Non sussiste la
violazione dell’art. 158, comma 2, letto c), C.S. (divieto di sosta di veicolo in seconda
fila) ed è, pertanto, legittima l’opposizione alla relativa sanzione, qualora
un veicolo si sia fermato con il motore acceso in doppia fila. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 settembre
2002, P. A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato
dalla polizia municipale di Temi in data 22 agosto 2002 per violazione dell’
arto 158, comma 2, del codice della strada. Assumeva il ricorrente di avere
effettuato solamente una fermata e non una sosta in quanto con il motore
ancora acceso aveva precisato sin dal momento della contestazione di essersi
momentaneamente fermato senza per ciò porre in essere alcuna infrazione. Il Giudice di pace di Terni, con
la sentenza impugnata, ha accolto 1’opposizione affermando, che, nel caso, è stata
contestata la sosta in seconda fila mentre il Pero aveva effettuato una
semplice fermata. Per la cassazione di tale sentenza
ha proposto ricorso il Comune di Terni con due motivi. L’intimato non ha svolto attività
difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il
primo motivo di ricorso il Comune di Temi denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 111 comma 1, e 132 comma 2 n. 4 Cost. nonché dell’art.
311 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente
motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che manchi in
sentenza un’argomentazione che consenta di ripercorrere l’iter logico
seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del
ricorso, Il rilievo va disatteso. Nella parte motiva il giudice di
merito ha dato per incontroverso quanto risultava in atti e cioè che il P. si
era, incontestatamente, appena fermato e con il motore ancora acceso si era
limitato a segnalare al verbalizzante che non aveva, per questo, commesso alcuna
infrazione. Correttamente, pertanto, in sentenza è stato ritenuto che si sia
trattato di una semplice fermata e, conseguentemente, anche se implicitamente
ma non per questo meno chiaramente, che non si poteva trattare di sosta atteso
che, a norma dell’arto 157 C.S., per
sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo
con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Anche il secondo motivo con il
quale si lamenta violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 157 e
158 comma 21ett. C C.S. nonché degli
artt. 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della
controversia, è da disattendere. Si duole, infatti, il Comune
ricorrente che il giudice non abbia tenuto conto, oltre che per le ragioni per
le quali doveva ritenersi che si era in presenza di sosta e non di fermata -
nel caso da escludersi per le considerazioni di cui al primo motivo - anche
che dal verbale risultava che la vettura del P. occupava la corsia di destra
della piazza - direzione di marcia via Botticelli/via della Vittoria -
arrecando grave intralcio ai veicoli percorrenti tale corsia. Tanto, però, non valeva ad
integrare gli estremi della sanzione contestata essendo espressamente previsto
che, in tal caso, non è violato l’art. 158 comma 2 letto C del C.S. di cui al verbale, ma l’art. 157 che
prescrive che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla
circolazione. Siffatta violazione, però, non è stata contestata al P.. Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun provvedimento
in ordine alle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. (Omissis)
[RIV-0612P1145] |
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