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Corte di Cassazione 14/03/2007

Da Altalex - Verbale della polizia stradale: inammissibile l’opposizione alla Prefettura

(Cassazione, sez. II civile, sentenza 10.10.2006 n° 1010)

 

Con la sentenza n. 1010/07 del 10.10.06 la seconda sezione della Cassazione stabilisce due principi assolutamente innovativi in materia di opposizioni a sanzioni amministrative.
In primo luogo afferma che “trattandosi di verbale della polizia stradale, fin dall’inizio doveva essere instaurato il giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno
Ma ciò che più conta – e francamente ciò che meno appare condivisibile nella sentenza – è la conseguenza dell’inesatta notifica: l’opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Secondo la S.C. “né rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza abbia luogo a cura della cancelleria dacché l’indicazione della giusta controparte incombe all’attore a pena di nullità dell’atto introduttivo per il combinato disposto degli artt. 163/II/2 e 164/I c.p.c., non derogati dall’art. 23/II legge 689/81, nel quale d’altronde la menzione dell’autorità che ha emesso l’ordinanza deve intendersi riferita all’organo dell’amministrazione attributario del potere di rappresentanza esterna e non ad alcuna articolazione periferica”.
A parere di chi commenta, la decisione non è condivisibile ed appare molto poco convincente.
E’ infatti in palese contrasto con la specifica lettera dell’art. 204 bis C.d.S, secondo il quale “il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato all’articolo 23 della medesima legge”.
Ebbene, innanzitutto, in nessuna parte l’art. 22 L. 689/81 pone come condizione di ammissibilità (“a pena di nullità” secondo la sentenza in oggetto) del ricorso quella dell’indicazione del resistente e neanche in via di interpretazione sembra che a tanto si possa addivenire. Certo non lo si può fare, come invece esplicitamente fa la Cassazione nel caso in commento, mediante il riferimento agli artt. 163 e 164 c.p.c.. Si tratta di due procedimenti totalmente diversi sia per struttura, sia per finalità. E’ indubbio che laddove si agisca con citazione è onere primario dell’attore la corretta individuazione del convenuto. Ma tale normativa non sembra attinente al caso che ci occupa.
E’ soprattutto il comma 2 dell’art. 23 L. 689/81 che elimina ogni possibilità di diversa interpretazione, attesa la sua chiarezza letterale. La norma espressamente stabilisce che “…Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.
Ora, ammesso per un momento che il resistente debba individuarsi non a livello periferico, ma centrale, non si vede come sia possibile che un adempimento che sfugge totalmente al dominio del ricorrente – egli non può dirigere o controllare quanto compie la cancelleria - possa produrre, se mal eseguito, conseguenze così nefaste su di lui.
A prescindere dai dubbi e le perplessità che lascia la sentenza commentata e lo scenario che si prospetta per le avvocature distrettuali dello Stato, che verranno inondate di ricorsi senza nulla poter fare, se non trasmettere agli organi periferici l’intero carteggio, con elevatissimi costi per lo Stato - sia in termini di spese vive per questa valanga di adempimenti burocratici, sia in termini di spreco di attività del personale -, c’è da chiedersi di quali nozioni dovrà munirsi il povero cittadino che non intenda avvalersi dell’ausilio di un legale, magari per impugnare una banale multa per divieto di sosta, dal momento che gli viene richiesto, secondo questa innovativa interpretazione, di essere in grado di individuare il resistente, pena addirittura la “nullità dell’atto introduttivo e…di tutti gli atti del giudizio”. Compito affatto agevole se si considera che per i verbali della polizia municipale l’organo emanante è il Comune di appartenenza del comando; per le multe della polizia è il Ministero dell’interno; per quelle dei Carabinieri è il Ministero della difesa, ma diventa di nuovo il Ministero dell’Interno se contro quella multa è stato proposto ricorso al Prefetto, successivamente rigettato con ordinanza di pagamento.
C’è poi da chiedersi che valore abbiano tutte le costituzioni in giudizio che quotidianamente in tutte le parti di Italia effettuano gli organi non “attributari di potere di rappresentanza”, ossia le Prefetture, le quali non sembra che nei vari giudizi siano di volta in volta muniti di apposito atto di delega proveniente direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma solo di delega proveniente dallo stesso ufficio periferico.

(Altalex, 13 marzo 2007. Nota di Mario Valente)

 
 

R E P U B B L I C A
I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMO - Presidente - R.G.N. 20680/04
Dott. Giovanni SCHERILLO - Consigliere - Cron. 1010
Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere - Rep.
Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere - Ud. 10/10/06
Dott. Vincenzo CORRENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato COLALILLO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n.30/04 del Giudice di Pace di CAROVILLI, depositata il 31/07/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/06 dal Consigliere Dott. Vincezno CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il Ministero dell’Interno contro la sentenza del giudice di Pace di Carovilli n. 30/04, che aveva rigettato l’opposizione avverso verbale della polizia stradale di Isernia n.654012R del 31 marzo 2004 per eccesso di velocità, non ravvisando lo stato di necessità.
Non ha svolto difese il Ministero.
Nella camera di consiglio del 5 aprile, la causa è stata rimessa alla udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2699 e 2700, criticando il primo giudice per non aver ravvisato lo stato di necessità in quanto la certificazione medica prodotta non era stata rilasciata da un pronto soccorso.
Col secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione e violazione del combinato disposto degli art. 4 legge 689/81 e 54 c.p. e dello art. 23 commi 6 e 12 legge 689, 81 per la mancata assunzione e valutazione della prova documentale prodotta.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per la manifesta infondatezza, non configurandosi lo stato di necessità nel “mal di pancia”.
Al riguardo il giudice di pace ha osservato non solo che il certificato proveniva da un medico privato ma anche che l’interessata non aveva dichiarato nulla ai verbalizzanti.
Osserva la Corte che l’odierno ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’avvocatura generale in Roma, mentre l’originaria opoosizione alla Prefettura di Isernia, indicata come parte nella sentenza impugnata e rimasta contumace.
Trattandosi di verbale della polizia stradale, fin dall’inizio doveva essere instaurato il giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, con la conseguenza che l’opposizione andava dichiarata inammissibile.
Né rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza abbia luogo a cura della cancelleria dacchè l’indicazione della giusta controparte incombe all’attore a pena di nullità dell’atto introduttivo per il combinato disposto degli artt. 163/II/2 e 164/I c.p.c., non derogati dall’art. 23/II legge 689/81, nel quale d’altronde la menzione dell’autorità che ha emesso l’ordinanza deve intendersi riferita all’organo dell’amministrazione attributario del potere di rappresentanza esterna e non ad alcuna articolazione periferica (Cass, 7 maggio 2003 n. 6934).
La violazione dell’art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza, trattandosi di questione attinente alla regolare costituzione del contraddittorio rilevabile d’ufficio (Cass. 22 dicembre 2003 n.19625, 25 maggio 200 n. 226 S.U.).
A norma dell’art. 382 c.p.c. e del primo comma, seconda ipotesi dell’art. 384 c.p.c. va dunque disposta la cassazione senza rinvio della sentenza, essendosi accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto nel giudizio di merito; ciò toglie in radice la possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass. 17 dicembre 2001 n. 15893, 3 marzo 1995 n. 2463) originariamente inammissibile.
La mancata costituzione dell’Amministrazione esime dalla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso contro l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione.

Roma 10 ottobre 2006.

 
Il consigliere estensore
Il Presidente

 


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Mercoledì, 14 Marzo 2007
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