E’ definitivo il decreto contro la violenza sugli stadi.
Il Senato, il 3 aprile, ha infatti approvato definitivamente - con 244 voti
favorevoli, un voto contrario e 20 astenuti - il ddl di conversione del decreto
per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi alle competizioni
calcistiche. Il provvedimento contiene norme sulla sicurezza passiva e
l’adeguamento degli impianti e sulla vigilanza nel corso degli avvenimenti
sportivi, nonché misure di prevenzione e repressione, quali il divieto di
accesso agli stadi e di utilizzo di strumenti pericolosi, l’arresto differito e
l’aggravamento del regime delle sanzioni. Fra le modifiche apportate al testo
del governo, c’e’ anche un giro di vite sulle sanzioni per le lesioni gravi e
gravissime contro pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico: dai 4 anni
e sei mesi ai 10 anni e sei mesi per lesioni gravi; da 9 a 18 anni per lesioni
gravissime. Ddl Senato 1314 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti
per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a
competizioni calcistiche
1. Fino all’attuazione degli interventi strutturali ed
organizzativi richiesti per dare esecuzione all’articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni
riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in
assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto
competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite
dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo
1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito
l’accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato
in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, allorché l’impianto sportivo risulterà almeno munito degli
specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo
1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. "7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici
di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o
cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società
sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi
ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È,
altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla
stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a
quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si
applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.". 3. I divieti di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis,
del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente
articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del
calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non
possono essere utilizzati. 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli
impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni
intestatario di ciascun titolo. 3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui
al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso
alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido
documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a
coloro che sono sprovvisti del documento. 3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che
omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o
concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di
adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato
la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è
irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede
legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro. Articolo 2 1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e
2" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 6-bis, commi 1 e 2,
e all’articolo 6-ter"; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di
chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a
causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza
pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse."; a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro
che esercitano la potestà genitoriale."; b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata
superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono
avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni"; c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o
con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro"; d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di
cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per
un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo
della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di
cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.". 2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che
abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal
prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui
hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro.". "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano
incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti
dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia
in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.". Articolo 2-bis 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e
cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o
minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto
divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto
previsto all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Articolo 2-ter 1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la
formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di
accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di
verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il
medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze
dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari
competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il
decreto può essere egualmente emanato. Articolo 3 1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive
allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti
avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza,
in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile,
ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti,
o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio,
la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle
persone.". 1-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: "se dal
fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda
da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro
anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la
sospensione definitiva della competizione calcistica". 2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre
1989, n. 401, è sostituito dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che
partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle
immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo
svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano
in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di
razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo
o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.". Articolo 3-bis 1. All’articolo 635, secondo comma, del codice penale,
dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al
fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive". Articolo 4 1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo
6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis, comma 1,
all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche
nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
previsto dal comma 7 dell’articolo 6"; b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi
oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono
sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le
trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto
ore"; c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis,"
sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma
7 dell’articolo 6,". 2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e
successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2010". 3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre
1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2,"
sono inserite le seguenti: "nell’articolo 6-ter". Articolo 5 01. All’articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa
pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro". 1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell’ipotesi di
cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto
e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.". Articolo 6 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo
7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le
misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio
1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone
indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in
più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della
presente legge. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere
altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui
alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità
dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di
chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette
alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a
norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge
n. 575 del 1965.". Articolo 7 1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, è inserito
il seguente: "Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o
gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell’ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine
pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.". 2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al
secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il
lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere,
compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle
persone.". Articolo 8 1. È vietato alle società sportive corrispondere in
qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti
di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque,
condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione
o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni
di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di
biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società
sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi
genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal
comma 4. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti
ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive
interessate. 3. Alle società sportive che non osservano i divieti di
cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha
sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a
200.000 euro. 4. Le società sportive possono stipulare con associazioni
legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la
divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non
violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica,
contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di
interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il
sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori
di altre società sportive aventi i medesimi poteri statutari. I contratti e le
convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra
i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma
1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che
intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica
dissociazione dell’associazione dai comportamenti che l’abbiano determinato. 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Articolo 9 1. È fatto divieto alle società organizzatrici di
competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione,
distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del
Ministro dell’interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli
di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che
siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti
ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive
interessate. 3. Alle società che non osservano il divieto di cui al
comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede
legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a
200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i
settori più copie del regolamento d’uso dell’impianto e devono fare in modo che
sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l’acquisto del tagliando
comporta l’obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del
regolamento è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza
all’interno della struttura. Articolo 10 1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,
dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. All’adeguamento degli impianti di cui al
comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso,
qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente
al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della
relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una
conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia
entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso,
l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto
accolta.". Articolo 11 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, convoca
un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di
convocazione, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo
sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica
calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze
di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica
finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. 2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture,
il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il CONI, i
rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. Articolo 11-bis 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività
sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro
dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la
famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività
sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la
partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva,
come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con
le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative,
essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute
dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le
federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione
ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello
svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno degli impianti e nelle
aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate
nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. 2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria
irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre
1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli
articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di
solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui
al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Art. 11-ter 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive
sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui
all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto
dall’articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi
per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino
al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un
numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle
organizzate nell’anno. L’adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta
la durata della manifestazione sportiva. Articolo 11-quater 1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità"
sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500
unità". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008. Articolo 11-quinquies 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche: a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla
seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione
televisiva"; b) la rubrica dell’articolo 34 è sostituita dalla
seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello
sport"; c) all’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il
seguente: "6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle
trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,
sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di
autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di
concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i
giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa
dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine
pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive."; d) all’articolo 35, comma 2, le parole: "per un
periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per
un periodo da tre a trenta giorni"; e) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il
seguente: "4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni
del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente
articolo". Articolo 11-sexies 1. All’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
"Alfine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di
spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito
sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell’Istituto è
composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle
finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività
culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in
rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato
dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri
designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto". |
|
|
© asaps.it |