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Corte di Cassazione 22/03/2007

Giurisprudenza di legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA – TRASPORTATO - MANCATO USO DELLE CINTURE – VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 172 – SUSSISTENZA – DETRAZIONE DEI PUNTI AI SENSI DELL’ART. 126 bis. C. 1 – INSUSSISTENZA

(Cass. Civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6402)

 

 
 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 19 marzo 2007, n. 6402

 

CIRCOLAZIONE STRADALE – USO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA – TRASPORTATO - MANCATO USO DELLE CINTURE – VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 172 – SUSSISTENZA – DETRAZIONE DEI PUNTI AI SENSI DELL’ART. 126 bis. C. 1 – INSUSSISTENZA

II passeggero risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMJ Presidente
Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere
Dott. Luigi PICCIALLI
 Consigliere
Dott. Umberto ATRIPALDI Consigliere
Dott. Vincenzo CORRENTI
 Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

e da

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

Di D. C.;

avverso la sentenza n. 6/05 del Giudice di pace di VIGGIANO del 25.1.05, depositata l’8/02/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/01/07 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Fedeli che si riporta al ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso:

decidendo con sentenza, accoglie il ricorso per manifesta fondatezza; cassa la sentenza impugnata; emenda ex art. 384 C.P.C. il dispositivo della sentenza impugnata nel senso specificato in motivazione.

E ’ presente il P.G. in persona del Dr. GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

 I - Il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6105 del Giudice di pace di Viggiano che ha accolto l’opposizione proposta da Di Dio Canio avverso il verbale di accertamento dei Carabinieri di Tramutola relativo a violazione
dell’art. 172, commi 1 e 8, Cod. Strada.
L’intimato non si
è costituito.
Attivatasi la procedura ex art. 375 C.P.C., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si
è riportato alle conclusioni scritte.

II
- Con un unico motivo di censura si denuncia l’erronea applicazione degli art. 172 commi 1° e 8°, 126 bis e 204 bis comma  Cod. Strada per avere il Giudice di pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria.
La censura
è fondata.
II passeggero
qual era nel caso di specie l’attuale ricorrente risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.
L’opposizione, pertanto, andava accolta limitatamente all’applicazione della sanzione accessoria, con la conseguenza che il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente , non anche nella parte relativa all’applicazione della sanzione principale.
Il disposto di cui all’art. 204 Cod. Strada, richiamato dal Giudice di pace per giustificare l’accoglimento totale dell’opposizione, non e stato correttamente applicato perché concerne l’ipotesi
- diversa da quella in esame - di rigetto dell’opposizione e non quella di accoglimento ancorché parziale.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata nei limiti come sopra esposti, liquidando le spese come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui annulla il verbale di accertamento, oltre che relativamente alla sanzione accessoria, anche relativamente alla sanzione principale pecuniaria.
Condanna l’intimato alle spese, liquidate in euro 400 per onorari, oltre quelle prenotate a debito.

Roma, 24 gennaio 2007

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2007


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Giovedì, 22 Marzo 2007
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