Con nota del 15.02.2007 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato
la conclusione delle procedure necessarie all’applicazione del nuovo accordo
sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida
rilasciate in Italia e San Marino (All. 1 - trasmesso in copia completo di
allegati). Detto accordo, entrato in vigore il 19.01.07, dovrà essere applicato
per la conversione delle patenti di guida rilasciate a San Marino in documenti
italiani, al fine di uniformare le procedure con detto Stato.
Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di
equipollenza San Marino-Italia, che stabilisce la corrispondenza delle
categorie di patenti sammarinesi alle categorie di patenti italiane.
In detta tabella è prevista la possibilità di conversione del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori e del certificato di abilitazione
professionale.
Per quest’ultimo si segnala che, secondo quanto previsto al punto 11
dell’Accordo, il Certificato stesso, in sede di conversione, non dovrà essere
ritirato in originale. Pertanto gli Uffici della Motorizzazione, dopo aver
visionato l’originale lo restituiranno al titolare, trattenendone fotocopia.
Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la copia dei facsimile
delle tre patenti sammarinesi indicate nell’elenco dei modelli, allegato
all’accordo. Del modello elencato al punto 1) si invia anche una copia già
compilata.
Inoltre si allegano in copia i facsimile del certificato di abilitazione
professionale, (tale certificato è di colore giallo) e del certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori rilasciati a San Marino.
* * *
La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che
specifichi la motivazione della restituzione, all’indirizzo di seguito
indicato:
Segreteria di Stato ai Trasporti - Ufficio Registro Automezzi
Via delle Carrare, 42
47890 San Marino - Repubblica di San Marino
Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti
qualora sorgano dubbi circa la validità o l’autenticità del documento stesso,
prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto al punto 8
dell’Accordo.
Per l’applicazione dell’art. 4, ultimo capoverso, si fa presente che la data di
primo rilascio della patente di guida è riportata per ogni categoria sul retro
del documento.
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti
extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza sul territorio
italiano, come peraltro previsto dal punto 5 dell’Accordo. Inoltre non possono
essere convertite patenti sammarinesi ottenute in sostituzione di un documento
estero non convertibile in Italia.
* * *
Si conferma l’elenco degli Stati, che rilasciano patenti di guida convertibili
in Italia, trasmesso con la circolare prot. n.52601/23.18.01 del 16.11.2006 in
quanto nello stesso San Marino è già presente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)
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