In tema di sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, l’impossibilità materiale della contestazione immediata,
dichiarata nel verbale di accertamento della violazione del divieto di sosta,
non può non essere collegata alla natura dell’infrazione, e cioè alla sosta
dell’autoveicolo in luogo vietato, che comporta, di regola, l’assenza del
trasgressore al momento dell’accertamento dell’infrazione e, quindi, la
ricorrenza dell’ipotesi di materiale impossibilità della contestazione
prevista dall’art. 384,
letto f), Reg. c.s.,
conseguendone la legittimità del verbale contenente la sola dichiarazione
dell’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza l’espresso
riferimento all’assenza del trasgressore. (Nuovo C.S., art. 7; nuovo C.S., art. 201; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384) (1).
Con
ricorso depositato in data 11 gennaio 2001 la Mondial Bowling Ciampino Srl
proponeva opposizione avanti al Giudice di Pace di Subiaco avverso il verbale
di accertamento con cui i Carabinieri di Orvinio avevano contestato il 4
dicembre 2000 la violazione del divieto di sosta in spazio riservato (art. 7
comma 1 lett. D4) e 14 c.d.s.) in relazione all’autovettura Mercedes CL 500 tg.
BL762TY di proprietà della società. Deduceva l’inosservanza dell’art. 201
c.d.s. per non essere tale contestazione avvenuta nell’immediatezza del fatto,
nonostante la presenza di L. M., presunto trasgressore. Avverso tale sentenza propongono
ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e la Stazione dei Carabinieri
di Orvinio, deducendo un unico articolato motivo di censura. La controparte non ha svolto
alcuna attività difensiva.
Il ricorso è fondato relativamente alla posizione del Ministero dell’Interno.
Preliminarmente si osserva,
infatti che nella ipotesi di opposizione proposta direttamente in sede giudiziaria
avverso il verbale di contestazione per violazioni al codice della strada (e
non già quindi qualora l’opposizione venga proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione
del Prefetto, dotato di una propria legittimazione ai sensi dell’art. 204
c.d.s.) la legittimazione passiva deve essere riconosciuta alternativamente
alle singole Amministrazioni centrali cui appartengono i vari Corpi autorizzati
alla contestazione ed al Ministero dell’Interno cui sono riconosciute ai sensi
dell’art. 11. c.d.s. specifiche competenze in materia di circolazione stradale
con il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale. Pertanto deve esc1udersi la
legittimazione dei Carabinieri di Orvinio, per i quali, tutt’ al più, avrebbe
potuto essere chiamato in giudizio il Ministero della Difesa, cui l’Arma
appartiene. Poiché quindi il giudizio non
avrebbe potuto essere iniziato nei loro confronti, ricorre certamente l’ipotesi
di cui all’art. 382 comma 3 c.p.c., con la conseguenza che la sentenza
impugnata deve essere sul punto cassata senza rinvio, rimanendo assorbite le
doglianze prospettate in ricorso in ordine alla dedotta irregolarità, per
difetto di notifica, della costituzione del rapporto processuale nei confronti
dei Carabinieri avanti al Giudice di Pace. Per quanto riguarda il Ministero
dell’Interno - di cui va rilevata invece la legittimazione in base alle ragioni
sopra esposte e che ha sostenuto la legittimità della contestazione differita
sul rilievo che il conducente non era presente (trattasi di violazione al
divieto di sosta) come risultava dal verbale - il punto di contrasto riguarda
il contenuto di detto verbale che, secondo il Giudice di Pace, non fa alcuna
menzione dei motivi che avrebbero giustificato la mancata contestazione
immediata. Ora, al di là del fatto che nel
ricorso viene riportato testualmente il contenuto del verbale indicante la ragione
della mancata contestazione, è evidente
che, trattandosi di violazione al divieto di sosta non contestata
immediatamente, è in ogni caso implicita l’assenza del conducente o del
proprietario e, conseguentemente, configurabile la ipotesi di cui alla lett.
f) dell’art. 384 dei Reg. al c.d.s. che, fra i casi di impossibilità della
contestazione immediata, prevede appunto quello dell’assenza del trasgressore
o del proprietario del veicolo. Circostanza, quest’ultima, del
resto sostanzialmente rilevabile dalla stessa sentenza impugnata laddove,
nell’esporre i fatti contenuti nell’atto di opposizione, viene evidenziata la
presenza di tale «L. M. presunto trasgressore in prossimità del veicolo
sanzionato». Non ha considerato infatti il Giudice di Pace come una tale
affermazione costituisca una sostanziale conferma del fatto che i Carabinieri
di una tale presenza non fossero nella circostanza consapevoli. La contestazione differita deve
ritenersi. pertanto legittima in applicazione dell’ art. 384 del Reg. al c.d.s.
In accoglimento del ricorso del
Ministero dell’Interno l’impugnata sentenza deve essere pertanto cassata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti e dovendosi conseguentemente
ritenere consentita una pronuncia nel merito ai sensi dell’art 384 comma l
c.p.c., si rigetta la opposizione proposta avverso il verbale di accertamento. Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo a favore del Ministero dell’Interno
limitatamente al presente giudizio di legittimità, essendo rimasto contumace
nel giudizio avanti al Giudice di Pace. (Riv-0701P66) |
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