E’ una notte d’estate… una pattuglia della Polizia
Muncipale di Gambettola intima l’alt ad un motociclo per il controllo con
l’etilometro. Il conducente ha un tasso alcolemico oltre il doppio di quello
consentito. Oltre alla notizia di reato ed al ritiro della patente di guida per
la sospensione, la pattuglia operante applica il “discusso” sequestro ai fini
della confisca previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 213 comma 2
sexies cds (ipotesi prevista per i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per
commettere reati). Ferma restante la competenza del Tribunale in composizione
monocratica, il proprietario del motociclo propone opposizione al Giudice di
Pace per la misura amministrativa del sequestro ai fini della confisca,
argomentando, fra l’altro, la sua estraneità ai fatti in quanto persona diversa
dal conducente (il motociclo era infatti condotto dal figlio maggiorenne).. Il Giudice di Pace di Cesena – Avvocato Federico Tocco –
con la sentenza depositata in cancelleria il 2 marzo ’07 ha respinto il ricorso
in quanto “I presupposti per l’irrogazione della sanzione accessoria della
confisca di cui all’articolo 213 comma 2 sexies cds sono presenti nella fattispecie. Trattasi infatti di ipotesi di
reato di cui all’articolo 186 cds per la quale è stato correttamente disposto
il sequestro cautelare preordinato alla eventuale confisca”
|