Stop alla pubblicazione di notizie su fatti e condotte
private che non hanno interesse pubblico; dettagli e circostanze eccedenti
rispetto all’essenzialità dell’informazione; particolari della vita privata
delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale. Lo
ha stabilito il Garante della privacy in relazione all’inchiesta di Potenza. La
violazione di questo provvedimento, costituisce reato punito con la reclusione
da tre mesi a due anni ed è fonte di responsabilità per una eventuale richiesta
di risarcimento danni. (16 marzo
2007) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Provvedimento del 15 marzo 2007 - Diffusione dati personali concernenti
attività di indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la documentazione acquisita a seguito di quanto segnalato
a questa Autorità a proposito della pubblicazione in questi giorni, da parte di
varie testate giornalistiche, di trascrizioni di intercettazioni disposte
nell’indagine in corso presso gli uffici giudiziari di Potenza, per condotte
estorsive relative all’utilizzo di immagini fotografiche e di altre notizie,
nonché per reati ipotizzati in tema di prostituzione; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali e l’allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196; All. A) al Codice); VISTO il provvedimento di carattere generale adottato dal
Garante il 21 giugno 2006 che reca prescrizioni in tema di pubblicazione di
trascrizioni di intercettazioni telefoniche rivolte a tutti i titolari di
trattamento in ambito giornalistico (in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n.
147, p. 85-86, nonché in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1299615); RITENUTO di dover verificare in via d’urgenza il rispetto
dei princìpi richiamati in tale provvedimento, stante la necessità di
intervenire celermente a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di
persone lese dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla
loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al loro diritto alla
protezione dei dati personali; RILEVATO, allo stato degli atti, che nel quadro della
cronaca giornalistica su vicende per le quali è configurabile un interesse
pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti, sono state diffuse alcune
informazioni e notizie, anche non estratte da trascrizioni di intercettazioni,
eccedendo i limiti del diritto di cronaca e violando, comunque, i diritti e la
dignità di persone interessate, a prescindere dalla veridicità di quanto diffuso; RILEVATO che ciò è avvenuto: RILEVATO che tali violazioni riguardano anche condotte del
tutto private di persone estranee alla commissione di reati, prese in
considerazione dalla stampa con eccessivi dettagli solo perché: RILEVATO che il Garante ha il compito di vietare il
trattamento di dati anche in ambito giornalistico quando è violata la
disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche per effetto
dell’inosservanza di prescrizioni di questa Autorità quali quelle contenute nel
predetto provvedimento del 21 giugno 2006 (art. 154 del Codice); RITENUTO di dover disporre con urgenza e con effetto
immediato un divieto di trattamento dei dati personali nei confronti di tutti gli
editori titolari del trattamento in ambito giornalistico, anche al fine di
prevenire ulteriori conseguenze dannose per gli interessati che potrebbero
derivare dalla pubblicazione illecita di altre informazioni e notizie non
ancora diffuse; RISERVATA l’adozione di specifiche decisioni in seguito
all’eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di singole
persone interessate; DATO ATTO che la violazione del presente provvedimento
costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi
a due anni (art. 170 del Codice), ed è fonte di responsabilità risarcitoria per
danno (art. 15 del Codice); RILEVATA la necessità di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio
nazionale dell’Ordine dei giornalisti per le valutazioni di competenza; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai
sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett.
c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati
personali, VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in
ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente
decisione, di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del
Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006,
n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad
e), allorché: si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno
interesse pubblico, oppure riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti
rispetto all’essenzialità dell’informazione o, ancora, attengano a particolari
della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro
sfera sessuale; b) dà atto che la violazione del presente provvedimento
costituisce reato perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione da tre mesi
a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per
danno (art. 15 del Codice); c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata
senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma
1, lett. i), del Codice); d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l’invio di copia
della presente decisione al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. |
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