Per l’ingresso e la permanenza in Italia del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso
di soggiorno. MINISTERO
DELL’INTERNO, DIRETTIVA 21 FEBBRAIO 2007. VISTO l’articolo 3 della Convenzione di New York
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo; VISTA la Convenzione dell’Aja del 29.5.1993 sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476; VISTO l’articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n.
184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che
l’ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente
adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da
parte degli uffici consolari italiani all’estero, previa autorizzazione
all’ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le
adozioni internazionali, di cui all’art. 38 della medesima legge, sulla base di
un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione; VISTO l’articolo 34, comma 1, della citata legge n.
184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello
Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a
scopo di adozione gode, dal momento dell’ingresso, di tutti i diritti
attribuiti al minore italiano in affidamento familiare; VISTI gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV
(Diritto all’unità familiare e tutela dei minori) e gli articoli 34 e seguenti
del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione,
alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero; CONSIDERATO che il citato Testo Unico non prevede
un permesso di soggiorno per adozione, in ciò differenziando la posizione del
minore straniero adottato, anche in considerazione che l’adozione
internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata
Convenzione dell’Aja del 1993; CONSIDERATO che la Commissione per le adozioni
internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del
Ministero dell’Interno, nell’emettere il provvedimento, di cui all’articolo 32
della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero
adottato all’ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato,
valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità
dell’ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo, consentendo,
peraltro, all’autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto; CONSIDERATO, pertanto, che la richiesta di rilascio
di un permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di
disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli
adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico; EMANANO la seguente direttiva: Art. 1 Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato
o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno. |
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