Prot. 29092/23.18.03 Roma,
27 marzo 2007 Oggetto: Norme in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente ai sensi della Sono in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale i seguenti provvedimenti emanati
in attuazione del Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che
ha, tra l’altro, recepito la direttiva 2003/59/CE in materia di formazione dei
conducenti professionali: - decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007
recante “Enti per la formazione dei
conducenti professionali, programmi del corso e procedure d’esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente”; - decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 “Rilascio
della carta di qualificazione del conducente”; - decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti
terrestri 7 febbraio 2007, n. 372, recante “Gestione
dei punti della carta di qualificazione del conducente”. In particolare, la sopracitata direttiva introduce, per i
conducenti che effettuano trasporti professionali su veicoli per la cui guida è
richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la carta di
qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC) che si consegue dopo
aver seguito un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo
esame, e si rinnova dopo aver seguito un corso di formazione periodica. 1. Conducenti esentati dall’obbligo di possedere la carta
di qualificazione del conducente. Ai sensi
dell’art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti: a) di
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i b) di
veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e
delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro
disposizione; c) di
veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
immessi in circolazione; d) di
veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di
salvataggio; e) di
veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della
patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale; f) di
veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e
non commerciali; g) di
veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo
non costituisca l’attività principale del conducente. Per quanto riguarda l’esenzione prevista al punto f) si
chiarisce che la stessa si riferisce ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio. 2. Conseguimento della carta di qualificazione del
conducente Ai sensi
dell’art. 15 del D. L. vo 286/2005, la CQC è rilasciata: a) ai
conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di
persone o di cose; b) ai
conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di
autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano. La CQC può qualificare i conducenti per la guida
professionale di veicoli adibiti al trasporto di persone, di merci o a
entrambi. a) attestato di frequenza del corso di formazione
iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda; b) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto
1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1
dicembre 1986, n. 870); c) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto
3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla domanda) d) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto
4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento
dell’imposta di bollo relativa alla CQC). 3. Nulla osta o autorizzazioni per svolgere corsi per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente I corsi di formazione iniziale e periodica possono essere
svolti: a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; b) dai centri di istruzione automobilistica costituiti da
consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti; c) dagli enti che hanno maturato, anche direttamente
all’interno delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel
settore della formazione in materia di autotrasporto, ai sensi dell’art. 3 del
D.M. 7 febbraio 2007. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica,
per svolgere i corsi devono ottenere il nulla osta da parte del SIIT trasporti
competente per territorio, secondo la disciplina di cui all’art. 2 del D.M. 7
febbraio 2007. a) per quanto concerne i locali: - un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale
che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una
cattedra od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in
proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula. L’altezza minima dei
locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui
sono ubicati i locali. - servizi igienici composti da
bagno illuminato e areato. b) il seguente
materiale didattico: - una serie di cartelli murali (di
formato di almeno cm. 70x100) con le
segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale,
segnaletica luminosa; - un quadro elettrico con impianto
di illuminazione degli autoveicoli; - cartelli murali (di formato di
almeno cm. 70x100) raffiguranti i
dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; - cartelli murali (di formato di
almeno cm. 70x100) raffiguranti gli
interventi di primo soccorso; - pannelli ovvero tavole relativi
al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti; - una serie di tavole raffiguranti
i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di
lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli
elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli
autoveicoli; - un gruppo motore a scoppio e uno
diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano
evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un
cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato,
una pompa di iniezione sezionata; - una serie di cartelli murali (di
formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il
servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli
industriali; - una serie di cartelli murali (di
formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione
di detti veicoli; - elementi frenanti sia per
il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi
di frenatura del rimorchio; - pannelli con fasce di ingombro. Tutto il materiale didattico di
cui al comma 2, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali. c) veicoli: c1) le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica
devono avere i seguenti veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in
leasing: c.1.1) un autocarro con massa limite pari o
superiore a c.1.2) un autoarticolato o un autocarro di cui alla
lettera a) combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a c.1.3) un autobus di lunghezza
pari o superiore a c.1.4) un autobus avente almeno le
caratteristiche di cui al punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite
pari o superiore a c2) gli enti di formazione devono
dimostrare la disponibilità dei veicoli di cui al punto c1); nel caso in cui un
ente intenda fruire di veicoli in comodato, alla richiesta di autorizzazione
deve essere allegato il contratto di comodato - registrato ai sensi delle norme
vigenti - in cui è indicato espressamente il veicolo o i veicoli che il
comodante concede in disponibilità all’ente stesso. c3) gli enti di formazione che
effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione per il trasporto di cose possono disporre solo dei veicoli di
cui ai precedenti punti c.1.1) e c.1.2); c4) gli enti di formazione che
effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della
