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La Corte Costituzionale fa chiarezza
La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti è di competenza del Tribunale

Ordinanza nr.47 del 20 febbraio 2007

 

Si era già pronunciata la Corte di Cassazione, ma in modo diametralmente opposto. Per questo fino ad ora vi erano pareri contrastanti fra le diverse Procure italiane e - cosa più problematica - fra i diversi Giudici. Ora con la pronucia della Corte Costituzionale sembra fatta chiarezza: non solo l’articolo 186, ma anche l’articolo 187 del codice della strada ricade nella competenza del Tribunale in composizione monocratica e non (come parte della giurisprudenza e della dottrina riteneva) nella competenza del Giudice di Pace

Corte Costituzionale - guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: competenza del Tribunale

 

ORDINANZA N. 47
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

Giovanni Maria FLICK
Presidente
Francesco
AMIRANTE
Giudice
Ugo
DE SIERVOGiudice
Romano
VACCARELLA
Giudice
Paolo
MADDALENA
Giudice
Alfio
FINOCCHIARO
Giudice
AlfonsoQUARANTA
Giudice
FrancoGALLO
Giudice
Luigi
MAZZELLA
Giudice
Gaetano
SILVESTRI
Giudice
Sabino
CASSESE
Giudice
Maria RitaSAULLE
Giudice
Giuseppe
TESAURO
Giudice
Paolo Maria
 NAPOLITANOGiudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al quale è contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziché al Tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;
che la questione è stata sollevata in seguito alla proposizione, da parte dell’imputato, di un’eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice di pace, fondata sull’art. 187, comma 7 e 186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;
che, secondo il rimettente, in base all’interpretazione letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione fisico-psichica, una diversa competenza a seconda del tipo di sostanza implicata, attribuendola, in caso di bevande alcoliche, al tribunale e, in caso di sostanze stupefacenti o psicotrope, al giudice di pace;
che tale interpretazione, secondo il Tribunale di Genova, rende costituzionalmente illegittime le norme denunciate, dato che la prescrizione di un regime di competenza differenziato per due ipotesi criminose omogenee tra loro, preposte entrambe a garantire la sicurezza della circolazione stradale, deve considerarsi del tutto irrazionale; e visto che semmai, tra le due fattispecie, viene sottratta alla competenza del tribunale proprio quella in astratto più grave;
che ulteriori profili di irragionevolezza possono rinvenirsi, secondo il rimettente, nell’attribuzione al giudice di pace della competenza a decidere su una fattispecie criminosa che prevede sanzioni (pena congiunta ammenda e arresto) incompatibili con quelle rimesse alla irrogazione di tale organo giurisdizionale;
che, per il giudice a quo, le norme censurate non trovano pertanto alcuna giustificazione, in violazione da un lato del principio dettato dall’art. 3, Cost., e dall’altro dallo stesso art. 24, Cost., poiché il complesso delle scelte che l’ordinamento riconosce all’imputato, anche in ordine al rito, atterrebbe al diritto di difesa;
Considerato che il Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come successivamente modificati dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente al giudice di pace anziché al tribunale ordinario, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, dello stesso codice della strada;
che, secondo il rimettente, le norme censurate presentano profili di illegittimità costituzionale, dato che il regime differenziato di competenza previsto per i due reati in esame non troverebbe giustificazione né in una minore gravità del reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente rispetto a quello di guida in stato di ebbrezza alcolica, né in altri criteri relativi all’attività istruttoria;
che il rimettente, però, non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione alternativa, pur espressa in un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il richiamo dell’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel settimo comma del novellato art. 187, deve ritenersi riferito, nell’intenzione del legislatore, sia al trattamento sanzionatorio che alla disciplina sulla competenza, in tal modo sottraendosi alla necessità di motivare sull’impossibilità di interpretare la norma in senso conforme a Costituzione (in tal senso, ordinanze n. 272, 187, 143 e 57 del 2006, n. 306 del 2005, sentenza n. 188 del 1995 e ordinanza n. 63 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
 
LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, sollevata, in relazione all’art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

F.to:
 
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
 
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2007.


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Lunedì, 05 Marzo 2007
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