Il Prefetto è
l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei
quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, c.s., a decorrere dalla
ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola
autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in
sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si
controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi
dell’art. 220 e ss. C.s.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO U. G. A. proponeva opposizione
avanti al Giudice di pace di Potenza avverso il verbale di contestazione 2
gennaio 2001 della Polizia stradale di Potenza, applicativo della sanzione
amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della sospensione della
patente, per violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 9, avendo superato di 50,1
Km/h il limite massimo di velocità consentito. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo di ricorso
i ricorrenti lamentano che il Giudice di pace abbia ritenuto che il
provvedimento di sospensione sia stato notificato all’ opponente non
tempestivamente. Osservano in senso contrario che l’art. 218 c.d.s., comma 2,
si limita a prevedere che il decreto di sospensione deve essere
«immediatamente» notificato all’interessato, senza alcuna ulteriore
precisazione. Nella specie l’infrazione era stata accertata Polstrada il 2
gennaio 2001 ed il verbale era stato ricevuto dalla Prefettura il 4 gennaio
2001 ed il successivo 15 gennaio 2001 era stato emesso il decreto confermativo
della sanzione accessoria. Il 2 febbraio 2001 il decreto era stato notificato
all’Urbano. Unico termine perentorio previsto dal legislatore è quello di quindici giorni previsto per
remissione del provvedimento di conferma della sanzione sospensiva della
patente. Nella specie il Giudice di pace non avrebbe spiegato perché, a suo
avviso, il provvedimento non sarebbe stato notificato tempestivamente. 2. - Va premesso che va dichiarato inammissibile il
ricorso proposto dal Ministero dell’Interno. Questa Corte ha ritenuto che il
Prefetto è l’unica autorità amministrativa
competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218
c.d.s., comma 2, a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo
accertatele. Esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle
sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico
legittimato quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche
se irrogata ai sensi dell’art. 220 c.d.s., e ss. (Cass. 26 agosto 2004, n.
16990). Ne deriva che non sussiste la legittimazione del Ministero
dell’Interno a proporre ricorso per Cassazione e che questi non era neppure
legittimato a costituirsi nel giudizio avanti al Giudice di pace. 3. - Nel merito il ricorso è fondato. La Corte cost. 17 luglio 1998 (7 luglio 1998), n. 276, ha
affermato che non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 218 c.d.s., comma 2, nella
parte in cui non prevede, per la notifica dell’ ordinanza prefettizia di
sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza
sia sanzionata a pena di nullità, in quanto, con riferimento all’art. 24 Cost.,
l’interessato può immediatamente proporre opposizione al pretore avverso il
verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone
la sospensione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ultimo comma, ovvero
chiedere la riconsegna del documento di guida ove 1’ordinanza prefettizia non
gli venga notificata entro 20 giorni dalla data del ritiro della patente
(termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell’art. 218, comma 2); ed
in quanto, con riferimento all’art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irragionevolezza
nella scelta legislativa di stabilire un termine perentorio entro cui deve
essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente e non
anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato. |
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