IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull’attuazione della direttiva 2003/59/CE; Visto l’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale; