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Circolari 27/03/2007

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - San Marino
Conversione di patenti di guida

Circolare Prot. Div6 27612/23.18.01 del 22/03/2007

 

Con nota del 15.02.2007 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato la conclusione delle procedure necessarie all’applicazione del nuovo accordo sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e San Marino (All. 1 - trasmesso in copia completo di allegati). Detto accordo, entrato in vigore il 19.01.07, dovrà essere applicato per la conversione delle patenti di guida rilasciate a San Marino in documenti italiani, al fine di uniformare le procedure con detto Stato.
Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza San Marino-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti sammarinesi alle categorie di patenti italiane.
In detta tabella è prevista la possibilità di conversione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori e del certificato di abilitazione professionale.
Per quest’ultimo si segnala che, secondo quanto previsto al punto 11 dell’Accordo, il Certificato stesso, in sede di conversione, non dovrà essere ritirato in originale. Pertanto gli Uffici della Motorizzazione, dopo aver visionato l’originale lo restituiranno al titolare, trattenendone fotocopia.
Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la copia dei facsimile delle tre patenti sammarinesi indicate nell’elenco dei modelli, allegato all’accordo. Del modello elencato al punto 1) si invia anche una copia già compilata.
Inoltre si allegano in copia i facsimile del certificato di abilitazione professionale, (tale certificato è di colore giallo) e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciati a San Marino.

* * *

La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito indicato:

Segreteria di Stato ai Trasporti - Ufficio Registro Automezzi
Via delle Carrare, 42
47890 San Marino - Repubblica di San Marino

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l’autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto al punto 8 dell’Accordo.
Per l’applicazione dell’art. 4, ultimo capoverso, si fa presente che la data di primo rilascio della patente di guida è riportata per ogni categoria sul retro del documento.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio italiano, come peraltro previsto dal punto 5 dell’Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti sammarinesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

* * *

Si conferma l’elenco degli Stati, che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, trasmesso con la circolare prot. n.52601/23.18.01 del 16.11.2006 in quanto nello stesso San Marino è già presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)


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Martedì, 27 Marzo 2007
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