In tema di violazione delle norme
del codice della strada, con riferimento all’obbligo della contestazione
immediata, ove possibile, prescritta dall’articolo 200 del codice medesimo, e
costituente un indefettibile elemento di legittimità del procedimento
irrogativo della sanzione, anche la persona solidalmente obbligata al pagamento
della stessa può dedurre in giudizio la mancata osservanza del predetto obbligo
di contestazione immediata, ancorché essa abbia riguardato la contestazione
della violazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese interesse
derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella dell’altro
debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente
collegata quella di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fondante la
predetta solidarietà. (Nuovo C.S., art.
200; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6) (1).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso del 6 agosto 2002 G. G., intestataria di un ciclomotore, propose
opposizione avverso un verbale di contestazione della polizia municipale del
Comune di Scarperia, con il quale le era stata contestata l’infrazione
all’art. 171 del c.d.s., accertata 1’1 giugno 2002, perché il conducente del
veicolo non indossava il prescritto casco di protezione, deducendo tra l’altro
ed in via pregiudiziale, l’illegittimità della pretesa sanzionatoria, per
1’ingiustificata omissione della contestazione immediata. Costituitosi il Comune, resisteva
all’opposizione, che veniva tuttavia accolta, sulla scorta degli acquisiti
atti, dall’adìto Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, con sentenza del 31
ottobre 2002, di annullamento del verbale, con condanna del Comune alle spese. In accoglimento del suesposto
pregiudiziaIe motivo di opposizione, riteneva il giudicante che 1’addotta
giustificazione della «impossibilità dell’ agente a bordo dell’auto di servizio
di raggiungere il veicolo verbalizzato», fosse generica e, pertanto, inidonea
ad esimere il verbalizzante dall’obbligo della contestazione immediata,
sancito dall’art. 200 c.d.s. Contro tale sentenza il Comune di
Borgo San Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico e
articolato motivo. L’intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel
ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia, violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s.,
violazione e falsa applicazione dell’ art. 115 c.p.c. Premesso che la titolarità del
veicolo con il quale era stata commessa l’infrazione comportava comunque la
solidarietà della G. ex art. 196 c.d.s., al riguardo non derogato
dall’art. 171, e che il verbale era stato alla medesima notificato ex art. 201 cit. codice nel termine di
legge, si sostiene, anzitutto, che l’unica circostanza di merito dall’
opponente addotta, di non essere stata la conducente del ciclomotore, sarebbe
del tutto priva di rilevanza, per l’evidenziato vincolo di solidarietà. Sotto un secondo profilo, si
lamenta l’apoditticità della motivazione della sentenza, nella parte ritenente
la genericità delle ragioni della mancata contestazione immediata, censurando
si, per violazione della regola imponente il giudizio iuxta alligata et
probata, il richiamo del giudice alla motivazione di un’altra sentenza
dello stesso ufficio, resa nei confronti del medesimo Comune in un
procedimento di oggetto analogo. Si lamenta, infine, l’omessa
considerazione della relazione di servizio depositata in atti, nella quale
erano state spiegate più dettagliatamente le ragioni (traffico intenso dovuto
ad un avvenimento sportivo in corso) per le quali l’unico vigile, presente
nell’auto di servizio, non era riuscito a raggiungere il trasgressore. Il ricorso, fondato per quanto di
ragione, va accolto nei termini di seguito esposti. Premesso che l’obbligo della
contestazione immediata, ove possibile, dell’infrazione stradale, prescritto
dall’ art. 200 c.d.s., costituisce un indefettibile elemento di legittimità
del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione (v., tra le
altre, Casso 1^ civ. n. 15392/03, n. 13412/04), deve anzitutto affermarsi che
anche la persona solidalmente obbligata al pagamento della stessa può dedurre
la mancata osservanza del predetto obbligo, ancorché la violazione abbia
riguardato la contestazione al presunto trasgressore, tenuto conto del palese
interesse derivante dal vincolo solidale tra la propria obbligazione e quella
dell’ altro debitore, alla cui legittima imposizione è necessariamente collegata quella di cui all’art. 6 L. 689/ 81. Va pertanto disatteso il primo profilo di censura esposto in ricorso. Fondati sono, invece, i rimanenti
profili, nella parte deducente evidenti carenze della motivazione, tradottesi
in non corretta applicazione dell’art. 200 c.d.s. La riferita «impossibilità di
raggiungere il trasgressore», contrariamente a quanto opinato dal giudice di
merito, non può considerarsi una giustificazione assolutamente generica (quale
sarebbe stata, invece, un’addotta, sic et simpliciter, impossibilità di
contestare immediatamente, a guisa di mera parafrasi del dettato normativo),
ma esprime un concetto sia pur sintetico, che tenuto conto delle altre
circostanze desumibili, sia pur implicitamente, dal processo verbale e da
nozioni di comune esperienza (unicità del verbalizzante a bordo dell’auto di
servizio, maggiore di agilità di manovra, con agevole possibilità di allontanamento
di un veicolo a due ruote nel contesto urbano), avrebbe richiesto quanto meno
una più approfondita valutazione da parte del giudicante, ancor più doverosa
nel caso in cui, come si assume in ricorso, l’amministrazione opposta abbia
prodotto una relazione di servizio a chiarimenti. Il giudice si è invece fermato ad
un astratto apprezzamento della sufficienza o meno di quella proposizione
contenuta nel verbale, senza valutarne l’adeguatezza in concreto, né dare
ingresso agli addotti elementi integrativi, per di più corredando l’insufficiente
motivazione con l’indebito e fuorviante richiamo ad altra vicenda giudiziaria
svoltasi davanti al medesimo ufficio, la cui assunta analogia, non meglio
chiarita, non è di alcun apporto,
nemmeno sotto il profilo di condiviso precedente giurisprudenziale, alla
correttezza del criterio di giudizio adottato. La sentenza va, conclusivamente, cassata, disponendosi il
rinvio, anche per il regolamento delle spese di cassazione, ad altro ufficio
del medesimo grado, che si individua in quello di Firenze. (Omissis).[RIV-0612P1156]
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