IL MINISTRO DEI
TRASPORTI Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c),
comma 2, lettera a), della legge 1°
marzo 2005, n. 32, recante «Delega al
Governo per il riassetto normativo del
settore dell’autotrasporto di persone e cose»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza
statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1
e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22
maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all’Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima
semplificazione dell’azione amministrativa nel rapporto con le imprese; Considerato che, da un ulteriore esame, i
termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non
possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio
dell’autorizzazione dei servizi di linea richiede l’intervento di
diversi organi della medesima Amministrazione nonché di altri Enti; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per: a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione
generale per l’autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle
cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di
competenza statale; b) Ufficio motorizzazione civile: l’Ufficio motorizzazione
civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti; c) autorizzazione: il provvedimento dell’Ufficio della
Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell’impresa per il loro esercizio e modifica; d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in
base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»; e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale»; f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni. Art. 2. Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea 1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente
Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che
prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre
regioni. 2. In tali domande: a)è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese,
nonché i dati anagrafici dell’impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le
domande stesse siano presentate da una riunione di imprese; b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
con le seguenti modalità: 1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l’accesso alla
professione di trasportatore su strada di persone, all’applicazione delle norme
di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all’assenza, nell’anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto
gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonché della revoca di un titolo legale per l’esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, e’ resa dall’impresa
richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese
riunite; 2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di
personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto e’ resa dall’impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle
singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane
impiegate, attestazione della tipologia e dell’ubicazione degli impianti, e
specificazione dell’organizzazione aziendale; 3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di
autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l’impresa e, in caso di riunione di
imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l’uso
in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonché specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di
compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l’impresa, o le imprese riunite,
attestano l’assenza, per l’acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea
richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone
su strada; 4) nella dichiarazione
relativa al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26
giugno 1969, così come modificato dal
Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20
giugno 1991, l’impresa richiedente e, in caso di riunione
di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli
obblighi inerenti la separazione contabile; 5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del
servizio di linea richiesto, l’impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta
relativo alla sicurezza del percorso dall’Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha
origine il servizio di linea, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente
alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso
servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile.
Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la
congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell’itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonché
l’idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l’impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione
civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato,
da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980; 3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l’impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle
imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal
Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione
(SINCERT). 4. L’impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio
proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio,
tempi di guida e di riposo dei conducenti). 5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell’articolo 9,
comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, la scheda contenente il programma
di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, e’ integrata da una dichiarazione, nella quale l’impresa richiedente e’ tenuta a precisare che ogni relazione di traffico
proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. La dichiarazione e’ corredata da una cartina stradale, nella
quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le località interessate dal nuovo servizio e quelle servite dai servizi di linea oggetto di concessione statale. 6. All’elenco delle relazioni di traffico inserite nei
programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale. 7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo
di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio
dell’autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel
predetto elenco, ad esclusione delle
condizioni relative all’organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale
dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa
al mantenimento dei requisiti. Art. 3. Accertamenti e controlli sulle domande 1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica
che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall’articolo 2. 2. Con riferimento al rispetto della condizione che il
servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più
redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio del servizio di
linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di
relazioni di traffico fra due servizi ed
accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto
coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende
note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione
sulla sussistenza della condizione di cui sopra. 3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 2, le imprese iscritte all’elenco nazionale,
nell’ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo e’ più
redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la
comparazione tra il numero di corse effettuate nell’arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella
settimanale. 4. Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 9
del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione
generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni,
nel cui territorio ricadono le località interessate dalle relazioni di traffico
proposte, nonché a quelli delle regioni limitrofe a tali
località, la documentazione prodotta dall’impresa richiedente, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, al fine di
acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno
una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una
relazione di traffico dei servizi di linea già oggetto di concessione statale. 5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione,
gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese già titolari di concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi
fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi
Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto. 6. Ove la distanza tra la località di salita o di discesa dei viaggiatori
di una relazione di traffico, presente in un programma di esercizio di un servizio di linea già oggetto di concessione statale, e la
località di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da
casa comunale a casa comunale sul percorso stradale più breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade
utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui all’articolo 9,
comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta. 7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta
condizione e ne comunica l’esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall’impresa
richiedente. 8. L’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, e’ effettuato dall’Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l’impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto
dichiarato dall’impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005. Art. 4. Rilascio dell’autorizzazione 1. Il termine per la conclusione del procedimento
relativo al rilascio dell’autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31
dicembre 2010, in relazione all’esigenza di accertare la condizione di cui
all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto
