In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (nella specie, accesso di velocità), la mancata omologazione dell’apparecchio «Autovelox» modello 104/C2 non spiega influenza sulla validità del relativo accertamento, potendo legittimamente ritenersi estesa, a tale apparecchio, l’omologazione concessa al precedente rilevatore modello 103, poiché il nuovo strumento di rilevazione, attesane l’affinità di caratteristiche tecniche con il precedente, non necessita di alcuna formale e specifica dichiarazione di idoneità, e ben può essere impiegato a seguito di un mero «richiamo» dell’atto autorizzativi del precedente, senza necessità di ulteriori omologazioni. |
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