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Animali 14/03/2007

Da "Uomini e trasporti" - Ue: nuove regole per il trasporto animali

Il nuovo regolamento europeo sul trasporto bestiame mira a prevenire maltrattamenti e stress durante gli spostamenti

Basta animali stipati a bordo dei veicoli. Il nuovo regolamento Ue sul trasporto bestiame, entrato in vigore a gennaio, mira a proteggere gli animali e a prevenirne i maltrattamenti. La normativa, che si applica soltanto a trasporti su distanze superiori ai 50 km, chiarisce idoneità al trasporto degli animali e una serie di cure finalizzate a tutelarne la salute. In particolare, i veicoli che trasportano quadrupedi per periodi superiori alle otto ore, dovranno dotarsi di nuovi equipaggiamenti, tra cui un sistema di navigazione satellitare e aria condizionata per garantire «un micro-clima più adatto agli animali». La direttiva prevede anche la possibilità di introdurre divieti per il trasporto degli animali più vulnerabili, in particolare i cuccioli e le femmine che hanno da poco partorito. Ma entriamo nei dettagli.

Idoneità al trasporto degli animali

Non sono idonei quelli gravemente malati o feriti, che non sono in grado di muoversi autonomamente senza soffrire, che presentano lesioni gravi o un prolasso. Stesso discorso per le bestie in stato di gravidanza avanzata e che possono partorire durante il trasporto, che hanno partorito da meno di 48 ore o appena nate.

Conformità dei veicoli

La normativa distingue i viaggi in base alla durata. Per quelli con durata inferiore alle 8 ore ci deve essere spazio fra la sommità delle teste e il piano superiore, gli animali non devono essere in grado di fuggire e i mezzi devono essere concepiti in modo da evitare inutili sofferenze o lesioni. Inoltre deve venire garantita la protezione dalle intemperie e dalle forti variazioni climatiche. Il pavimento deve essere ricoperto di strame o attrezzato in modo da consentire l’assorbimento degli escrementi, mentre per le operazioni di carico e scarico devono essere predisposti ponti, rampe e passerelle.
Per trasporti superiori alle 8 ore deve essere possibile abbeverare, alimentare e, nel caso, scaricare il bestiame prima di raggiungere la destinazione; in questi casi lo strame è obbligatorio e il veicolo deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti.
Il veicolo deve essere attrezzato con un sistema di aerazione in grado di funzionare sia se il mezzo è in movimento sia quando è fermo. In mancanza di un’aerazione meccanica il veicolo deve essere in grado di garantire una temperatura fra i 5 e i 30°. Per questo scopo è richiesto un sistema di controllo della temperatura e deve essere possibile in qualsiasi momento raggiungere gli animali per poterli esaminare e prestare loro eventuali cure.
Occorre inoltre disporre di tramezzi mobili per poterli suddividere per specie, dimensioni, sesso e numero. Gli adulti devono essere separati dai giovani, ad eccezione dei piccoli che viaggiano con la madre. I capi devono poter stare in posizione eretta naturale e disporre di spazio sufficiente per potersi sdraiare.
Gli animali sono legati, mai alle corna o agli anelli nasali, e devono essere in grado di alimentarsi, abbeverarsi e sdraiarsi autonomamente. Il mezzo deve essere dotato di un sistema di abbeveraggio adatto alla specie trasportata, con capacità corrispondente alle varie esigenze e che possa essere allacciato ad una presa d’acqua durante le soste. Se il veicolo è attrezzato adeguatamente per permettere viaggi lunghi, le bestie possono viaggiare per più di 8 ore, purché siano rispettati gli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione e il riposo: per gli animali non svezzati, la prima e la seconda fase di trasporto devono durare 9 ore al massimo, intervallate da un ora di riposo (come minimo) con distribuzione di acqua e seguite da 24 ore di riposo, con lo scarico degli animali, l’abbeveramento e l’alimentazione; per i suini sono state fissate 24 ore come trasporto massimo, seguite da altrettante ore di riposo con acqua sempre disponibile; stesso tetto per gli equini, con pause ogni 8 ore per l’abbeveramento e nel caso l’alimentazione.
Per i bovini, ovini e caprini la prima e la seconda fase di trasporto devono durare al massimo 14 ore, con un intervallo minimo di 1 ora mentre per pollame, uccelli e conigli, se il trasporto supera le 12 ore è obbligatorio l’accesso all’acqua e agli animali. Sono esclusi i trasporti di pulcini per una durata inferiore alle 24 ore, purché il trasporto termini entro 72 ore dalla schiusa. 

