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Ministero dei trasporti
DECRETO 15 febbraio 2007 - Approvazione della graduatoria di merito, per l’anno 2007, relativa all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell’ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.)

(G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007)
 
MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 febbraio 2007
Approvazione della graduatoria di merito, per l’anno 2007, relativa all’assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada, nell’ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.). (GU n. 45 del 23-2-2007)


IL DIRETTORE
della Divisione autotrasporto internazionale
di cose

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;
Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;
Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale» del 24 novembre 2005;
Visto il documento CEMT/CS/TR(2006)13/REV1, del 4 dicembre 2006 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2007 fra i vari paesi aderenti;
Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;
Considerato che i coefficienti moltiplicatori ed i bonus per la conversione delle autorizzazioni dei contingenti di base di autorizzazioni per l’anno 2007 per i veicoli di categoria euro 2 ed euro 3 sono stati rimodulati;
Considerato che tale disposizione porta ad una riduzione delle autorizzazioni concesse agli stati membri per l’utilizzo di tali categorie di veicoli;
Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l’anno 2007 e’ stato fissato a 332 autorizzazioni così suddivise:
274 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3»;
56 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;
2 autorizzazioni di tipo «breve durata» (2x 12=24) utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;
Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l’Austria e alcune non sono valide per la Grecia;
Considerato che le limitazioni territoriali sono così strutturate:
96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l’Austria;
20 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia;
Considerato che le autorizzazioni del contingente italiano a disposizione per il 2007 sono diminuite rispetto a quelle del contingente 2006 di n. 47 unità, che 85 autorizzazioni del contingente 2006 non danno diritto al rinnovo alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (39) o perché la prescritta domanda di rinnovo e’ stata presentata oltre il tassativo termine previsto (10), o perché scarsamente utilizzate ovvero non fornita, entro i termini previsti, la prova del buon utilizzo nel 2006 (36); restano pertanto disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 38 autorizzazioni (divenienti dalla differenza tra le85 che hanno perso il diritto e le 47 della diminuzione del contingente), così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:
5 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;
13 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;
18 utilizzabili almeno con veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia);
2 utilizzabili almeno con veicoli «euro due» (non valide per Austria e Grecia);
Considerato che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a) del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l’assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;
Tenuto conto:
che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite per prime, secondo l’ordine di graduatoria;
che le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante vengono attribuite prima delle autorizzazioni «euro 2» (veicoli più verdi e sicuri);
Visto l’art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;
Esaminate le 72 domande presentate;

Decreta:
Art. 1.

E’ approvata le graduatoria di merito di cui all’elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all’anno 2007 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.
Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa fino ad esaurimento della disponibilità, le 38 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell’autorizzazione da attribuire. Le autorizzazioni sono così ripartite:
5 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
13 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
18 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;
2 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro due».


Art. 3.
Le 18 autorizzazioni valide Austria sono assegnate secondo quanto stabilito al comma 1, dell’art. 4 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006.


Art. 4.
Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell’elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera A) alla lettera D) secondo i motivi dell’esclusione.


Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2007
Il direttore: Lobina


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Elenco 1
GRADUATORIA 2007 RELATIVI ALL’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.D. 12 LUGLIO 2006

Elenco 2
IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ELENCO N. 1


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Martedì, 03 Aprile 2007
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