In materia di violazioni dei
limiti di velocità stabiliti dal codice della strada a mezzo apparecchiature
elettroniche, la contestazione immediata deve essere effettuata quando è
possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto
dall’amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, mentre può essere
legittimamente differita in ogni altro caso in cui sia stato comunque
impossibile procedervi; in tal caso l’indicazione, nel verbale di contestazione
notificato, di una delle ragioni fra quelle previste dall’art. 384 del
regolamento di esecuzione del codice della strada, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della
sanzione, senza che al riguardo il giudice possa sindacare le scelte
organizzative dell’amministrazione. (Nella specie, in applicazione del
succitato principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto
illegittima la contestazione differita dell’infrazione dei limiti di velocità
rilevati dall’apparecchiatura elettronica modello Autovelox, sul rilievo che i
verbalizzanti avrebbero potuto intimare l’arresto del veicolo con gesti normali
o l’uso del fischietto). |
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