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Sicurstrada 06/04/2007

Il quesito del giorno - Ma è vero che le società proprietarie di veicoli che non comunicano i dati del conducente sono passibili anche di sanzioni accessorie?

 

Approfitto del servizio per porre un quesito sull’annosa questione della mancata comunicazione dati in caso di verbale inviato in ditta in seguito ad una violazione riscontrata tramite apparecchiatura elettronica.
Nella fattispecie presso la nostra ditta è giunto un verbale elevato ad un nostro autista dopo un sorpasso compiuto su un tratto d’autostrada dove la manovra era vietata: oltre al pagamento di 280 euro sono stati decurtati 10 punti e comminata la sospensione della patente; dall’interpretazione dell’art.126 bis (e anche dalla lettura del verbale stesso che ne riporta il testo) nel caso in cui non avessimo provveduto all’invio delle generalità ci sarebbe dovuto giungere esclusivamente un secondo verbale di 250 euro:ovviamente sospensione e decurtazione sarebbero stati annullati.
Voci provenienti anche da uffici verbali delle Polizie stradali negano invece questa possibilità per le società dei mezzi pesanti sostenendo che l’autore della contravvenzione è rintracciabile facilmente.
Pur riconoscendo che la motivazione del recente mutamento dell’art.126 bis ha a che fare poco con la giustizia e la sicurezza stradale, non mi risulta che vi siano deroghe alla libertà di scelta di comunicare o meno i dati del conducente e non capisco in base a quale norma le società di trasporti di mezzi pesanti non possano essere equiparate ai proprietari delle autovetture.
Grazie per l’attenzione e resto in attesa di una risposta.
Cordiali saluti.

Mail-Fiorenzuola d’Arda (PC)
 

***

(Asaps). Il dettato normativo di cui all’articolo 126-bis del Codice della Strada parla chiaro; infatti il comma 2 prescrive che “………omissis……… La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000 ……..omissis……….”.
Si precisa che laddove non vengano forniti i dati del conducente del veicolo che ha commesso la violazione, entro 60 giorni, all’organo di polizia, il proprietario del veicolo (persona fisica o giuridica) riceverà un altro verbale di € 250 senza ulteriori sanzioni accessorie (decurtazione punti e sospensione patente). (Asaps)


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Venerdì, 06 Aprile 2007
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