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Corte Costituzionale - Artt 171, c 2° e 3°, e 213, c 2° sexies, del codice della strada Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l’inosservanza

(Ordinanza 9 marzo 2007, n. 72)

 

Artt. 171, c. 2° e 3°, e 213, c. 2° sexies, del codice della strada, introdotto dall’art. 5 bis del decreto legge 30/06/2005, n.115, convertito con modificazioni in legge17/08/2005, n. 168.

Circolazione stradale -Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo -Trattamento sanzionatorio per l’inosservanza. (man. inamm.).

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ORDINANZA N. 72
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 Franco 

BILE

Presidente

 Francesco

AMIRANTE

Giudice

 Ugo

DE SIERVO

"

 Romano

VACCARELLA

"

 Paolo 

MADDALENA

"

 Alfio

FINOCCHIARO

"

 Alfonso

QUARANTA

"

 Franco

GALLO

"

 Luigi

MAZZELLA

"

 Gaetano

SILVESTRI

"

 Sabino

CASSESE

"

 Maria Rita

SAULLE

"

 Giuseppe

TESAURO

"

 Paolo Maria

NAPOLITANO

"

 
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 17 gennaio, del 20 (nn. 2 ordinanze), del 24 e dell’8 febbraio e del 30 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Scicli rispettivamente iscritte ai numeri da 187 a 191 e n. 314 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 26 e 38, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito
nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto
che il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice a quo, peraltro, si limita solo a dare atto della «violazione del precetto costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione» (così, tutte le ordinanze di rimessione), e di quella «del diritto alla proprietà privata, tutelato dall’art. 42» (r.o. numeri 188, 189, 191 e 314 del 2006) e dall’art. 23 della medesima Carta fondamentale (r.o. n. 190 del 2006), nonché «degli artt, 24, 27 e 111 della Costituzione» (r.o. n. 188 del 2006), nulla precisando, invece, in ordine alle singole fattispecie sottoposte al suo vaglio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi (salvo in quello di cui all’ordinanza r.o. n. 188 del 2006), eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.

Considerato il Giudice di pace di Scicli, con sei ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione – degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un’unica pronuncia;

che il rimettente ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi a quibus, giacché si è limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito;

che le descritte omissioni, giacché «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così, con riferimento ad un incidente di costituzionalità pressoché identico a quello presente, sempre sollevato dal Giudice di pace di Scicli, l’ordinanza n. 376 del 2006; ma si vedano anche, ex plurimis, le ordinanze n. 459, n. 439 e n. 339 del 2006).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007.


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Giovedì, 15 Marzo 2007
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