Nella disciplina posta dall’art. 218 c.s. in tema di sospensione della
patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. N. 276 del
1998), di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo a detta
sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo
provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo
giorno feriale successivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
ricorso avanti al G.d.P. di Brescia, B.F. propose opposizione avverso
l’ordinanza del Prefetto di Brescia n. 71036/186/DIVIICT notificatagli il
giorno 10 dicembre 2001, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la
sospensione della patente di guida e del permesso provvisorio di circolazione a
seguito del ritiro della patente ad opera dei C.C., che gli avevano contestato,
con verbale n. 97/68, la guida in stato di ebbrezza e la conseguente violazione
dell’art. 186 c.d.s., comma 2, 4. Dedusse nullità illegittima ed
inefficacia dell’ordinanza impugnata siccome era stata emessa oltre il termine
stabilito nell’art. 218 del codice stradale di 20 gg. Dall’effettivo ritiro
della patente. Costituitasi la Prefettura, il
giudice di pace adito ha respinto il ricorso con la decisione in esame n. 591
depositata il 19 aprile 2002, contro la quale ricorre per Cassazione il B.
articolando due mezzi. L’Ufficio territoriale del
Governo di Brescia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo il ricorrente
deduce violazione dell’art. 218 del codice della strada rilevando che
l’ordinanza prefettizia controversa doveva intervenire nel termine massimo perentorio di 20 gg. (5+15) dalla data
di contestazione dell’infrazione, vale a dire dal 19 novembre 2001. Rileva
peraltro che, siccome il rapporto dei C.C. accertatori venne trasmesso al
Prefetto il giorno 20 novembre 2001, l’ordinanza avrebbe dovuto essere emanata
entro i successivi quindici giorni, dunque non oltre la data del 5 dicembre
2001. (La natura perentoria di siffatti termini, confermata anche nella
pronuncia del giudice della L. 17 luglio 1998, n. 276, è indiscussa). Col secondo mezzo deduce vizio
d’insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia
prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, e censura la sentenza laddove,
stravolgendo l’arresto sopra citato, ha sostenuto con motivazione solo apparente
la non perentorietà dell’anzidetto termine. Il resistente replica osservando
che l’ordinanza è stata tempestivamente omessa entro il temine di venti giorni
siccome l’ultimo giorno, cadendo di domenica, si era prorogato al 10 febbraio
2001, in cui essa venne adottata. Il ricorso appare infondato. Resta acclarato n punto di fatto che, come ha osservato il resistente, il termine, di sicura natura perentoria, di giorni 20 dalla contestazione dell’infrazione, stabilito dall’art. 218 del codice stradale, risulta rispettato dal momento che l’ultimo giorno utile era festivo e si è perciò prorogato al successivo 10 febbraio, in cui è stata notificata l’ordinanza controversa. L’altro profilo della censura, coltivato con riguardo al mancato rispetto del termine, anch’esso perentorio, di 15 giorni entro il quale avrebbe dovuto essere emessa l’ordinanza controversa, che sarebbe scaduto il giorno 5 dicembre 2001 dovendo computarsi dalla data del 20 novembre 2001 in cui furono trasmessi alla Prefettura gli atti relativi all’infrazione contestata, introduce un aspetto della problematica del tutto nuovo, che non risulta prospettato nel tessuto argomentativi dell’atto d’opposizione. Dal riepilogo della vicenda
processuale desumibile sia dagli atti che dalla sentenza impugnata emerge
infatti che il ricorrente lamentò innanzi al G.d.P. l’omessa osservanza del
termine complessivo di 20 giorni (5+15) unitariamente considerato, senza
operare il distinguo, che solo ora rappresenta, fra i due segmenti temporali in
cui detto termine si articola. In ragione di tale novità
suddetta censura devesi ritenere inammissibile e non può pertanto essere
esaminata. L’indagine sul secondo motivo resta superata. Tanto premesso il ricorso devesi
rigettare, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità che vengono liquidate come in dispositivo.
[RIV-0107P49] |
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