Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Sicurstrada 29/03/2007

Il quesito del giorno - Saltuariamente esercito la professione di autista presso una ditta di autotrasporto, ma non sono loro dipendente
Sono in regola?

 

Ho una piccola ditta di movimento terra e sono regolarmente iscritto e in regola. Per riempire la settimana faccio l’autista presso una ditta di trasporti in cui non sono assicurato ma per il mio pagamento faccio fatture come se avessi eseguito un lavoro o un servizio presso la stessa.Tutto ciò è regolare?Corro dei rischi?E’ capitato che mi sia stata chiesta la busta paga a un posto di blocco come devo rispondere se è regolare tutto questo?
Email

***

(Asaps). L’articolo 12 del D.M. 22 maggio 1998, n. 212 prescrive che “Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto”.
Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.
Trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche.
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che facendo l’autista presso una ditta di trasporti sia obbligatorio fornire agli operatori della Polizia Stradale una idonea documentazione che provi il corretto rapporto di lavoro che lega il conducente del veicolo all’impresa (si ritiene che la modalità di pagamento e la conseguente fatturazione riguardino l’aspetto fiscale, a prescindere dalla circolazione stradale per la quale è applicabile pienamente il D.M. 212/98). (Asaps)


© asaps.it
Giovedì, 29 Marzo 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK