In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche, in relazione a violazione
intervenuta precedentemente alla entrata in vigore della legge 1 agosto 2002,
n. 168, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, poiché l’art. 142 c.s. si limita
a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature
debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette
apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di
polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto
scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile,
tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere
che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata
da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un
autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata "telelaser"
- apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica
dell’avvenuta rilevazione nei confronti di una determinato veicolo, ma che
consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento,
restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto
alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo
organo individuato - in quanto detta attestazione ben può integrare, con
quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa
ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia
probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria
unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica. In tema di accertamento delle
violazioni dei lmiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione
effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto
dell’art. 142, comma sesto, del codice della strada, trattandosi
di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come
richiesto dall’art. 345 del regolamento di esecuzione del suddetto
codice, la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma
primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano
munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’
accertamento dell’infrazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Con
sentenza n. 45 depositata in data 8 agosto 2001, il Giudice di pace di Spezzano
Albanese accoglieva l’opposizione proposta da P.T. contro il verbale di data 9
maggio 2001 con cui la Polizia stradale di Cosenza gli aveva contestato la
violazione dell’art. 142 c.d.s., per eccesso di velocità accertato con
apparecchio telelaser, opposizione con cui il T. aveva eccepito
l’inaffidabilità degli strumenti di rilevazione cosi denominati. Il Giudice di
pace riteneva fondata tale eccezione, affermando che l’apparecchio telelaser
non garantisce la certezza della corrispondenza tra la velocità rilevata ed un
dato autoveicolo, voluta dall’art. 345 reg. esec. c.d.s. 2. - Avverso tale sentenza, con atto
notificato il 13 settembre 2002 il Ministero dell’Interno-Comando di polizia
stradale sezione di Cosenza ha interposto ricorso per Cassazione, affidato ad
un unico motivo di censura. L’intimato non ha svolto attività
difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con
l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 142 c.d.s. e dell’art. 345 reg. esec., in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché difetto di motivazione, in
relazione all’art. 360 c.p.c., Comma 1, n. 5, per avere il Giudice di pace
trascurato di considerare non solo che il telelaser è apparecchio idoneo a
consentire in modo chiaro ed accertabile la velocità di un determinato veicolo
in transito (laddove la riferibilità della rilevazione all’una o all’altra
vettura è opera dell’organo di polizia stradale addetto al controllo del
traffico), ma anche che nel caso di specie dallo stesso verbale di
contestazione emergerebbe che l’apparecchiatura è stata puntata esclusivamente
sul veicolo del T.. 2. - La censura è fondata. 2.1. - Come, infatti, ripetutamente
affermato da questa Corte, in relazione a violazione intervenuta, come quella
di specie, precedentemente all’entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n.
168, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (cfr.,
tra le tante, Cass. I, 24 marzo 2004, n. 5873; Cass. I, 10 novembre 2004, n.
21408) Cass. I, 23 maggio 2005, n. 10764; Cass. I, 23 maggio 2005, n. 10769),
poiché l’art. 142 c.d.s., comma 6, dispone che per la determinazione dell’osservanza
dei limiti di velocità possono essere considerate fonti di prova le
apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec. c.d.s. specifica
che le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di
velocità devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo
fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed
accertabile, senza prevedere che la rilevazione debba essere necessariamente ed
esclusivamente attestata da documentazione fotografica, è legittima la
rilevazione della velocità effettuata mediante apparecchiatura elettronica
denominata telelaser, mentre resta affidato alla attestazione dell’organo di
polizia stradale addetto ai controlli del traffico il fatto che la velocità
riscontrata sia riferibile proprio al veicolo dal medesimo organo individuato. 3. - Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere
accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poiché sussistono le condizioni per la pronuncia nel
merito ai sensi dell’ art. 384 c.p.c., l’opposizione proposta da T. P. deve
essere rigettata, con condanna dell’intimato al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
Giudice di pace della Spezia, con sentenza del 13 aprile 2001, pronunciando
sull’opposizione proposta da F. S. avverso il verbale n. 829356, redatto il 22
ottobre 2000 Polizia stradale della Spezia, con cui gli era stata contestata,
con contestuale ritiro della patente di guida, la violazione dell’art. 142
c.d.s., comma 9, ne ha deciso raccoglimento, osservando che l’apparecchio
(misuratore di velocità Telelaser LTI 2020) utilizzato dagli agenti operanti
non consentiva di rilevare l’autovettura cui era riferibile l’illecito. Avverso detta sentenza l’Ufficio territoriale del Governo della Spezia S. F. ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, con cui lamenta la violazione dell’art. 142 c.d.s., commi 2 e 6, degli artt. 345 e 384 reg. c.d.s., dell’art. 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 3 nonché il vizio di motivazione, deducendo che le risultanze dell’apparecchiatura Telelaser sono legittimamente limitate alla velocità mentre gli elementi in ordine all’individuazione del veicolo ben possono conseguire alla normale attività di accertamento degli agenti operanti; S. F. non ha svolto attività difensiva. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata l’affermazione che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, deve ritenersi legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio Telelaser omologato, secondo il disposto dell’art. 142 c.d.s., comma 6, trattandosi di apparecchiatura idonea a determinare, in modo chiaro e accertabile, come richiesto dall’art. 345 reg. esec. c.d.s., la velocità del veicolo e non essendo prescritto, né dalla norma primaria, né da quella regolamentare, che le apparecchiature elettroniche siano munite di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell’ accertamento dell’infrazione (Cass. 24 marzo 2004, n. 5873; Cass., 20 gennaio 2005, n. 1234; Cass., 20 aprile 2005, n. 8732; Cass., 20 aprile 2005, n. 8233; Cass., 26 aprile 2005, n. 8675). Infatti l’individuazione del trasgressore ben può essere rimesso all’attività di accertamento degli agenti operanti con l’apparecchiatura Telelaser. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace della Spezia per l’esame dei motivi di opposizione rimasti assorbiti.[RIV-0107P45] |
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