Sono
state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze in ordine alla
possibilità, da parte degli organi di Polizia Stradale, di procedere al ritiro del certificato di idoneità
di cui all’art. 116, commi 1-bis ed 1-ter, del Codice della Strada nei
confronti di conducenti di ciclomotori che siano stati fermati in stato di
ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica determinata dall’uso di
sostanze stupefacenti.
Occorre rilevare, in via preliminare, che l’art. 116, comma 1-bis C.d.S.
dispone che, per guidare un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto 14
anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal
competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale.
Il comma 1-ter dello stesso articolo estende l’obbligo di conseguire il
predetto certificato per tutti coloro che, minorenni o maggiorenni, intendano
condurre un ciclomotore e non siano provvisti di patente di guida.
Inoltre, poiché, ai sensi del comma 1-quinquies, non è possibile essere
contemporaneamente titolari di patente di guida e di certificato di idoneità
per la guida di ciclomotori, i conducenti che risultino già muniti di patente
di guida non possono conseguire il predetto certificato di idoneità, mentre i
titolari del certificato sono tenuti a restituire quest’ultimo all’atto del
conseguimento della patente.
Secondo il tenore letterale dell’art. 116, comma 1-quater, C.d.S., i requisiti
fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori "sono quelli
prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata
all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale". Inoltre, ai sensi
dell’art. 5, comma 1-bis, del Decreto Legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito
in Legge 17 agosto 2005, n. 168, gli istituti della revisione, della
sospensione e della revoca della patente di guida si applicano anche ai
documenti dei ciclomotori "limitatamente alla perdita ovvero alla verifica
dei requisiti fisici e psichici".
Con Circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 in data 7 settembre 2005, questo
Ministero ha precisato che, sebbene la patente di guida possa essere assimilata
al certificato di idoneità sotto il profilo delle condizioni psicofisiche
richieste, quest’ultimo documento ha una natura giuridica diversa dalla patente
e costituisce un titolo legittimante autonomo rispetto ad essa. Pertanto,
tenuto anche conto del principio di stretta legalità che informa il sistema
sanzionatorio amministrativo delineato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689,
nell’ipotesi di accertamento di violazioni commesse alla guida di ciclomotori
che diano luogo, in astratto, all’irrogazione di sanzioni amministrative accessorie
o alla decurtazione di punteggio,
queste non possono incidere sulla
patente di guida eventualmente posseduta dal trasgressore.
Viceversa, i provvedimenti sanzionatori riguardanti la patente di guida sono
destinati a produrre i loro effetti anche sulla conduzione dei
ciclomotori; in particolare, quando la patente di guida è sospesa in
conseguenza di illeciti amministrativi commessi alla guida di veicolo a motore
diverso dal ciclomotore, tale ultimo mezzo non può essere condotto dal titolare
della patente. L’unica eccezione alla regola appena enunciata è
contemplata dall’art. 116, comma 1-ter, C.d.S., a tenore del quale i titolari
di patente di guida sospesa per la violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S. mantengono il diritto alla guida dei ciclomotori,
atteso che tali veicoli possono sviluppare una velocità non superiore ai 45
km/h (per questo anche
alcune macchine agricole, operatrici, veicoli eccezionali, etc.! NdA).
Secondo il parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
con nota n. 4976/07 del 22/01/2007, la ratio sottesa alla predetta eccezione
"fornisce utili elementi per apprezzare come il legislatore imponga un utilizzo
decrescente del titolo abilitante in presenza di manifestate inidoneità o
propensioni trasgressive". Del resto, secondo il predetto organo
consultivo, "poiché la patente può essere titolo legittimante autonomo per
la guida del ciclomotore, allora i requisiti fisici per essa guida non possono
essere dissimili da quelli necessari per la guida di un’autovettura,
costituendo (...), semmai, una species del genus, cioè di identica consistenza
"ontologica"".
Per quel che concerne, più specificamente, la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori nell’ipotesi in cui il conducente si trovi in stato
di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (art. 186 C.d.S.) o in
uno stato di alterazione psicofisica determinato dall’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope (art. 187 C.d.S.), occorre rilevare, innanzi tutto,
che l’Avvocatura testé menzionata ha ravvisato, in tale situazione, non tanto
"una modalità contra legem di utilizzo del mezzo circolante (come nell’eccesso
di velocità)" quanto, piuttosto, "una carenza sub specie delle
condizioni psico-fisiche del conducente (costituenti un presupposto della
guida)". Infatti, come si è già avuto modo di rilevare, anche per la guida
dei ciclomotori l’art. 116, comma 1-quater, C.d.S. richiede il possesso di
precisi requisiti psico-fisici, dal momento che tali mezzi di locomozione,
sebbene limitati nella velocità, si rivelano, comunque, dotati di una elevata
potenzialità lesiva per l’incolumità del conducente e degli altri soggetti
circolanti.
Ciò posto, pur in assenza di dati normativi espliciti, un’interpretazione
sistematica delle norme contenute nel Codice della Strada impone di tenere
nella dovuta considerazione la circostanza, inconfutabile, che l’ebbrezza
alcolica come pure l’alterazione psicofisica determinata dall’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono situazioni che influiscono pesantemente
sull’attitudine a percepire correttamente la realtà fenomenica e di conformare
la condotta di guida al principio generale di cui all’art. 140 C.d.S. Se così
è, il ritiro del certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori può trovare fondamento non tanto in una
espressa sanzione amministrativa accessoria (che allo stato attuale è assente)
quanto, piuttosto, nella stessa esigenza generale di garantire la sicurezza e
l’incolumità degli utenti della strada, ponendosi alla stregua
di misura preventiva, atta come tale ad impedire che un soggetto che si trovi
in una condizione di inabilità psicofisica venga a costituire un pericolo per
l’incolumità propria ed altrui. Come scrive a tale proposito l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Firenze nel parere più volte citato: "Ove non
avvenisse il ritiro immediato del documento il precetto di legge rimarrebbe
inattuato ben potendo, il conducente, impossessarsi del proprio mezzo e
proseguire la guida appena espletate le formalità di accertamento dello scemato
stato psico-fisico che non prevedono l’accertamento del ripristinarsi delle
condizioni psico-fisiche di normalità".
Alla luce delle considerazioni suesposte, è possibile affermare, pertanto, che
gli organi di Polizia Stradale, allorché, nell’ambito delle attività di
accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, abbiano il fondato sospetto che il titolare del certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori non sia più in possesso dei prescritti
requisiti psicofisici a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche o
stupefacenti, hanno la potestà di procedere, in via preventiva, al ritiro del
documento e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere
ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione.
Si precisa, comunque, che, ad avviso della stessa Avvocatura Distrettuale, se
l’organo accertatore può ritirare il titolo abilitante, "è solo il giudice penale che potrà invece
sospenderlo adottando le misure previste dall’art. 186, comma 2, C.d.S.".
Nel partecipare le considerazioni sopra formulate e nel fare riserva di rendere
note le valutazioni eventualmente espresse sulla questione dall’Avvocatura
Generale, direttamente interessata dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, si
resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
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