Scende a 20 euro il costo della carta d’identità
elettronica. Lo prevede un decreto interministeriale pubblicato sulla gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo. Inizialmente il costo era stato fissato in 30
euro. (16 marzo 2007)
DECRETO Economia 16 febbraio 2007 -Determinazione
dell’importo relativo al corrispettivo da porre a carico dei richiedenti per il
rilascio della carta di identità elettronica. (Gazzetta Ufficiale N. 61 del 14
Marzo 2007)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
ed
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del
regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della
legge di pubblica sicurezza, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
26 giugno 1940, n. 149;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1966, n.559, in materia
di forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in materia di riordino
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione
in società per azioni a norma degli articoli 11 e 14 della legge 11 marzo 1997,
n. 159;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n.
437, con il quale sono state determinate le caratteristiche e le modalità per
il rilascio della carta d’identità elettronica;
Visto il decreto del Ministro dell’interno n. 11001/115/1
del 19 luglio 2000 con il quale sono state dettate le regole tecniche e di
procedura per la produzione e trasmissione della carta d’identità
elettronica;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 17 ottobre 2002, n.244, con la quale l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato a decorrere dalla data del 17 ottobre 2002 è
stato trasformato in S.p.A.;
Viste le istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e di controllo
sulla produzione delle carte valori approvate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze in data 4 agosto 2003, e successive modificazioni;
Visto l’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell’amministrazione digitale", modificato ed integrato dal
decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Visto l’art. 7-vicies ter, comma 2, della legge 31 marzo 2005, n. 43, che
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio della carta d’identità
elettronica, in sostituzione di quella cartacea, all’atto della richiesta del
primo rilascio o del rinnovo del documento;
Visto l’art. 7-vicies quater della medesima legge, così come modificato dall’art.
1, comma 1305, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, tra l’altro:
pone a carico dei soggetti richiedenti la corresponsione di un importo pari
almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento,
nonchè per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi connessi;
prevede che l’importo e le modalità di riscossione dei documenti elettronici
sono determinati annualmente con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie;
stabilisce che le somme percepite sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e riassegnate nell’ambito dell’unità previsionale di base "servizi
del Poligrafico dello Stato" del Ministero dell’economia e delle finanze
per i beni ed i servizi forniti dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
dispone che una quota pari a euro 1,85 dell’imposta sul valore aggiunto inclusa
nel costo della carta di identità elettronica è riassegnata al Ministero
dell’interno per essere destinata, per euro 1,15, alla copertura dei costi di
gestione del Ministero medesimo e, per euro 0,70, ai Comuni, per la copertura
delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento;
Vista la lettera in data 14 febbraio 2007 con la quale l’Amministratore
delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato che il
Consiglio di amministrazione dell’Istituto, nella seduta del 13 febbraio 2007,
in coerenza con gli indirizzi emersi in sede di Consiglio dei Ministri del 7
febbraio u.s. che fissano in euro 20,00 il costo unitario della carta
d’identità elettronica (C.I.E.) al cittadino, ha deliberato di conferire
mandato all’Amministratore delegato di procedere alla riduzione del prezzo
mediante una revisione del Piano Industriale, fermi restando i requisiti di
sicurezza ed affidabilità del progetto;
Vista la deliberazione in data 14 febbraio 2007 della Commissione per la
determinazione del prezzi delle forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., che, tenuto conto delle rimodulazioni del piano industriale
predisposto dall’istituto stesso, ha approvato il prezzo di euro 20,00, IVA
compresa, per esemplare della carta d’identità elettronica, a copertura dei
costi per la produzione, per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi,
per la personalizzazione e diffusione sull’intero territorio nazionale, nonché
delle attrezzature hardware e software necessarie per le relative postazioni di
rilascio e controllo;
Considerato che occorre garantire la tempestività degli incassi degli importi
relativi alle emissioni delle carte e la loro rendicontazione, al fine di far
fronte alle riassegnazioni previste dalle sopra citate norme;
Accertato pertanto che l’importo complessivo delle spese da porre a carico dei
soggetti richiedenti per le spese necessarie per la produzione e spedizione del
documento, nonché per la manutenzione necessaria all’espletamento dei servizi
connessi ammonta ad euro 20,00, IVA compresa;
Decreta: Art. 1.
1. L’importo del corrispettivo da porre a carico dei
richiedenti la carta di identità elettronica è determinato in euro 20,00.
2. L’importo di cui al comma 1 è riscosso dai Comuni all’atto della richiesta
di emissione della carta d’identità elettronica.
Art. 2.
1. Il Ministero dell’interno, tramite il Sistema di
emissione della carta d’identità elettronica, effettua il controllo ed il
monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli Comuni, verificando la
corrispondenza tra le carte d’identità emesse ed i relativi versamenti.
2. I corrispettivi delle carte d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini
sono versati dai Comuni il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di
ciascun mese su un apposito conto corrente postale dedicato intestato alla
Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - con imputazione al capo X -
capitolo 3746, causale: "Comune di............... corrispettivo per il
rilascio di n............ carte d’identità elettroniche", dandone
comunicazione al Ministero dell’interno.
3. Le somme affluite sul predetto conto corrente sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la
riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per essere destinate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base del numero di carte
d’identità per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei Comuni
comunicato dal Ministero dell’interno, provvede trimestralmente alla
riassegnazione delle somme al Ministero medesimo nella misura e per le finalità
previste dal secondo periodo del comma 2, dell’art. 7-vicies quater, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.
43, e successive modificazioni, come integrato dall’art. 1, comma 1305, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. |