Approfitto del servizio per porre un quesito sull’annosa questione della
mancata comunicazione dati in caso di verbale inviato in ditta in seguito ad
una violazione riscontrata tramite apparecchiatura elettronica.
Nella fattispecie presso la nostra ditta è giunto un verbale elevato ad un
nostro autista dopo un sorpasso compiuto su un tratto d’autostrada dove la
manovra era vietata: oltre al pagamento di 280 euro sono stati decurtati 10
punti e comminata la sospensione della patente; dall’interpretazione
dell’art.126 bis (e anche dalla lettura del verbale stesso che ne riporta il
testo) nel caso in cui non avessimo provveduto all’invio delle generalità ci
sarebbe dovuto giungere esclusivamente un secondo verbale di 250
euro:ovviamente sospensione e decurtazione sarebbero stati annullati.
Voci provenienti anche da uffici verbali delle Polizie stradali negano invece
questa possibilità per le società dei mezzi pesanti sostenendo che l’autore
della contravvenzione è rintracciabile facilmente.
Pur riconoscendo che la motivazione del recente mutamento dell’art.126 bis ha a
che fare poco con la giustizia e la sicurezza stradale, non mi risulta che vi
siano deroghe alla libertà di scelta di comunicare o meno i dati del conducente
e non capisco in base a quale norma le società di trasporti di mezzi pesanti
non possano essere equiparate ai proprietari delle autovetture.
Grazie per l’attenzione e resto in attesa di una risposta.
Cordiali saluti. Mail-Fiorenzuola d’Arda
(PC)
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(Asaps). Il dettato normativo
di cui all’articolo 126-bis del Codice della Strada parla chiaro; infatti il
comma 2 prescrive che “………omissis……… La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire
all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica
del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di
polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in
solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000
……..omissis……….”.
Si precisa che
laddove non vengano forniti i dati del conducente del veicolo che ha commesso
la violazione, entro 60 giorni, all’organo di polizia, il proprietario del
veicolo (persona fisica o giuridica) riceverà un altro verbale di € 250 senza
ulteriori sanzioni accessorie (decurtazione punti e sospensione patente).
(Asaps)
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