Corte
Costituzionale Artt. 186, c. 2° e 187, c. 7°, del codice della strada CIRCOLAZIONE
STRADALE - REATO DI GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PREVISTA
COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, PER L’IRROGAZIONE DELLA PENA, ANZICHÉ DEL
TRIBUNALE MONOCRATICO, SECONDO L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA OPERATA DALLA
CORTE DI CASSAZIONE CON SENT. N. 35628/05. (Ordinanza 20 febbraio 2007, n. 47 - manif.
inammissibilità) ANNO
2007 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente Giudice " " " " " " " " " " " " |
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ha pronunciato la
seguente ORDINANZA nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti
dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003
n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con
ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a
carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2006. Udito nella camera
di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto
che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso di un
procedimento penale a carico di A.D.R., al quale è contestato il reato di guida
in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come sostituiti dal
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la
competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziché al
Tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.
186, comma secondo, dello stesso codice della strada; che la questione è stata sollevata in
seguito alla proposizione, da parte dell’imputato, di un’eccezione di
incompetenza per materia in favore del giudice di pace, fondata sull’art. 187,
comma 7 e 186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla
legge n. 214 del 2003; che, secondo il rimettente, in base all’interpretazione letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace; che tale interpretazione, secondo il
Tribunale di Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate,
dato che la prescrizione di un regime di competenza differenziato per due
ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza
della circolazione stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto
che semmai, tra le due fattispecie, viene sottratta alla competenza del
tribunale proprio quella in astratto più grave; che ulteriori profili di irragionevolezza
possono rinvenirsi, secondo il rimettente, nell’attribuzione al giudice di pace
della competenza a decidere su una fattispecie criminosa che prevede sanzioni
(pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle rimesse alla
irrogazione di tale organo giurisdizionale; che, per il giudice a quo, le norme censurate non trovano pertanto alcuna
giustificazione, in violazione da un lato del principio dettato dall’art. 3, Cost., e dall’altro dallo stesso
art. 24, Cost., poiché il complesso delle scelte che l’ordinamento riconosce
all’imputato, anche in ordine al rito, atterrebbe al diritto di difesa; Considerato
che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale
degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), cosi come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di
alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale
ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, dello stesso
codice della strada; che, secondo il rimettente, le norme
censurate presentano profili di illegittimità costituzionale, dato che il
regime differenziato di competenza previsto per i due reati in esame non
troverebbe giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato
di alterazione da sostanza stupefacente rispetto a quello di guida in stato di
ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi all’attività istruttoria; che il rimettente, però, non fornisce
alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione
alternativa, pur espressa in un
recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto
nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito,
nell’intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla
disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di
motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a
Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n.
306 del 2005, sentenza n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989); Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione
all’art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Depositata
in Cancelleria il 20 febbraio 2007. |
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