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Corte di Cassazione 28/03/2007

Giurisprudenza di legittimità - Sosta, fermata e parcheggio - Sosta vietata - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di veicolo fermo con il motore acceso in doppia fila

(Cass.Civ., Sezione II, 22 agosto 2006, n. 18257)

 

Non sussiste la violazione dell’art. 158, comma 2, letto c), C.S. (divieto di sosta di veicolo in seconda fila) ed è, pertanto, legittima l’opposizione alla re­lativa sanzione, qualora un veicolo si sia fermato con il motore acceso in doppia fila.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 5 settembre 2002, P. A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla poli­zia municipale di Temi in data 22 agosto 2002 per vio­lazione dell’ arto 158, comma 2, del codice della strada.

Assumeva il ricorrente di avere effettuato sola­mente una fermata e non una sosta in quanto con il mo­tore ancora acceso aveva precisato sin dal momento della contestazione di essersi momentaneamente fer­mato senza per ciò porre in essere alcuna infrazione.

Il Giudice di pace di Terni, con la sentenza impu­gnata, ha accolto 1’opposizione affermando, che, nel caso, è stata contestata la sosta in seconda fila mentre il Pero aveva effettuato una semplice fermata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri­corso il Comune di Terni con due motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di Temi denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 1, e 132 comma 2 n. 4 Cost. nonché dell’art. 311 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che manchi in sentenza un’argomentazione che consenta di ripercorrere l’iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di acco­glimento del ricorso,

Il rilievo va disatteso.

Nella parte motiva il giudice di merito ha dato per incontroverso quanto risultava in atti e cioè che il P. si era, incontestatamente, appena fermato e con il motore ancora acceso si era limitato a segnalare al ver­balizzante che non aveva, per questo, commesso al­cuna infrazione. Correttamente, pertanto, in sentenza è stato ritenuto che si sia trattato di una semplice fer­mata e, conseguentemente, anche se implicitamente ma non per questo meno chiaramente, che non si po­teva trattare di sosta atteso che, a norma dell’arto 157 C.S., per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di al­lontanamento da parte del conducente.

Anche il secondo motivo con il quale si lamenta violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 157 e 158 comma 21ett. C C.S. nonché degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, è da disattendere.

Si duole, infatti, il Comune ricorrente che il giudice non abbia tenuto conto, oltre che per le ragioni per le quali doveva ritenersi che si era in presenza di sosta e non di fermata - nel caso da escludersi per le consi­derazioni di cui al primo motivo - anche che dal ver­bale risultava che la vettura del P. occupava la cor­sia di destra della piazza - direzione di marcia via Botticelli/via della Vittoria - arrecando grave intralcio ai veicoli percorrenti tale corsia.

Tanto, però, non valeva ad integrare gli estremi della sanzione contestata essendo espressamente pre­visto che, in tal caso, non è violato l’art. 158 comma 2 letto C del C.S. di cui al verbale, ma l’art. 157 che pre­scrive che la fermata non deve comunque arrecare in­tralcio alla circolazione. Siffatta violazione, però, non è stata contestata al P..

Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun prov­vedimento in ordine alle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. (Omissis) [RIV-0612P1145]


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Mercoledì, 28 Marzo 2007
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