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(ASAPS) – Pene severe per le gare
di velocità anche se improvvisate e non frutto di un accordo preventivo tra i
conducenti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione rifiutando il ricorso di un
automobilista, contro un’ordinanza del tribunale del Riesame di Cosenza, con
cui era stato confermato, in base all’articolo 9 del decreto legge 285/1992, il
sequestro della sua auto perché “aveva gareggiato in velocità con un altro
veicolo”. L’uomo si era rivolto alla Suprema Corte sottolineando come
“l’ipotesi di reato in esame richiede che esista un preventivo accordo tra i
conducenti dei veicoli per l’effettuazione di una gara e che diversamente può
parlarsi soltanto di una condotta di guida imprudente e indisciplinata adottata
singolarmente dai conducenti, senza alcuna volontà di gareggiare tra di loro”.
Ma i giudici di piazza Cavour non erano dello stesso avviso, infatti hanno
confermato l’ordinanza del Riesame. La fattispecie del reato, in base alle
modifiche apportate nel 2003, è stata trasformata da contravvenzione a delitto
con un conseguente aumento della pena che prevede sia l’arresto sia la confisca
obbligatoria del mezzo. In base a questo “è dunque sufficiente che i conducenti
dei veicoli pongano in essere una competizione in velocità tentando di
superarsi e di prevalere, perché possa ritenersi integrata la fattispecie di
reato in esame”. (ASAPS)
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