In tema di violazione stradale,
il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone,
implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di
pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una
serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza,
arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un
investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone,
perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni
subite o per la morte , rileva la sua «avvistabilità» da parte del conducente
del veicolo investitore. E’ cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato,
per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva
impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i
movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna
infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune
prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. |
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