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Massime di giurisprudenza - Sosta, fermata e parcheggio – Sosta a pagamento con tiket – Violazione di cui all’art. 7, commi 1 lett. f) e 15 c.s. – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie in tema di pagamento solo dalla prima ora di sosta per ritardo dovuto a visita medica

(Giudice di Pace Civile di Brindisi, 3 febbraio 2006, n. 92)

 

E’ nullo il verbale di contestazione della violazione di cui all’art.. 7, commi 1, lett. f) e 15 c.s., per aver lasciato un’autovettura in sosta a pagamento mediante ticket (c.d. grattino) con titolo di pagamento insufficiente, qualora il conducente-opponente abbia provato il pagamento solo della prima ora di sosta ed il Comune, non costituitosi né comparso all’udienza di discussione, non abbia fornito prova contraria alle dichiarazioni rese dal conducente secondo cui ilo mancato pagamento del tempo supplementare era da imputare a ritardo per visita medica.


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Mercoledì, 28 Febbraio 2007
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