Si era già pronunciata la Corte di Cassazione, ma in modo
diametralmente opposto. Per questo fino ad ora vi erano pareri contrastanti fra
le diverse Procure italiane e - cosa più problematica - fra i diversi Giudici.
Ora con la pronucia della Corte Costituzionale sembra fatta chiarezza: non solo
l’articolo 186, ma anche l’articolo 187 del codice della strada ricade nella
competenza del Tribunale in composizione monocratica e non (come parte della
giurisprudenza e della dottrina riteneva) nella competenza del Giudice di Pace
Corte Costituzionale - guida sotto
effetto di sostanze stupefacenti: competenza del Tribunale
ORDINANZA N. 47
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Giovanni Maria | FLICK
| Presidente | Francesco
| AMIRANTE
| Giudice |
Ugo
| DE SIERVO | Giudice | Romano
| VACCARELLA
| Giudice |
Paolo
| MADDALENA
| Giudice | Alfio
| FINOCCHIARO
| Giudice | Alfonso | QUARANTA
| Giudice | Franco | GALLO
| Giudice | Luigi
| MAZZELLA
| Giudice |
Gaetano
|
SILVESTRI
| Giudice |
Sabino
| CASSESE
| Giudice | Maria
Rita | SAULLE
| Giudice | Giuseppe
| TESAURO
| Giudice | Paolo
Maria
| NAPOLITANO | Giudice |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito
in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della
strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell’anno 2006.
Udito nella
camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel
corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al quale è contestato il
reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma
2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice
della strada), cosi come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui
attribuiscono la competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace,
anziché al Tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza
di cui all’art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;
che la questione è stata sollevata in seguito alla proposizione, da parte
dell’imputato, di un’eccezione di incompetenza per materia in favore del
giudice di pace, fondata sull’art. 187, comma 7 e 186, comma 2, del nuovo
codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;
che, secondo il rimettente, in base all’interpretazione letterale delle norme
censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore
avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione
fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza
implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;
che tale interpretazione, secondo il Tribunale di Genova, rende
costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la prescrizione di
un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose omogenee tra
loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione stradale,
deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto che semmai, tra le due
fattispecie, viene sottratta alla competenza del tribunale proprio quella in
astratto più grave;
che ulteriori profili di irragionevolezza possono rinvenirsi, secondo il
rimettente, nell’attribuzione al giudice di pace della competenza a decidere su
una fattispecie criminosa che prevede sanzioni (pena congiunta ammenda e
arresto) incompatibili con quelle rimesse alla irrogazione di tale organo
giurisdizionale;
che, per il giudice a quo, le norme censurate non trovano pertanto alcuna
giustificazione, in violazione da un lato del principio dettato dall’art.
3, Cost., e dall’altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il complesso delle
scelte che l’ordinamento riconosce all’imputato, anche in ordine al rito,
atterrebbe al diritto di difesa;
Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come
successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche
ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a
giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente
al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato
di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, dello stesso
codice della strada;
che, secondo il rimettente, le norme censurate presentano profili di
illegittimità costituzionale, dato che il regime differenziato di competenza
previsto per i due reati in esame non troverebbe giustificazione né in una
minore gravità del reato di guida in stato di alterazione da sostanza
stupefacente rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica, né in
altri criteri relativi all’attività istruttoria;
che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo
inducono a scartare l’interpretazione alternativa, pur espressa in un recente
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo
dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma
del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione del
legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla
competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare
sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione
(in tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005,
sentenza n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti
dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione all’art. 3, primo comma e
24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 febbraio 2007.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.
|