E’ nullo il verbale di
contestazione della violazione di cui all’art.. 7, commi 1, lett. f) e 15 c.s.,
per aver lasciato un’autovettura in sosta a pagamento mediante ticket (c.d.
grattino) con titolo di pagamento insufficiente, qualora il
conducente-opponente abbia provato il pagamento solo della prima ora di sosta
ed il Comune, non costituitosi né comparso all’udienza di discussione, non
abbia fornito prova contraria alle dichiarazioni rese dal conducente secondo
cui ilo mancato pagamento del tempo supplementare era da imputare a ritardo per
visita medica. |
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