In tema di sanzioni amministrative connesse alla violazione delle disposizioni del codice della strada sulle distanze delle edificazioni dal confine stradale, l’illecito amministrativo configurato dall’art. 16, comma primo, lett. b) del medesimo codice può essere commesso soltanto da un soggetto che si trovi in una relazione qualificata rispetto al bene sul quale vengono poste in essere le condotte vietate, potendo l’autore della violazione essere solo il proprietario o gli aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati. Ne consegue che solo a costoro può essere inflitta la sanzione amministrativa accessoria prevista dal comma quinto del medesimo art. 16, il quale individua nell’autore della violazione il soggetto cui è imposto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e che, per l’applicazione della sanzione accessoria che, ai sensi del comma terzo dell’art. 211 del codice della strada, accede all’applicazione della sanzione pecuniaria è necessario che venga accertata la sussistenza della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene. |
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