Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Elevato dai Carabinieri - Opposizione- Legittimazione passiva - Autorità di vertice - Evocazione in giudizio della Prefettura - Ricorso della cassazione proposto dal Ministero dell’Interno che non abbia partecipato al giudizio di merito - Ammissibilità
Nell’ipotesi in cui venga proposta
opposizione direttamente avverso il verbale di Contestazione per violazione al
codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta,
alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i
vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e
perciò il Ministro della Difesa) sia al Ministero dell’Interno, il quale, ai
sensi dell’ art. Il c.s., possiede specifiche competenze in materia di
circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia
stradale. Peraltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che
sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione
sostanziale in ordine alla opposizione alla sospensione della patente di
guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma 9, C.S., ma carente di detta
legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria
conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, C.S., consistita nella circolazione di
veicolo con cronotachigrafo non funzionante) è sanata dalla impugnazione
proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal
soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo
ufficio periferico che si è costituita e difesa nel merito sebbene privo di
capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di
sanzione pecuniaria conseguendone l’ammissibilità del ricorso per cassazione
proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti della sentenza sulla
opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada
redatto dal Corpo dei Carabinieri.
Artt. 200-201
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Circolazione con
cronotachigrafo non funzionante -
Corrispondente sanzione - Responsabilità del proprietario
e del conducente del veicolo - Contenuto.
In tema di messa in circolazione
di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell’art. 179, comma terzo, C.S., al controllo dell’esatto funzionamento
del menzionato apparecchio misurato re della velocità al momento
dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell’ inserimento del foglio
di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al
quale è addebitabile la violazione della disposizione del comma secondo del
predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con
cronotachigrafo non funzionante.
Art. 179
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
sentenza del 17 dicembre 2001, il Giudice di pace di Rovigo ha accolto le
opposizioni di T. B., titolare della ditta Briscuola Snc e di A. S., il primo
proprietario e titolare della licenza di trasporto e il secondo conducente
dell’autocarro tg.to RO 227212, ai verbali di contestazione n. 0914203 del 31
agosto 2001 e n. 914205 del 2 settembre 2001, della Compagnia dei Carabinieri
N.O.R.M. di Rovigo, per violazione dell’art. 179, comma 2, del D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285 (da ora c.d.s.), per avere detto veicolo circolato il 31
agosto 2003 con cronotachigrafo non funzionante.
Gli opponenti avevano dedotto che
l’apparecchio era stato revisionato il 20 luglio 2001 da una ditta specializzata,
la cui attestazione di revisione era allegata al ricorso; dopo la
contestazione, lo strumento. era stato ancora una volta verificato da ditta
specializzata, che ne aveva certificato il normale funzionamento e la mancanza
di ogni anomalia al 31 agosto 2001, data dell’ infrazione.
Ad avviso degli opponenti si
poteva con certezza affermare che l’inesperienza aveva determinato la imperfetta
chiusura dell’ apparecchio che non aveva quindi tracciato sul disco i tempi di
guida, sosta, riposo e velocità e quanto altro doveva documentare, essendovi
stata una mera svista e non l’avaria o il cattivo funzionamento
dell’apparecchio.
Evocati in causa la Compagnia di
Rovigo della Regione carabinieri del Veneto e la Prefettura di Rovigo, solo
quest’ultima si costituiva e chiedeva la riunione delle distinte opposizioni e
il loro rigetto.
Il Giudice di pace adito ha
accolto le opposizioni riunite, escludendo che la svista dell’autista che non
aveva chiuso regolarmente l’apparecchio, costituisse la violazione di cui al
c.d.s. per la quale doveva irrogarsi la sanzione, da applicare invece solo nel
caso di difetto di funzionamento dell’ apparecchio.
Per la cassazione di tale sentenza
ricorrono la Prefettura di Rovigo e il Ministero dell’Interno, con distinte
impugnazioni, iscritte con il medesimo numero di R.G.; la ditta Briscuola
s.n.c. e il S. non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata la legittimazione sostanziale del Ministero
dell’Interno nel presente giudizio, perché ai sensi dell’art. 12 del c.d.s., ha
specifiche competenze in materia di circolazione stradale e il compito di coordinare
i vari servizi di polizia stradale (Cass., 1 settembre 2004, n. 17525,3
dicembre 2001, n. 15245 e 15 gennaio 1999, n. 387) Peraltro in primo grado il
Ministero odierno ricorrente non è stato in giudizio; si pone quindi il
problema della sua legittimazione processuale a impugnare la sentenza di
merito, che è oggetto di ricorso di detta Amministrazione dell’ Interno e della
Prefettura di Rovigo, legittimata a resistere e parte in sede di merito, per
avere disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
del S., di cui all’art. 179, comma 9, del c.d.s. Risulta che sono stati evocati
in causa dinanzi al Giudice di pace la Prefettura di Rovigo, dotata di
legittimazione sostanziale in ordine alla sospensione della patente e la
Compagnia di Rovigo dei Carabinieri della Regione Veneto, alla quale non può
riconoscersi soggettività giuridica.