termine e’ di centocinquanta giorni. 2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di
un servizio già esercitato si conclude
entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. 3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a
seguito degli accertamenti di cui all’articolo 3, rilascia l’autorizzazione per
il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell’autorizzazione e’ comunque
subordinato: a) al nullaosta rilasciato dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell’accertamento della sussistenza delle condizioni previste all’articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto
legislativo n. 285/2005; b) all’avvenuto versamento, da parte dell’impresa
richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 285/2005. 4. La documentazione comprovante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione,
conforme ai modelli di cui all’articolo
13, e’ consegnata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all’impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione. 5. I competenti Uffici della Direzione generale e
motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all’impresa
richiedente i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta
di cui al comma 3, lettera a). Art. 5. Elenco nazionale delle imprese 1. La Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l’Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all’articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo n. 285/2005. 2. L’Elenco di cui al precedente comma ha funzioni
di supporto all’attività di monitoraggio e di controllo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonché
di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo. 3. All’Elenco sono
iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di
imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonché, durante il periodo transitorio di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005. 4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel
periodo transitorio, di concessione per l’esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall’Elenco di cui al comma 1. Sono
cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al
termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di
linea. 5. L’iscrizione e la cancellazione dall’Elenco, nonché la
verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Elenco. 6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del
Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all’Elenco di cui al comma 1,
possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito
su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Art. 6. Domande di modifica dei servizi di linea e di
trasformazione delle concessioni in autorizzazioni 1. L’impresa titolare dell’autorizzazione nonché, fino
alla data del 31 dicembre 2010, l’impresa titolare della concessione
statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell’autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della
Direzione generale. 2. Fino al 31 dicembre 2010, l’impresa titolare di concessione
statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. Qualora richieda modifiche delle prescrizioni
contenute nella concessione statale, concernenti la realizzazione di una o più
relazioni di traffico, l’impresa dimostra altresì la sussistenza della condizione di cui
all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta e’ presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, secondo le modalità previste dall’articolo 2. 3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti
parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono
richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle
condizioni previste all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonché, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo,l’avvenuto
scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura
privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la
predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione. 4. L’impresa titolare, che intende subaffidare l’esercizio del servizio di linea
autorizzato, e’ tenuta a produrre copia autentica del contratto di
subaffidamento nonché le dichiarazioni
rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della
sussistenza delle condizioni fissate dall’articolo 3, comma
2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l). 5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle
condizioni fissate dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005,
si applicano le procedure e le modalità di cui all’articolo 2. Con circolare
della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio,
ai fini dell’attuazione del presente articolo. 6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si
applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4. Art. 7. Rilascio dell’autorizzazione alla modifica dei servizi di
linea e alla trasformazione delle concessioni 1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione
delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono: a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi
di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni; b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l’accertamento della sussistenza della condizione di cui all’articolo 9, comma
4, del decreto legislativo n. 285/2005. 2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi
positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all’articolo 13, da parte dell’Ufficio
motorizzazione civile competente per territorio. Quest’ultimo, contestualmente, comunica
l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle imprese
che hanno presentato osservazioni. 3. Le modifiche
concernenti i prezzi applicati e l’eliminazione di una o più
imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall’Ufficio
motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo
quanto stabilito all’articolo 13. 4. I competenti Uffici della Direzione generale e
motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all’impresa
richiedente i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione. Art. 8. Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali 1. Ai fini del
rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall’Italia con Paesi non appartenenti all’Unione europea, ai procedimenti
concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi
degli stessi, si applicano le
disposizioni contenute nel presente decreto relative all’accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 2,
dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni
pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto
legislativo. 2. Ai servizi di
linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con
gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma. Art. 9. Comunicazione di inizio servizio 1. Le imprese rendono noto all’utenza il programma di
esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro
attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando: a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese
autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio; b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per
non meno di quattro ore nei giorni feriali, le
informazioni concernenti le fermate, il
periodo, i giorni e l’orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i
prezzi degli stessi; c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai
servizi di linea e’ a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia
utile; d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle
fermate riporta l’orario dei relativi servizi di linea. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di
linea oggetto di concessione statale, rispettano l’obbligo di adottare
la Carta della mobilità, secondo quanto previsto all’articolo 5,
comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005. Art. 10. Comunicazione di cessazione servizio 1. Le imprese che intendono cessare l’esercizio di un
servizio di linea ne danno comunicazione all’utenza, almeno trenta giorni prima
della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet,
mediante informazioni telefoniche e con
specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo
specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea. Art. 11. Impiego ed utilizzo del materiale rotabile 1. Per l’esercizio dei
servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della
condizione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto
legislativo. 2. E’ fatto divieto
di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo
percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti
al successivo articolo 12, comma 5, lettere a) e d), relative all’utilizzo di autobus di rinforzo. Art. 12. Autobus di rinforzo 1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea
e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di
concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti
per territorio l’autorizzazione per l’utilizzo di autobus di rinforzo, così come
definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
285/2005. 2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano
di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l’autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di
viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui
all’articolo 2188 del codice civile, un
contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest’ultimo o di un
suo estratto, dal quale risultano: a) la denominazione dei soggetti contraenti; b) la data e la durata del contratto; c) le caratteristiche tecniche dell’autobus locato. 3. Gli autobus immatricolati in servizio
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