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Corte di Cassazione 27/03/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Elevato dai Carabinieri...

(Cass.Civ., Sezione I, 14 febbraio 2006, n. 3144)

 

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Elevato dai Carabinieri - Opposizione- Legittimazione passiva - Autorità di vertice - Evocazione in giudizio della Prefettura - Ricorso della cassazione proposto dal Ministero dell’Interno che non abbia partecipato al giudizio di merito - Ammissibilità


Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di Contestazione per violazione al codice della strada, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministro della Di­fesa) sia al Ministero dell’Interno, il quale, ai sensi dell’ art. Il c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. Pe­raltro, la carente legittimazione processuale della Prefettura che sia stata erroneamente evocata in giudizio (nella specie, pur dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla opposizione alla sospen­sione della patente di guida, dalla stessa irrogata ai sensi dell’art. 179, comma
9, C.S., ma carente di det­ta legittimazione con riguardo alla opposizione alla sanzione pecuniaria conseguente alla violazione ex art. 179, secondo comma, C.S., consistita nella cir­colazione di veicolo con cronotachigrafo non fun­zionante) è sanata dalla impugnazione proposta dal predetto Ministero, il cui ricorso vale come ratifica, operata dal soggetto sostanzialmente legittimato, della condotta processuale del suo ufficio periferi­co che si è costituita e difesa nel merito sebbene pri­vo di capacità di stare in giudizio nella opposizione al verbale di contestazione di sanzione pecuniaria conseguendone l’ammissibilità del ricorso per cas­sazione proposto dal Ministero dell’Interno nei con­fronti della sentenza sulla opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dal Corpo dei Carabinieri.


 

Artt. 200-201

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Circolazione con cronotachigrafo non funzionante - Corrispondente sanzione - Responsabilità del  proprietario e del conducente del veicolo - Contenuto.


In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell’art. 179, comma terzo, C.S., al controllo dell’esatto funzio­namento del menzionato apparecchio misurato re della velocità al momento dell’immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell’ inserimento del foglio di regi­strazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della di­sposizione del comma secondo del predetto art. 179 nella ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante.


 

Art. 179

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 dicembre 2001, il Giudice di pace di Rovigo ha accolto le opposizioni di T. B., titolare della ditta Briscuola Snc e di A. S., il primo proprietario e titolare della licenza di trasporto e il secondo conducente dell’autocarro tg.to RO 227212, ai verbali di contestazione n. 0914203 del 31 agosto 2001 e n. 914205 del 2 settembre 2001, della Compa­gnia dei Carabinieri N.O.R.M. di Rovigo, per viola­zione dell’art. 179, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (da ora c.d.s.), per avere detto veicolo cir­colato il 31 agosto 2003 con cronotachigrafo non fun­zionante.

Gli opponenti avevano dedotto che l’apparecchio era stato revisionato il 20 luglio 2001 da una ditta spe­cializzata, la cui attestazione di revisione era allegata al ricorso; dopo la contestazione, lo strumento. era stato ancora una volta verificato da ditta specializzata, che ne aveva certificato il normale funzionamento e la mancanza di ogni anomalia al 31 agosto 2001, data dell’ infrazione.

Ad avviso degli opponenti si poteva con certezza affermare che l’inesperienza aveva determinato la im­perfetta chiusura dell’ apparecchio che non aveva quindi tracciato sul disco i tempi di guida, sosta, riposo e velocità e quanto altro doveva documentare, essen­dovi stata una mera svista e non l’avaria o il cattivo funzionamento dell’apparecchio.

Evocati in causa la Compagnia di Rovigo della Re­gione carabinieri del Veneto e la Prefettura di Rovigo, solo quest’ultima si costituiva e chiedeva la riunione delle distinte opposizioni e il loro rigetto.

Il Giudice di pace adito ha accolto le opposizioni riunite, escludendo che la svista dell’autista che non aveva chiuso regolarmente l’apparecchio, costituisse la violazione di cui al c.d.s. per la quale doveva irro­garsi la sanzione, da applicare invece solo nel caso di difetto di funzionamento dell’ apparecchio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la Pre­fettura di Rovigo e il Ministero dell’Interno, con di­stinte impugnazioni, iscritte con il medesimo numero di R.G.; la ditta Briscuola s.n.c. e il S. non svol­gono attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Preliminarmente va rilevata la legittimazione sostanziale del Ministero dell’Interno nel presente giudizio, perché ai sensi dell’art. 12 del c.d.s., ha specifiche competenze in materia di circolazione stradale e il compito di coor­dinare i vari servizi di polizia stradale (Cass., 1 set­tembre 2004, n. 17525,3 dicembre 2001, n. 15245 e 15 gennaio 1999, n. 387) Peraltro in primo grado il Mini­stero odierno ricorrente non è stato in giudizio; si pone quindi il problema della sua legittimazione proces­suale a impugnare la sentenza di merito, che è oggetto di ricorso di detta Amministrazione dell’ Interno e della Prefettura di Rovigo, legittimata a resistere e parte in sede di merito, per avere disposto la sanzione acces­soria della sospensione della patente di guida del S., di cui all’art. 179, comma 9, del c.d.s. Risulta che sono stati evocati in causa dinanzi al Giudice di pace la Prefettura di Rovigo, dotata di legittimazione sostanziale in ordine alla sospensione della patente e la Compagnia di Rovigo dei Carabinieri della Regione Veneto, alla quale non può riconoscersi soggettività giuridica.
Deve quindi ritenersi che la parziale carente legit­timazione processuale della Prefettura di Rovigo in sede di merito, per l’opposizione alle sanzioni pecu­niarie, sia stata sanata dalla impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno unico legittimato sostanziale, dal quale l’Ufficio territoriale del Governo di Rovigo dipende e che coordina le funzioni di polizia stradale svolte dai carabinieri, valendo il ricorso come ratifica del soggetto sostanzialmente legittimato della con­dotta processuale del suo ufficio periferico che si è co­stituito e difeso nel merito, sebbene privo di concreta capacità di stare in giudizio nella opposizione al ver­bale di contestazione della sanzione pecuniaria.
Ciò comporta l’ammissibilità del ricorso per cassa­zione del Ministero, anche se lo stesso non è stato parte nel giudizio di merito (Cass., 26 ottobre 2004, n. 20775 e 24 agosto 2004, n. 16726).
2. - L’unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 18 D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, 8 della L. 30 marzo 1987, n. 132 e 179, comma 2 del c.d.s., e omessa, erronea e/o insufficiente motivazione in rela­zione a-punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 5, del c.p.c. Secondo i ricorrenti, due sono state le infrazioni accertate, una con il ver­bale n. 0914203 del 31 agosto 2001 consegnato al con­ducente Siviero Arduino e contestata immediatamente per la circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante (violazione del 2 comma dell’ art. 179 c.d. s.) e l’altra di cui al verbale di contestazione n. 0914205, notificato a mezzo posta alla s.n.c. Briscuola di Tiziano Briscuola, quale titolare della licenza per il trasporto di cose, per violazione del comma 3 della ci­tata norma, sempre per la medesima condotta del ri­chiamato conducente.
Il ricorso deduce quindi che non vi sarebbe stata opposizione al verbale di contestazione n. 914205 del 2 settembre 2001 per la violazione di cui all’art. 179, 3 comma, della s.n.c. Briscuola titolare della licenza di trasporto del veicolo, come invece afferma la sentenza nello svolgimento del processo, peraltro limitando la violazione al solo comma 2 dell’ art. 179 e annullando poi nel dispositivo anche detto atto. La denunciata vio­lazione dell’art. 179, comma 2, del c.d.s. per la col­posa circolazione dell’autocarro della s.n.c. Briscuola munito di cronotachigrafo non messo in funzione, ha comportato la omessa registrazione grafica delle indi­cazioni su velocità, tempi di guida e di sosta, che si do­vevano effettuare a mezzo dell’apparecchio.
Qualora si fosse esaminato il foglio di registrazione del giorno 30 agosto 2001, ancora nell’apparecchio al momento dell’ accertamento dell’ infrazione, total­mente privo di ogni registrazione, si sarebbe rilevato che anche in quella data la società proprietaria e tito­lare della licenza di trasporto e il conducente non ave­vano fatto funzionare l’apparecchio, neppure control­lato il giorno della contestazione.
Solo per tale omissione il cronotachigrafo non aveva potuto registrare i movimenti del veicolo il giorno 31 agosto 2001, essendo rimasto non chiuso correttamente, e quindi doveva ritenersi almeno col­posa la condotta della società e del S. che non avevano controllato se i fogli di misurazione e regi­strazione di quel giorno erano stati inseriti nell’appa­recchio né avevano rilevato le omissioni del giorno precedente (il ricorso cita Casso 20 luglio 2001 - er­roneamente è riportato 2002 - n. 9918).