Deve quindi ritenersi che la
parziale carente legittimazione processuale della Prefettura di Rovigo in sede
di merito, per l’opposizione alle sanzioni pecuniarie, sia stata sanata dalla
impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno unico legittimato sostanziale,
dal quale l’Ufficio territoriale del Governo di Rovigo dipende e che coordina
le funzioni di polizia stradale svolte dai carabinieri, valendo il ricorso come
ratifica del soggetto sostanzialmente legittimato della condotta processuale
del suo ufficio periferico che si è costituito e difeso nel merito, sebbene
privo di concreta capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale
di contestazione della sanzione pecuniaria.
Ciò comporta l’ammissibilità del
ricorso per cassazione del Ministero, anche se lo stesso non è stato parte nel giudizio di merito (Cass.,
26 ottobre 2004, n. 20775 e 24 agosto 2004, n. 16726).
2. - L’unico motivo di ricorso
censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.
18 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, 8 della L. 30 marzo 1987, n. 132 e 179,
comma 2 del c.d.s., e omessa, erronea e/o insufficiente motivazione in relazione
a-punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 5, del
c.p.c. Secondo i ricorrenti, due sono state le infrazioni accertate, una con il
verbale n. 0914203 del 31 agosto 2001 consegnato al conducente Siviero
Arduino e contestata immediatamente per la circolazione del veicolo
con cronotachigrafo non funzionante (violazione del 2 comma dell’ art. 179 c.d.
s.) e l’altra di cui al verbale di contestazione n. 0914205, notificato a mezzo
posta alla s.n.c. Briscuola di Tiziano Briscuola, quale titolare della licenza
per il trasporto di cose, per violazione del comma 3 della citata norma,
sempre per la medesima condotta del richiamato conducente.
Il ricorso deduce quindi che non
vi sarebbe stata opposizione al verbale di contestazione n. 914205 del 2
settembre 2001 per la violazione di cui all’art. 179, 3 comma, della s.n.c.
Briscuola titolare della licenza di trasporto del veicolo, come invece afferma
la sentenza nello svolgimento del processo, peraltro limitando la violazione al
solo comma 2 dell’ art. 179 e annullando poi nel dispositivo anche detto atto.
La denunciata violazione dell’art. 179, comma 2, del c.d.s. per la colposa
circolazione dell’autocarro della s.n.c. Briscuola munito di cronotachigrafo
non messo in funzione, ha comportato la omessa registrazione grafica delle indicazioni
su velocità, tempi di guida e di sosta, che si dovevano effettuare a mezzo
dell’apparecchio.
Qualora si fosse esaminato il
foglio di registrazione del giorno 30 agosto 2001, ancora nell’apparecchio al
momento dell’ accertamento dell’ infrazione, totalmente privo di ogni
registrazione, si sarebbe rilevato che anche in quella data la società
proprietaria e titolare della licenza di trasporto e il conducente non avevano
fatto funzionare l’apparecchio, neppure controllato il giorno della
contestazione. Solo per tale omissione il
cronotachigrafo non aveva potuto registrare i movimenti del veicolo il giorno
31 agosto 2001, essendo rimasto non chiuso correttamente, e quindi doveva
ritenersi almeno colposa la condotta della società e del S. che non avevano
controllato se i fogli di misurazione e registrazione di quel giorno erano
stati inseriti nell’apparecchio né avevano rilevato le omissioni del giorno
precedente (il ricorso cita Casso 20 luglio 2001 - erroneamente è riportato
2002 - n. 9918). 3. Il ricorso è fondato per quanto
di ragione. La sentenza del Giudice di pace di
Rovigo, nello svolgimento del processo, richiama espressamente la opposizione
del 5 settembre 2001, relativa al solo verbale di contestazione n. 914205 del
2 settembre 2001, «a firma S. A.» e quindi esclude anche essa che l’atto sia
stato impugnato dalla s.n.c. Briscuola, ma limita la violazione contestata al
solo comma 2 dell’art. 179 c.d.s., regolatore delle violazioni del solo
conducente di autocarro (estensibile ex art. 196 c.d.s. al proprietario) e non
estende la decisione all’infrazione di cui a13 comma dello stesso art. 179
c.d.s. che disciplina la condotta del titolare della licenza di trasporto di
cose o di persone. Non sussiste quindi
l’ultrapetizione dedotta in ricorso, perché deve ritenersi che il giudice
abbia esattamente interpretato la domanda di annullamento del verbale n.
