Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, l’applicabilità della causa di improcedibilità di cui all’art. 34 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 (particolare tenuità del fatto), va apprezzata avuto riguardo non solo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, ma anche alla sussistenza degli ulteriori indici normativi della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell’eventuale pregiudizio sociale dell’imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che nell’ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, al fine di escludere la dichiarazione di improcedibilità, devono essere valutati anche gli altri parametri di riferimento sopra enunciati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace, che, nella fattispecie di guida in stato di ebbrezza, caratterizzata da un tasso alcolimetrico non esiguo, ha escluso la particolare tenuità del fatto, senza considerare la giovane età dell’imputato e la sua necessità di inserimento nel mondo del lavoro nonché il grado di colpevolezza del prevenuto). | |