carta di qualificazione per il trasporto di persone possono disporre solo dei
veicoli di cui ai precedenti punti c.1.3) e c.1.4); d) per quanto concerne il personale docente: - insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni; - istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie
di patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli
ultimi cinque anni, per almeno tre anni; - medico specialista in medicina sociale, medicina legale
o medicina del lavoro; - esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno
tre anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni
o che abbia pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa
dell’autotrasporto. Sono equiparati all’esperto di organizzazione
aziendale gli insegnanti di teoria che
abbiano conseguito l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia
per l’autotrasporto di persone che di cose, nonché chi ha svolto per almeno tre
anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di
formazione connessi all’attività di autotrasporto. Il possesso dei
requisiti richiesti al personale docente può essere attestato anche per mezzo
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 4. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale L’autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o
l’ente autorizzato hanno l’obbligo di comunicare per iscritto al SIIT
territorialmente competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni corso: - la data di inizio e di termine del corso; - i giorni e gli orari delle lezioni; - il responsabile del corso; - l’elenco dei partecipanti. Scopo della suddetta comunicazione risiede nella
necessità, per l’Ufficio, di avere un riscontro cartaceo dell’organizzazione di
ogni singolo corso, per effettuare i necessari controlli ispettivi. - la data di inizio e di termine del corso; - i giorni e gli orari delle lezioni; - il responsabile del corso; - l’elenco dei partecipanti.
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2
della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870; - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e
4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente. La validità della nuova carta decorre dal giorno
successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente
ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da
rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della
carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre
dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso. a)
residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente
decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b)
residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente
decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n.
371, della patente di guida della categoria C ovvero C+E; c)
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C,
C+E, D e D+E, alla data di entrata in vigore del presente decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371. Per quel che concerne il rilascio per documentazione,
l’art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7
febbraio 2007, n. 371 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i
conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in
esenzione dall’obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami: a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B,
C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto; b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H,
I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto; c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O,
P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto; d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dopo nove mesi dalla
data di entrata in vigore del citato decreto. Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che
per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate
al paragrafo 5, anche: a) per deterioramento; b) per smarrimento, furto o distruzione. Il conducente ha, inoltre, l’obbligo di richiedere il
duplicato della CQC nel caso in cui, a qualsiasi titolo, richieda il duplicato
della patente di guida. Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere
indicato il numero della patente di guida. La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere
presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre
1986, n. 870; - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e
4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente. La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o
distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su
modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre
1986, n. 870; - la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di
polizia. Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato
della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida,
il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente. La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta
di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio
Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando: - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre
1986, n. 870; - un’attestazione di versamento, su conto corrente n.
4028, della tariffa di cui ai punti 3 e
4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente. 8. Estensione del sistema della L’art. 23 del decreto legislativo 286/2005 estende il
sistema dei punti anche alla CQC del conducente nonché ai certificati di
abilitazione professionale di tipo KB. a) i giorni e gli orari delle lezioni; b) i docenti; c) il responsabile del corso; d) l’elenco degli iscritti; e) la sede del corso. Possono svolgere attività di docenza dei corsi per il
recupero dei punti della CQC e dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KB: a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni; b) esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno 3
anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni o
che abbia pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa
dell’autotrasporto. Sono equiparati all’esperto di organizzazione aziendale gli
insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di
idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che
di cose, nonché i soggetti che hanno
svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza
nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. Il possesso dei requisiti richiesti al personale docente
può essere attestato anche per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 9. Termini di applicazione L’art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 stabilisce che: - per quel che concerne il trasporto persone, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008; - per quel che concerne il trasporto di cose, l’obbligo di
condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009. I conducenti che conseguono la patente di guida della
categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo
KD a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, non potranno
ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere
il relativo esame. 10. Informazioni conclusive I decreti di attuazione del decreto legislativo 286/2005,
entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Con file avvisi Dott. Ing.
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