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Notizie brevi 26/03/2007

Cassazione: no ai controlli in frontiera per chi ha sul passaporto il visto Schengen

 



(ASAPS) ROMA, 26 marzo – Lo straniero che entri in Italia con il visto Schengen e che non abbia eseguito i controlli frontalieri, non può essere espulso. Lo ha stabilito la corte di Cassazione, che ha annullato con una propria sentenza un decreto di espulsione adottato dal Giudice di Pace di Imperia nei confronti di un senegalese entrato nel nostro paese senza farsi annotare il visto d’ingresso italiano sul proprio passaporto, ma che aveva precedentemente ottenuto quello Schengen. Il cittadino extracomunitario aveva impugnato la sentenza del GdP, disponendo ai propri avvocati di procedere avanti col ricorso fino alla Suprema Corte, ottenendo alla fine piena soddisfazione. Infatti, “qualora lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per fare ingresso in Italia – dicono i magistrati di piazza Cavour – la previsione di espulsione correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera, e cioè al fatto dell’introduzione senza che lo straniero abbia sottoposto la sua regolare documentazione di accesso alla verifica del personale di polizia addetto ai valichi, non è integrata dalla mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto”. Non è insomma, a parere della Suprema Corte, un passaggio necessario, visto che il significato del timbro d’ingresso “rileva” esclusivamente per fissare una data entro la quale (otto giorni dall’apposizione del visto), lo straniero debba presentare domanda per l’ottenimento del permesso di soggiorno. “Il possesso del visto Schengen da parte del cittadino extracomunitario presente nel territorio italiano – aggiungono i giudici romani – lascia presumere (salvo specifica prova del suo ingresso clandestino ovvero con falsificazione dei documenti) che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato, sottoponendo, alla verifica da parte del personale addetto ai valichi di frontiera, la propria documentazione di accesso, rimanendo peraltro aperto l’ulteriore problema della mancanza di un titolo di soggiorno”, che diviene rilevante per l’espulsione solo per la mancanza di un lavoro stabilmente retribuito o di un ricongiungimento familiare, piuttosto che per sottrarsi al controllo. Morale: senegalese felice (non sappiamo se disponga già di un permesso di soggiorno) e prefettura di Imperia condannata a pagare le spese di giustizia, pari a 1.800 euro. (ASAPS)


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Lunedì, 26 Marzo 2007
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