Laddove
dal contenuto del ricorso inviato direttamente al Prefetto ai sensi del comma 1
bis dell’art. 203 c.s. non risulti, con evidente immediatezza, quale sia
l’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore, l’amministrazione che
intenda invocare l’interruzione del termine di 30 giorni da tale norma
assegnatole per trasmettere il ricorso al suddetto Ufficio o Comando, deve
richiedere al ricorrente le necessarie informazioni integrative. Il superamento
di detto termine, tuttavia, non è in ogni caso giustificabile allorquando, con
l’utilizzo della normale diligenza, il suddetto Ufficio o Comando sia comunque
individuabile, come nel caso in cui l’amministrazione di appartenenza
dell’organo sia dotato di una struttura centralizzata ed informatizzata tale
per cui, attraverso la semplice indicazione del numero e della data del
verbale, sia possibile risalire, in tempo reale, all’organo periferico cui fa
capo, con la conseguenza che, pur in tali circostanze, l’ordinanza-ingiunzione
adotta oltre il termine complessivamente previsto dagli artt. 203 e 204 c.s.
risulta intempestiva e, quindi, invalida ed annullabile. |