Ecco il provvedimento di approvazione delle
modalità da seguire per chiedere il rimborso dell’Iva auto non detratta negli
anni 2003-2006. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili oltre al
provvedimento, il modello di istanza, le istruzioni per compilarlo, il software
per elaborarlo e tutta la normativa di riferimento. Ricordiamo che a monte di
tutto questo sta la sentenza della Corte Europea dello scorso 14/9, che ha
definitivamente sancito la condanna dell’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti
delle auto e dei relativi costi di gestione. I tempi sono abbastanza stretti,
poiché l’istanza andrà trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il
prossimo 15 aprile. Agenzia delle Entrate Provvedimento N. 2007/31519 del 22/2/2007 Modalità
per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e
sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre
1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base
alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, Dispone: 1.
Approvazione del modello 1. E.
approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere
utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05,
da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di
rimborso dell’IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto
legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2006, n. 278, relativamente agli
acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati
nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data
del 13 settembre 2006. 2.
L’istanza di rimborso attraverso l’utilizzo del predetto modello deve essere
trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007. 2.
Rimborso in misura forfetaria 1. In
relazione agli acquisti indicati nell’articolo 1, la detrazione è ammessa nella
misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per
settori di attività, in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli
autoveicoli a)
agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura ....... 35% b) altri
settori di attività ..................... 40% 2.
L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo,
dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione
IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio d’imposta fruita
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni
eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile. 3.
L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve conservare ed esibire
all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti
indicati nel modello. 4. Per i veicoli
con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione è
confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività. 3.
Rimborso in base a documentazione 1. I
contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle
percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della
detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici
dell’Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni
decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10
novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15
settembre 2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2006. 2.
L’istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo
utilizzo dell’autoveicolo nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in
base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti: -
documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del
veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa; -
documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi
idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi
coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività. 3. I
documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati
all’istanza di rimborso. 4.
Nell’istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti,
devono, altresì, essere indicati l’ammontare dell’IVA eventualmente già
detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il
diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai
fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti. 4. Variazione
dell’imposta relativa alla cessione di veicoli 1. Per le
cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso
ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la
variazione in aumento di cui all’articolo 26, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come
base imponibile l’intero corrispettivo pattuito. 5.
Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa 1. Il
modello di cui al presente provvedimento è reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal
sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito
del Ministero Dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in
fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A. 2. Lo
stesso modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione
che abbia le caratteristiche di cui all’legato A e rechi l’indirizzo del sito
dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento. 3. E.
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui
all’allegato A. Motivazioni La
sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa
C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione
dell’IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all’atto
dell’acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di
autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego,
custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti),
non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE). Si
rammenta che l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con l’art.
30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la
detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di
motocicli, ciclomotori, autovetture. In
particolare, detta percentuale è stata stabilita nella misura del 10%, per i
periodi d’imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire dall’anno
2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione
interna, per i quali la detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti
gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e
rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e
motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono
detrarre integralmente l’imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla
loro attività. Con il
presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del
decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla
legge 278 del 2006, è approvato lo specifico modello, corredato delle relative
istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il
rimborso del.’IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1°
gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla
complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti,
in quanto prevede l’indicazione, tra l’altro, del numero dei documenti posti a
fondamento dell’istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della
misura della detrazione IVA già operata. Secondo
quanto previsto dal decreto legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la
determinazione dell’ammontare dell’imposta da chiedere a rimborso, sono
indicate, per distinti settori di attività, percentuali forfetarie di imposta
detraibile, individuate in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli
autoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività stessa. L’ammontare
effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo
dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione
IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta
correlato alle
maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e
dell’Irap (in relazione all’IVA indetraibile). In
conformità ai principi generali in materia di esercizio della detrazione, come
desumibili dalla normativa comunitaria e dall’ordinamento interno, ai
contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all’effettivo
utilizzo dell’autoveicolo nell’attività di impresa arte o professione, è
riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente la misura di
detrazione spettante. In tal caso, anziché utilizzare il modello approvato con
il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il rimborso
della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine
di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della
legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto legge 15 settembre
2006, n. 258). A
quest’ultima istanza deve essere allegata la documentazione amministrativo
contabile atta ad individuare la percorrenza e l’utilizzo del veicolo in orari
e su percorsi coerenti con lo svolgimento dell’attività esercitata. Il
provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d’imposta che
devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali,
essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era
stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti
che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita
sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base
imponibile, assoggettando ad IVA l’intero corrispettivo della rivendita.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base
imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il
provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27 luglio
2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le
sanzioni né gli interessi. Riferimenti
normativi a)
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57;
art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4). Statuto
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento
di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b)
Disciplina normativa di riferimento: - Decreto
legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10
novembre 2006, n. 278; - Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d),
26; - Decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21 - Legge
23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, commi 4 e 5, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005; - Legge
27 luglio 2000, n. 212 |
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