Documentazione:

Le “carte” di viaggio

Le società per il trasporto di animali vivi devono essere riconosciute da uno Stato membro dell’Ue e gli animali devono essere accompagnati da un ruolino di marcia nel caso in cui si superi una frontiera o un trasporto superiore alle 8 ore. Ogni Stato membro ha previsto sanzioni amministrative e penali nel caso di violazioni della legislazione sulla protezione degli animali durante il trasporto; si può anche arrivare a revocare il riconoscimento all’autotrasportatore (gli autisti devono possedere una formazione specifica o un’esperienza pratica equivalente per manipolare gli animali trasportati o prestare loro le cure necessarie).

Dentro la norma

Come si calcola la densità massima

La direttiva europea stabilisce anche le densità massime di carico per le principali specie di allevamento a seconda della metodologia di trasporto – strada, mare, via aerea o ferroviaria – e il peso medio degli animali. In nessun caso il mezzo deve superare il peso autorizzato. Per verificare la densità bisogna conoscere: la superficie totale disponibile per gli animali in m2 (A), il numero di animali (N) e il peso del carico in chilogrammi (L). Se un mezzo contiene 35 bovini (N), caricati su una superficie di 24 m2 (A) il cui peso di carico corrisponde a 12.560 kg (L) per stabilire la densità bisogna effettuare questi semplici calcoli.

Superficie per animale Y= 24 m2 / 35 = 0,686 m2.
Peso medio per animale W= 12.560 kg/ 35= 359 kg.

La superficie massima prevista dalla direttiva europea per un bovino di 325 chili è di 0,95 m2: il carico è quindi, in questo caso, eccessivo per l’automezzo. Se la densità del carico non viene rispettata l’autista può essere multato, mentre i servizi di controllo decideranno se gli animali devono essere scaricati, se possono proseguire il viaggio o devono ritornare al punto di partenza.

Infrazioni

Sanzioni e polemiche

In caso di infrazione le Forze dell’ordine accompagnano il veicolo a una stazione di servizio o a un’area di sosta omologata e avvisano i servizi veterinari locali. Qualora in prossimità non vi sia un’area adeguata si contattano direttamente i servizi sanitari locali che si adopereranno per trovare un’altra area di sosta per lo scarico degli animali.
Eppure c’è chi giudica troppo superficiale la normativa. La Lega AntiVivisezione sostiene che “a 29 anni dalla prima direttiva europea sul trasporto degli animali (risalente al 1977), il nuovo regolamento non rappresenta esattamente un passo in avanti per il benessere degli animali”, tanto che si è rivolta al governo sollecitando “una rapida approvazione del decreto legislativo relativo alla definizione delle sanzioni alle violazioni delle norme del Regolamento”, senza il quale non ci saranno progressi. “Il rischio - spiega Roberto Bennati della Lav - è che pur potendo rilevare le violazioni al regolamento, non si possa procedere a sanzionare i responsabili, rendendo di fatto inapplicabile il regolamento stesso”.

 

Limiti di applicazione i veicoli in uso: IN REGOLA PER IL 2009

I veicoli già in uso hanno tempo fino alla fine del 2009 per essere adattati alle nuove disposizioni.

La direttiva europea riguarda solo il trasporto commerciale e non il trasporto privato. Quindi chi porta il cane in vacanza non sarà soggetto alle nuove regole. Le nuove norme avranno un impatto significativo sulla situazione italiana, visto che sulle nostre strade transitano ogni anno oltre 600 milioni di kg di animali vivi.

Luca Ferdinando Ricchi
Da “Uomini e trasporti”- Anno XXV n. 225 Marzo 2007

© asaps.it
Mercoledì, 14 Marzo 2007
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