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Corte di Cassazione 24/03/2007

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Termine per l’adozione del relativo provvedimento ex art. 218 c.s. – Natura perentoria – Sussistenza – Scadenza in giorno festivo – Proroga al primo giorno feriale successivo

Cass. Civ. Sezione I, 28 marzo 2006, n. 7017

Nella disciplina posta dall’art. 218 c.s. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. N. 276 del 1998), di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti al G.d.P. di Brescia, B.F. propose opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Brescia n. 71036/186/DIVIICT notificatagli il giorno 10 dicembre 2001, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione della patente di guida e del permesso provvisorio di circolazione a seguito del ritiro della patente ad opera dei C.C., che gli avevano contestato, con verbale n. 97/68, la guida in stato di ebbrezza e la conseguente violazione dell’art. 186 c.d.s., comma 2, 4.

Dedusse nullità illegittima ed inefficacia dell’ordinanza impugnata siccome era stata emessa oltre il termine stabilito nell’art. 218 del codice stradale di 20 gg. Dall’effettivo ritiro della patente.

Costituitasi la Prefettura, il giudice di pace adito ha respinto il ricorso con la decisione in esame n. 591 depositata il 19 aprile 2002, contro la quale ricorre per Cassazione il B. articolando due mezzi.

L’Ufficio territoriale del Governo di Brescia ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo mezzo il ricorrente deduce violazione dell’art. 218 del codice della strada rilevando che l’ordinanza prefettizia controversa doveva intervenire nel termine massimo perentorio di 20 gg. (5+15) dalla data di contestazione dell’infrazione, vale a dire dal 19 novembre 2001. Rileva peraltro che, siccome il rapporto dei C.C. accertatori venne trasmesso al Prefetto il giorno 20 novembre 2001, l’ordinanza avrebbe dovuto essere emanata entro i successivi quindici giorni, dunque non oltre la data del 5 dicembre 2001. (La natura perentoria di siffatti termini, confermata anche nella pronuncia del giudice della L. 17 luglio 1998, n. 276, è indiscussa).

Col secondo mezzo deduce vizio d’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, e censura la sentenza laddove, stravolgendo l’arresto sopra citato, ha sostenuto con motivazione solo apparente la non perentorietà dell’anzidetto termine.

Il resistente replica osservando che l’ordinanza è stata tempestivamente omessa entro il temine di venti giorni siccome l’ultimo giorno, cadendo di domenica, si era prorogato al 10 febbraio 2001, in cui essa venne adottata.

Il ricorso appare infondato.

Resta acclarato n punto di fatto che, come ha osservato il resistente, il termine, di sicura natura perentoria, di giorni 20 dalla contestazione dell’infrazione, stabilito dall’art. 218 del codice stradale, risulta rispettato dal momento che l’ultimo giorno utile era festivo e si è perciò prorogato al successivo 10 febbraio, in cui è stata notificata l’ordinanza controversa. L’altro profilo della censura, coltivato con riguardo al mancato rispetto del termine, anch’esso perentorio, di 15 giorni entro il quale avrebbe dovuto essere emessa l’ordinanza controversa, che sarebbe scaduto il giorno 5 dicembre 2001 dovendo computarsi dalla data del 20 novembre 2001 in cui furono trasmessi alla Prefettura gli atti relativi all’infrazione contestata, introduce un aspetto della problematica del tutto nuovo, che non risulta prospettato nel tessuto argomentativi dell’atto d’opposizione.

Dal riepilogo della vicenda processuale desumibile sia dagli atti che dalla sentenza impugnata emerge infatti che il ricorrente lamentò innanzi al G.d.P. l’omessa osservanza del termine complessivo di 20 giorni (5+15) unitariamente considerato, senza operare il distinguo, che solo ora rappresenta, fra i due segmenti temporali in cui detto termine si articola.

In ragione di tale novità suddetta censura devesi ritenere inammissibile e non può pertanto essere esaminata. L’indagine sul secondo motivo resta superata.

Tanto premesso il ricorso devesi rigettare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che vengono liquidate come in dispositivo. [RIV-0107P49]


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Sabato, 24 Marzo 2007
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