914205 come proposta da S., conducente del veicolo e autore materiale della
violazione di cui all’ art. 179, comma 2, del c.d.s., per la sanzione del
ritiro della patente é responsabile in
solido della sanzione pecuniaria con la s.n.c. Briscuola proprietaria
dell’autocarro e sua datrice di lavoro, ex art. 196, 1 e 3 comma c.d.
s., e tenuta a rispondere della violazione di cui al comma 3 dell’ art. 179
dello stesso codice, quale titolare della licenza di trasporto,
condotta per la quale nessuna opposizione risulta proposta. Non vi è quindi la dedotta
violazione dei limiti della domanda dal giudice di pace che ha annullato il
verbale n. 914205 su istanza del suo destinatario S., con effetti nei soli
confronti dello stesso. Per tale profilo il ricorso è infondato mentre
inammissibile per la dedotta violazione dell’art. 18 del D.L.vo 31 dicembre
1992, n. 546, in quanto la norma disciplina il ricorso introduttivo del
giudizio nel contenzioso tributario ed è irrilevante in questa sede e dell’
art. 8 della L. 30 marzo 1987, n. 132 (di conversione del D.L. 6 febbraio 1987,
n. 16) che già disciplinava l’autotrasporto di cose ed è stato abrogato
espressamente dall’art. 231 del c.d.s. dal 1 gennaio 1993 ed è inapplicabile
al caso. L’impugnazione deve invece essere
accolta in ordine alla violazione dell’ art. 179 del c.d.s. da parte dei due
opponenti, nelle loro indicate qualità, per la mancata messa in funzione del
cronotachigrafo che ha comportato la circolazione
dell’autocarro senza le registrazioni di cui all’apparecchio colposamente non
messo in funzione nel giorno della contestazione immediata (31 agosto 2001)
dalla ditta proprietaria e titolare della licenza di trasporto e dal
conducente. Emerge con chiarezza dal ricorso
che il proprietario, titolare della licenza o Autorizzazione trasporto di
cose, cioè la s.n.c. Briscuola, in persona del suo amministratore, ha
consentito che l’autocarro di cui alla contestazione fosse messo in
circolazione con un cronotachigrafo non chiuso regolarmente e come tale non
funzionante, senza controllare la regolare posizione dell’apparecchio
all’uscita del veicolo dalla sede della ditta sulle strade pubbliche. Nel veicolo era l’apparecchio e
incontestatamente nessuna annotazione era sul foglio di misurazione del giorno
precedente (30 agosto 2001) ancora posto in esso all’atto della contestazione,
per cui era facile rilevare, che quando l’infrazione fu contestata non s’era
inserito il foglio di registrazione di quel giorno con altra condotta prevista
dall’ art. 179 cito Gli intimati erano quindi entrambi tenuti a rilevare che
già il cronotachigrafo non aveva funzionato il giorno precedente perché mal
chiuso e a sostituire il foglio per il giorno 31 agosto 2001, provvedendo alla
corretta chiusura dell’apparecchio in modo da dar luogo alle registrazioni
imposte dalla legge; non si tratta di una semplice «svista dell’autista» non
sanzionabile, come afferma la sentenza impugnata, ma di una chiara negligenza
del S. e del titolare della società di fatto anche essa intimata. La
società e il B. devono quindi rispondere dell’ omesso controllo dell’
apparecchiatura, non funzionante per la sua irregolare chiusura, per una evidente
negligenza del titolare della ditta e dei suoi dipendenti, rilevante ai sensi
dell’ art. 3 della L. 24 novembre 1981 n. 689, per cui esattamente si sono imputate
ad essa e al suo rappresentante le violazioni dell’art. 179, comma 2 e 3,
c.d.s. (Cfr. con la citata Cass. 9918 del 2001, anche Casso 20 agosto 2003, n.
12244). La responsabilità del conducente,
per avere circolato con cronotachigrafo mai messo in funzione il giorno 31
agosto 2001 e la colpa di esso e dei gestori della società, per non avere
verificato il cambio del foglio di misurazione per lo stesso giorno risulta
palese, in relazione a quanto sopra indicato, per cui deve ritenersi che per
entrambi la contestazione della violazione amministrativa fosse valida e
legittima. La
sentenza impugnata deve di conseguenza
essere cassata per violazione dell’art. 179 del c.d.s. e, non essendo necessari
altri accertamenti di fatto in ordine all’opposizione per cui è causa, che si
limitava a con testare l’esistenza della
violazione, questa Corte può decidere nel merito e rigettare le opposizioni ai
due verbali sopra indicati, nulla disponendo sulle spese a causa di merito in
carenza di difesa tecnica del Prefetto in quella sede. Con l’accoglimento del
ricorso, gli intimati dovranno invece essere condannati a rimborsare le spese
di questa fase ai ricorrenti. [RIV-0701P63]
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