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Varie 10/03/2007

In seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 settembre 2006 - Iva auto, come ottenere i rimborsi

(Agenzia delle entrate provv. 2007/31519)

Ecco il provvedimento di approvazione delle modalità da seguire per chiedere il rimborso dell’Iva auto non detratta negli anni 2003-2006. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili oltre al provvedimento, il modello di istanza, le istruzioni per compilarlo, il software per elaborarlo e tutta la normativa di riferimento. Ricordiamo che a monte di tutto questo sta la sentenza della Corte Europea dello scorso 14/9, che ha definitivamente sancito la condanna dell’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti delle auto e dei relativi costi di gestione. I tempi sono abbastanza stretti, poiché l’istanza andrà trasmessa, esclusivamente per via telematica, entro il prossimo 15 aprile.
Coloro che intendono usufruirne dovranno nelle prossime settimane:
- studiare la normativa;
- fare calcoli di opportunità;
- scaricare il software;
- imparare ad usarlo;
- compilare l’istanza
oppure, pagare qualcuno che lo faccia per loro (che comunque dovrà, ma in tal caso rientrerebbe nelle sue competenze professionali, fare esattamente le stesse cose).
La soglia di convenienza andrà valutata confrontando il costo dell’operazione con il beneficio che eventualmente venisse ottenuto da essa.
(07 marzo 2007)


Agenzia delle Entrate Provvedimento N. 2007/31519 del 22/2/2007 Modalità per la richiesta di rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all’articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello

1. E. approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell’IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente

agli acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006.

2. L’istanza di rimborso attraverso l’utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007.

2. Rimborso in misura forfetaria

1. In relazione agli acquisti indicati nell’articolo 1, la detrazione è ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attività, in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli

a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura ....... 35%

b) altri settori di attività ..................... 40%

2. L’importo effettivamente spettante a rimborso è determinato sottraendo, dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi corrispondenti al risparmio d’imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all’IVA indetraibile.

3. L’istante, a fondamento dell’istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello.

4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione è confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attività.

3. Rimborso in base a documentazione

1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell’Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto

legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006.

2. L’istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti:

- documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa;

- documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività.

3. I documenti posti a fondamento dell’istanza di rimborso devono essere allegati all’istanza di rimborso.

4. Nell’istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresì, essere indicati l’ammontare dell’IVA eventualmente già detratta in conformità alla normativa vigente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione nonché i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti.

4. Variazione dell’imposta relativa alla cessione di veicoli

1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile è stata assunta in misura ridotta ai sensi dell’articolo 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento di cui all’articolo 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l’intero corrispettivo pattuito.

5. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di cui al presente provvedimento è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero Dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

2. Lo stesso modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui all’legato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

3. E. autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

Motivazioni

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla Causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell’IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all’atto dell’acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonché in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e

lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE).

Si rammenta che l’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con l’art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori, autovetture.

In particolare, detta percentuale è stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d’imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire dall’anno 2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i quali la detrazione è consentita nella misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono detrarre integralmente l’imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro attività.

Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 278 del 2006, è approvato lo specifico modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso del.’IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente

spettanti, in quanto prevede l’indicazione, tra l’altro, del numero dei documenti posti a fondamento dell’istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della misura della detrazione IVA già operata.

Secondo quanto previsto dal decreto legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la determinazione dell’ammontare dell’imposta da chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di attività, percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate in base all’utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività stessa.

L’ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo dall’importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA già operata nonché gli importi che evidenziano il risparmio d’imposta correlato

alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (in relazione all’IVA indetraibile).

In conformità ai principi generali in materia di esercizio della detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e dall’ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all’effettivo utilizzo dell’autoveicolo nell’attività di impresa arte o professione, è riconosciuta la possibilità di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante. In tal caso, anziché utilizzare il modello approvato con il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il

rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto legge 15 settembre 2006, n. 258).

A quest’ultima istanza deve essere allegata la documentazione amministrativo contabile atta ad individuare la percorrenza e l’utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo svolgimento dell’attività esercitata.

Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d’imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile, assoggettando ad IVA l’intero corrispettivo della rivendita. Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27

luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili né le sanzioni né gli interessi.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

- Decreto legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), 26;

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 21

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, commi 4 e 5, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 125, lett. a), n. 2 della legge n. 266 del 2005;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212


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Sabato, 10 Marzo 2007
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