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Corte di Cassazione 04/04/2007

Giurisprudenza di legittimità - Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Telelaser - Legittimità - Assenza di documentazione fotografica - Necessità - Esclusione

(Cass.Civ., Sezione I, 29 marzo 2006, n. 7126)

 

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser" - apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato - in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica.
(Art. 142)

In tema di accertamento delle violazioni dei l­miti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’ accertamento dell’infrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza n. 45 depositata in data 8 agosto 2001, il Giudice di pace di Spezzano Albanese accoglieva l’opposizione proposta da P.T. contro il verbale di data 9 maggio 2001 con cui la Polizia stradale di Cosenza gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 c.d.s., per eccesso di velocità accertato con apparecchio telelaser, opposizione con cui il T. aveva eccepito l’inaffidabilità degli strumenti di rilevazione cosi denominati. Il Giudice di pace riteneva fondata tale eccezione, affermando che l’apparecchio telelaser non garantisce la certezza della corrispondenza tra la velocità rilevata ed un dato autoveicolo, voluta dall’art. 345 reg. esec. c.d.s.

2. - Avverso tale sentenza, con atto notificato il 13 settembre 2002 il Ministero dell’Interno-Comando di polizia stradale sezione di Cosenza ha interposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.d.s. e dell’art. 345 reg. esec., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., Comma 1, n. 5, per avere il Giudice di pace trascurato di considerare non solo che il telelaser è apparecchio idoneo a consentire in modo chiaro ed accertabile la velocità di un determinato veicolo in transito (laddove la riferibilità della rilevazione all’una o all’altra vettura è opera dell’organo di polizia stradale addetto al controllo del traffico), ma anche che nel caso di specie dallo stesso verbale di contestazione emergerebbe che l’apparecchiatura è stata puntata esclusivamente sul veicolo del T..

2. - La censura è fondata.

2.1. - Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, in relazione a violazione intervenuta, come quella di specie, precedentemente all’entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (cfr., tra le tante, Cass. I, 24 marzo 2004, n. 5873; Cass. I, 10 novembre 2004, n. 21408) Cass. I, 23 maggio 2005, n. 10764; Cass. I, 23 maggio 2005, n. 10769), poiché l’art. 142 c.d.s., comma 6, dispone che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec. c.d.s. specifica che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, senza prevedere che la rilevazione debba essere necessariamente ed esclusivamente attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità effettuata mediante apparecchiatura elettronica denominata telelaser, mentre resta affidato alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto ai controlli del traffico il fatto che la velocità riscontrata sia riferibile proprio al veicolo dal medesimo organo individuato.
Il telelaser, infatti, è un dispositivo che utilizza un raggio laser emesso da un diodo che determina la velocità di un veicolo in transito con precisione ed esattezza riscontrata in sede di omologazione da parte del competente ufficio del Ministero dei lavori pubblici, ed è costruito in modo tale che, se durante il ciclo di misura il fascio laser si sposta su un altro bersaglio, il sistema di controllo segnala un messaggio di errore. Le
risultanze degli apparecchi omologati coincidono con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore della velocità permanendo sino a quando non risulti accertato nel caso concreto il difetto di costruzione o di funzionamento sulla base di circostanze allegate e debitamente provate dall’opponente, mentre l’attestazione dell’ organo di polizia stradale in ordine alla riferibilità del rilevamento ad un determinato veicolo costituisce accertamento diretto assistito da efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’ apparecchiatura elettronica.

3. - Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Poiché sussistono le condizioni per la pronuncia nel merito ai sensi dell’ art. 384 c.p.c., l’opposizione proposta da T. P. deve essere rigettata, con condanna dell’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace della Spezia, con sentenza del 13 aprile 2001, pronunciando sull’opposizione proposta da F. S. avverso il verbale n. 829356, redatto il 22 ottobre 2000 Polizia stradale della Spezia, con cui gli era stata contestata, con contestuale ritiro della patente di guida, la violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 9, ne ha deciso raccoglimento, osservando che l’apparecchio (misuratore di velocità Telelaser LTI 2020) utilizzato dagli agenti operanti non consentiva di rilevare l’autovettura cui era riferibile l’illecito.
Avverso detta sentenza l’Ufficio territoriale del Governo della Spezia S. F. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 142 c.d.s., commi 2 e 6, degli artt. 345 e 384 reg. c.d.s., dell’art. 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 3 nonché il vizio di motivazione, deducendo che le risultanze dell’apparecchiatura Telelaser sono legittimamente limitate alla velocità mentre gli elementi in ordine all’individuazione del veicolo ben possono conseguire alla normale attività di accertamento degli agenti operanti; S. F. non ha svolto attività difensiva. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio Telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142 c.d.s., comma 6, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg. esec. c.d.s., la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’ accertamento dell’infrazione (Cass. 24 marzo 2004, n. 5873; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1234; Cass., 20 aprile 2005, n. 8732; Cass., 20 aprile 2005, n. 8233; Cass., 26 aprile 2005, n. 8675).

Infatti l’individuazione del trasgressore ben può essere rimesso all’attività di accertamento degli agenti operanti con l’apparecchiatura Telelaser.

Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace della Spezia per l’esame dei motivi di opposizione rimasti assorbiti.[RIV-0107P45]

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Mercoledì, 04 Aprile 2007
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