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Corte di Cassazione 05/04/2007

Giurisprudenza di legittimità - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Opposizione a verbale di violazione amministrativa – Con il quale si dispone anche il ritiro della patente di guida – Legittimazione del Prefetto – Affermazione – Fondamento – Conseguenze...

(Cass. Civ., Sezione I, 9 maggio 2006, n. 10666)

 

Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Termine per l’adozione da parte del Prefetto del provvedimento ex art. 218 c.s. – Quindici giorni dall’invio – Notifica del provvedimento – Termini – Principio generale fissato dall’art. 2 della legge sul procedimento amministrativo – Applicabilità – Assenza di un termine perentorio per la notifica – Profili di incostituzionalità con riguardo agli articoli 24 e 3 della Costituzione – Insussistenza

Il Prefetto è l’unica autorità amministrativa competente ad ordinare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218, comma 2, c.s., a decorrere dalla ricezione dei documenti dall’organo accertatore. Il Prefetto è altresì la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizionale ed è, quindi, l’unico legittimato passivo quando si controverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 e ss. C.s..
In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell’art. 218, comma 2, va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall’invio da parte dell’organo accertatore della patente ritirata e, al fine di ritenere rispettatotele termine, non spiega alcuna rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti, non avendoli legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata “immediatamente”, trova applicazione anche a tale fattispecie il principio generale, posto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l’invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione. La mancata previsione di un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di sospensione non si pone in contrasto né con l’articolo 24 Cost., in quanto l’interessato può immediatamente proporre opposizione avverso il verbale di accerta­mento dell’infrazione e di ritiro della patente, chie­dendone la sospensione ai sensi dell’articolo 22, ul­timo comma, della legge n. 689 del 1981, ovvero può richiedere la riconsegna del documento di guida ove l’ordinanza prefettizia sia notificata oltre venti giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nel secondo comma dell’art. 218 del codice della strada), né con l’articolo 3 della Cost., in quanto deve ritenersi non irragione­vole la scelta del legislatore di stabilire un termine pe­rentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, e non anche un termine di notifica di tale provvedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

U. G. A. proponeva opposizione avanti al Giudice di pace di Potenza avverso il verbale di contestazione 2 gennaio 2001 della Polizia stradale di Potenza, appli­cativo della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della sospensione della patente, per violazione dell’art. 142 c.d.s., comma 9, avendo superato di 50,1 Km/h il limite massimo di velocità consentito.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno, il Giudice di pace accoglieva parzialmente l’opposi­zione per violazione dell’art. 218 c.d.s. perché il de­creto di sospensione della patente era stato notificato oltre i termini.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cas­sazione il Ministero dell’Interno, in persona del Mi­nistro pro tempore, e l’Ufficio territoriale del Governo di Potenza formulando unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che il Giudice di pace abbia ritenuto che il provvedimento di sospensione sia stato notificato all’ opponente non tempestivamente. Osservano in senso contrario che l’art. 218 c.d.s., comma 2, si limita a prevedere che il decreto di sospensione deve essere «immediatamente» notificato all’interessato, senza alcuna ulteriore precisazione. Nella specie l’infrazione era stata accertata Polstrada il 2 gennaio 2001 ed il verbale era stato rice­vuto dalla Prefettura il 4 gennaio 2001 ed il successivo 15 gennaio 2001 era stato emesso il decreto confer­mativo della sanzione accessoria. Il 2 febbraio 2001 il decreto era stato notificato all’Urbano. Unico termine perentorio previsto dal legislatore è quello di quindici giorni previsto per remissione del provvedimento di conferma della sanzione sospensiva della patente. Nella specie il Giudice di pace non avrebbe spiegato perché, a suo avviso, il provvedimento non sarebbe stato notificato tempestivamente.

2. - Va premesso che va dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno. Questa Corte ha ritenuto che il Prefetto è l’unica autorità am­ministrativa competente ad ordinare la sanzione ac­cessoria della sospensione della patente di guida e il suo periodo di durata, nei quindici giorni imposti dall’art. 218 c.d.s., comma 2, a decorrere dalla rice­zione dei documenti dall’organo accertatele. Esso è anche la sola autorità amministrativa competente sulle sanzioni oggetto di opposizione in sede giurisdizio­nale ed è, quindi, l’unico legittimato quando si con­troverta di sospensione della patente di guida, anche se irrogata ai sensi dell’art. 220 c.d.s., e ss. (Cass. 26 ago­sto 2004, n. 16990). Ne deriva che non sussiste la le­gittimazione del Ministero dell’Interno a proporre ri­corso per Cassazione e che questi non era neppure legittimato a costituirsi nel giudizio avanti al Giudice di pace.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

La Corte cost. 17 luglio 1998 (7 luglio 1998), n. 276, ha affermato che non è fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità co­stituzionale dell’art. 218 c.d.s., comma 2, nella parte in cui non prevede, per la notifica dell’ ordinanza prefet­tizia di sospensione della patente di guida, un termine perentorio la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, in quanto, con riferimento all’art. 24 Cost., l’interessato può immediatamente proporre opposi­zione al pretore avverso il verbale di accertamento dell’infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ultimo comma, ovvero chiedere la riconsegna del do­cumento di guida ove 1’ordinanza prefettizia non gli venga notificata entro 20 giorni dalla data del ritiro della patente (termine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell’art. 218, comma 2); ed in quanto, con ri­ferimento all’art. 3 Cost., non si rinviene alcuna irra­gionevolezza nella scelta legislativa di stabilire un ter­mine perentorio entro cui deve essere emesso il provvedimento prefettizio di sospensione della pa­tente e non anche un preciso termine entro cui il prov­vedimento stesso va notificato.
Non ritiene peraltro questa Corte che l’interpreta­zione dell’art. 218 c.d.s., comma 2, accolta dalla Corte costituzionale, secondo la quale la notificazione dell’ordinanza prefettizia dovrebbe avvenire nel ter­mine di 20 giorni dalla data del ritiro della patente (ter­mine risultante dalla somma di quelli stabiliti nell’art. 218, comma 2) sia fondata. Come ha ritenuto questa Corte, non avendo il legislatore previsto un termine per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata «immediatamente», trova applicazione anche a tale fattispecie il principio gene­rale, posto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi, nell’ipotesi in esame, i trenta trascorsi per l’invio della patente al prefetto, non computabili nella fase provvedimentale di emissione del provvedimento di sospensione (Cass. 24 settembre 2004, n. 19234).
Il Giudice di pace ha pertanto errato nell’individuare un termine per la notificazione del provvedimento di sospensione non previsto dal legislatore, sì che la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Potenza, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio di diritto sopra affermato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione. [RIV-0107P36]


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Giovedì, 05 Aprile 2007
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