Con
la sentenza n. 1010/07 del 10.10.06 la seconda sezione della Cassazione stabilisce
due principi assolutamente innovativi in materia di opposizioni a sanzioni
amministrative. In
primo luogo afferma che “trattandosi di verbale della polizia stradale, fin
dall’inizio doveva essere instaurato il giudizio nei confronti del Ministero
dell’Interno” Ma
ciò che più conta – e francamente ciò che meno appare condivisibile nella
sentenza – è la conseguenza dell’inesatta notifica: l’opposizione deve essere
dichiarata inammissibile. Secondo
la S.C. “né rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo
decreto di fissazione di udienza abbia luogo a cura della cancelleria dacché
l’indicazione della giusta controparte incombe all’attore a pena di nullità
dell’atto introduttivo per il combinato disposto degli artt. 163/II/2 e 164/I c.p.c.,
non derogati dall’art. 23/II legge 689/81, nel quale d’altronde la menzione
dell’autorità che ha emesso l’ordinanza deve intendersi riferita all’organo
dell’amministrazione attributario del potere di rappresentanza esterna e non ad
alcuna articolazione periferica”. A
parere di chi commenta, la decisione non è condivisibile ed appare molto poco
convincente. E’
infatti in palese contrasto con la specifica lettera dell’art. 204 bis C.d.S,
secondo il quale “il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’art.
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato
all’articolo 23 della medesima legge”. Ebbene,
innanzitutto, in nessuna parte l’art. 22 L. 689/81 pone come condizione di
ammissibilità (“a pena di nullità” secondo la sentenza in oggetto) del ricorso
quella dell’indicazione del resistente e neanche in via di interpretazione
sembra che a tanto si possa addivenire. Certo non lo si può fare, come invece
esplicitamente fa la Cassazione nel caso in commento, mediante il riferimento
agli artt. 163 e 164 c.p.c.. Si tratta di due procedimenti totalmente diversi
sia per struttura, sia per finalità. E’ indubbio che laddove si agisca con
citazione è onere primario dell’attore la corretta individuazione del
convenuto. Ma tale normativa non sembra attinente al caso che ci occupa. E’
soprattutto il comma 2 dell’art. 23 L. 689/81 che elimina ogni possibilità di
diversa interpretazione, attesa la sua chiarezza letterale. La norma
espressamente stabilisce che “…Il ricorso ed il decreto sono notificati, a
cura della cancelleria, all’opponente o, nel caso sia stato indicato, al
suo procuratore, e all’autorità che ha emesso l’ordinanza”. Ora,
ammesso per un momento che il resistente debba individuarsi non a livello
periferico, ma centrale, non si vede come sia possibile che un adempimento che
sfugge totalmente al dominio del ricorrente – egli non può dirigere o
controllare quanto compie la cancelleria - possa produrre, se mal eseguito,
conseguenze così nefaste su di lui. A
prescindere dai dubbi e le perplessità che lascia la sentenza commentata e lo
scenario che si prospetta per le avvocature distrettuali dello Stato, che
verranno inondate di ricorsi senza nulla poter fare, se non trasmettere agli
organi periferici l’intero carteggio, con elevatissimi costi per lo Stato - sia
in termini di spese vive per questa valanga di adempimenti burocratici, sia in
termini di spreco di attività del personale -, c’è da chiedersi di quali
nozioni dovrà munirsi il povero cittadino che non intenda avvalersi
dell’ausilio di un legale, magari per impugnare una banale multa per divieto di
sosta, dal momento che gli viene richiesto, secondo questa innovativa
interpretazione, di essere in grado di individuare il resistente, pena
addirittura la “nullità dell’atto introduttivo e…di tutti gli atti del
giudizio”. Compito affatto agevole se si considera che per i verbali della
polizia municipale l’organo emanante è il Comune di appartenenza del comando;
per le multe della polizia è il Ministero dell’interno; per quelle dei
Carabinieri è il Ministero della difesa, ma diventa di nuovo il Ministero
dell’Interno se contro quella multa è stato proposto ricorso al Prefetto,
successivamente rigettato con ordinanza di pagamento. C’è
poi da chiedersi che valore abbiano tutte le costituzioni in giudizio che
quotidianamente in tutte le parti di Italia effettuano gli organi non
“attributari di potere di rappresentanza”, ossia le Prefetture, le quali non
sembra che nei vari giudizi siano di volta in volta muniti di apposito atto di
delega proveniente direttamente dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, ma
solo di delega proveniente dallo stesso ufficio periferico. (Altalex,
13 marzo 2007. Nota di Mario Valente)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Giovanni SETTIMO - Presidente - R.G.N. 20680/04
Dott. Giovanni SCHERILLO - Consigliere - Cron. 1010
Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere - Rep.
Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere - Ud. 10/10/06
Dott. Vincenzo CORRENTI - Rel. Consigliere -
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul
ricorso proposto da:
D.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio
dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
COLALILLO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-
ricorrente -
contro
MINISTERO
DELL’INTERNO;
-
intimato -
avverso
la sentenza n.30/04 del Giudice di Pace di CAROVILLI, depositata il 31/07/04;
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/06 dal
Consigliere Dott. Vincezno CORRENTI;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
D.G.
ha proposto ricorso per cassazione avverso il Ministero dell’Interno contro la
sentenza del giudice di Pace di Carovilli n. 30/04, che aveva rigettato l’opposizione
avverso verbale della polizia stradale di Isernia n.654012R del 31 marzo 2004
per eccesso di velocità, non ravvisando lo stato di necessità. Non
ha svolto difese il Ministero. Nella
camera di consiglio del 5 aprile, la causa è stata rimessa alla udienza
pubblica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Col
primo motivo la ricorrente lamenta omessa, contraddittoria ed insufficiente
motivazione e violazione degli artt. 2699 e 2700, criticando il primo giudice
per non aver ravvisato lo stato di necessità in quanto la certificazione medica
prodotta non era stata rilasciata da un pronto soccorso. Col
secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione e
violazione del combinato disposto degli art. 4 legge 689/81 e 54 c.p. e dello
art. 23 commi 6 e 12 legge 689, 81 per la mancata assunzione e valutazione
della prova documentale prodotta. Attivata
la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha concluso per la manifesta
infondatezza, non configurandosi lo stato di necessità nel “mal di pancia”. Al
riguardo il giudice di pace ha osservato non solo che il certificato proveniva
da un medico privato ma anche che l’interessata non aveva dichiarato nulla ai
verbalizzanti. Osserva
la Corte che l’odierno ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero
dell’Interno presso l’avvocatura generale in Roma, mentre l’originaria
opoosizione alla Prefettura di Isernia, indicata come parte nella sentenza
impugnata e rimasta contumace. Trattandosi
di verbale della polizia stradale, fin dall’inizio doveva essere instaurato il
giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno, con la conseguenza che
l’opposizione andava dichiarata inammissibile. Né
rileva che la notificazione dell’opposizione e del pedissequo decreto di
fissazione di udienza abbia luogo a cura della cancelleria dacchè l’indicazione
della giusta controparte incombe all’attore a pena di nullità dell’atto
introduttivo per il combinato disposto degli artt. 163/II/2 e 164/I c.p.c., non
derogati dall’art. 23/II legge 689/81, nel quale d’altronde la menzione
dell’autorità che ha emesso l’ordinanza deve intendersi riferita all’organo
dell’amministrazione attributario del potere di rappresentanza esterna e non ad
alcuna articolazione periferica (Cass, 7 maggio 2003 n. 6934). La
violazione dell’art. 101 c.p.c. comporta la nullità di tutti gli atti del
giudizio e si riflette sull’impugnata sentenza, trattandosi di questione
attinente alla regolare costituzione del contraddittorio rilevabile d’ufficio
(Cass. 22 dicembre 2003 n.19625, 25 maggio 200 n. 226 S.U.). A
norma dell’art. 382 c.p.c. e del primo comma, seconda ipotesi dell’art. 384
c.p.c. va dunque disposta la cassazione senza rinvio della sentenza, essendosi
accertato il difetto di legittimazione passiva del convenuto nel giudizio di
merito; ciò toglie in radice la possibilità di prosecuzione dell’azione (Cass.
17 dicembre 2001 n. 15893, 3 marzo 1995 n. 2463) originariamente inammissibile. La
mancata costituzione dell’Amministrazione esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso contro l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originaria opposizione.
Roma
10 ottobre 2006.
Il
consigliere estensore Il Presidente
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