3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La sentenza del Giudice di pace di Rovigo, nello svolgimento del processo, richiama espressamente la opposizione del 5 settembre 2001, relativa al solo ver­bale di contestazione n. 914205 del 2 settembre 2001, «a firma S. A.» e quindi esclude anche essa che l’atto sia stato impugnato dalla s.n.c. Briscuola, ma limita la violazione contestata al solo comma 2 dell’art. 179 c.d.s., regolatore delle violazioni del solo conducente di autocarro (estensibile ex art. 196 c.d.s. al proprietario) e non estende la decisione all’infra­zione di cui a13 comma dello stesso art. 179 c.d.s. che disciplina la condotta del titolare della licenza di tra­sporto di cose o di persone.
Non sussiste quindi l’ultrapetizione dedotta in ri­corso, perché deve ritenersi che il giudice abbia esat­tamente interpretato la domanda di annullamento del verbale n. 914205 come proposta da S., condu­cente del veicolo e autore materiale della violazione di cui all’ art. 179, comma 2, del c.d.s., per la sanzione del ritiro della patente é responsabile in solido della san­zione pecuniaria con la s.n.c. Briscuola proprietaria dell’autocarro e sua datrice di lavoro, ex art. 196, 1 e 3 comma c.d. s., e tenuta a rispondere della violazione di cui al comma 3 dell’ art. 179 dello stesso codice, quale titolare della licenza di trasporto, condotta per la quale nessuna opposizione risulta proposta.
Non vi è quindi la dedotta violazione dei limiti della domanda dal giudice di pace che ha annullato il verbale n. 914205 su istanza del suo destinatario S., con effetti nei soli confronti dello stesso. Per tale profilo il ricorso è infondato mentre inammissibile per la dedotta violazione dell’art. 18 del D.L.vo 31 di­cembre 1992, n. 546, in quanto la norma disciplina il ricorso introduttivo del giudizio nel contenzioso tri­butario ed è irrilevante in questa sede e dell’ art. 8 della L. 30 marzo 1987, n. 132 (di conversione del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16) che già disciplinava l’autotra­sporto di cose ed è stato abrogato espressamente dall’art. 231 del c.d.s. dal 1 gennaio 1993 ed è inap­plicabile al caso.
L’impugnazione deve invece essere accolta in or­dine alla violazione dell’ art. 179 del c.d.s. da parte dei due opponenti, nelle loro indicate qualità, per la man­cata messa in funzione del cronotachigrafo che ha comportato la circolazione dell’autocarro senza le registrazioni di cui all’apparecchio colposamente non messo in funzione nel giorno della contestazione immediata (31 agosto 2001) dalla ditta proprietaria e titolare della licenza di trasporto e dal conducente.
Emerge con chiarezza dal ricorso che il proprieta­rio, titolare della licenza o Autorizzazione trasporto di cose, cioè la s.n.c. Briscuola, in persona del suo am­ministratore, ha consentito che l’autocarro di cui alla contestazione fosse messo in circolazione con un cro­notachigrafo non chiuso regolarmente e come tale non funzionante, senza controllare la regolare posizione dell’apparecchio all’uscita del veicolo dalla sede della ditta sulle strade pubbliche.
Nel veicolo era l’apparecchio e incontestatamente nessuna annotazione era sul foglio di misurazione del giorno precedente (30 agosto 2001) ancora posto in esso all’atto della contestazione, per cui era facile ri­levare, che quando l’infrazione fu contestata non s’era inserito il foglio di registrazione di quel giorno con al­tra condotta prevista dall’ art. 179 cito Gli intimati erano quindi entrambi tenuti a rilevare che già il cro­notachigrafo non aveva funzionato il giorno prece­dente perché mal chiuso e a sostituire il foglio per il giorno 31 agosto 2001, provvedendo alla corretta chiusura dell’apparecchio in modo da dar luogo alle registrazioni imposte dalla legge; non si tratta di una semplice «svista dell’autista» non sanzionabile, come afferma la sentenza impugnata, ma di una chiara ne­gligenza del S. e del titolare della società di fatto anche essa intimata.
La società e il B. devono quindi rispondere dell’ omesso controllo dell’ apparecchiatura, non fun­zionante per la sua irregolare chiusura, per una evi­dente negligenza del titolare della ditta e dei suoi di­pendenti, rilevante ai sensi dell’ art. 3 della L. 24 novembre 1981 n. 689, per cui esattamente si sono im­putate ad essa e al suo rappresentante le violazioni dell’art. 179, comma 2 e 3, c.d.s. (Cfr. con la citata Cass. 9918 del 2001, anche Casso 20 agosto 2003, n. 12244).
La responsabilità del conducente, per avere circo­lato con cronotachigrafo mai messo in funzione il giorno 31 agosto 2001 e la colpa di esso e dei gestori della società, per non avere verificato il cambio del foglio di misurazione per lo stesso giorno risulta palese, in relazione a quanto sopra indicato, per cui deve ritenersi che per entrambi la contestazione della violazione amministrativa fosse valida e legittima.   
La sentenza impugnata deve di conseguenza essere cassata per violazione dell’art. 179 del c.d.s. e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto in ordine all’opposizione per cui è causa, che si limitava a con testare l’esistenza della violazione, questa Corte può decidere nel merito e rigettare le opposizioni ai due verbali sopra indicati, nulla disponendo sulle spese a causa di merito in carenza di difesa tecnica del Prefetto in quella sede. Con l’accoglimento del ricorso, gli intimati dovranno invece essere condannati a rim­borsare le spese di questa fase ai ricorrenti. [RIV-0701P63]


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Martedì, 27 Marzo 2007
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