Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 19 marzo 2007, n. 6402
CIRCOLAZIONE
STRADALE – USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA – TRASPORTATO - MANCATO USO DELLE CINTURE – VIOLAZIONE AI
SENSI DELL’ ART. 172 – SUSSISTENZA – DETRAZIONE DEI PUNTI AI SENSI DELL’ART.
126 bis. C. 1 – INSUSSISTENZA
II passeggero risponde del mancato
uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con
la detrazione dei punti dalla patente.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni SETTIMJ | Presidente | Dott. Giovanna SCHERILLO | Rel. Consigliere | Dott. Luigi PICCIALLI
| Consigliere | Dott. Umberto ATRIPALDI | Consigliere | Dott. Vincenzo CORRENTI
| Consigliere |
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;
- ricorrente -
contro Di D. C.;
avverso la sentenza n. 6/05 del Giudice di pace
di VIGGIANO del
25.1.05, depositata l’8/02/05;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio il 24/01/07 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Fedeli
che si riporta al ricorso;
lette le conclusioni scritte del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso:
decidendo con sentenza, accoglie il ricorso per manifesta
fondatezza; cassa la sentenza impugnata; emenda ex art. 384 C.P.C. il
dispositivo della sentenza impugnata nel senso specificato in motivazione.
E ’ presente
il P.G. in persona del Dr. GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Il Ministero della Difesa ed il
Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza n. 6105 del Giudice di pace di Viggiano che ha accolto l’opposizione
proposta da Di Dio Canio avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Tramutola
relativo a violazione dell’art.
172, commi 1 e 8, Cod. Strada. L’intimato
non si è costituito. Attivatasi
la procedura ex art. 375 C.P.C., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria
scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto. Nella
camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni
scritte.
II - Con un unico motivo di censura si
denuncia l’erronea applicazione degli art. 172 commi 1° e 8°, 126 bis e 204 bis comma 8° Cod. Strada per avere il Giudice di pace annullato in toto il verbale di
accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere
revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche
la sanzione pecuniaria. La
censura è fondata. II
passeggero – qual era nel
caso di specie l’attuale ricorrente – risponde del mancato uso della
cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione
dei punti dalla patente. L’opposizione,
pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione
accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere
annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente ,
non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale. Il
disposto di cui all’art. 204 Cod. Strada, richiamato dal Giudice di pace per
giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non e stato
correttamente applicato perché concerne l’ipotesi - diversa da quella in esame - di rigetto dell’opposizione e non
quella di accoglimento ancorché parziale. Il
ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti,
liquidando le spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte
in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione
accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria. Condanna
l’intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate
a debito.
Roma,
24 gennaio 2007
Depositata
in Cancelleria il 19 marzo 2007
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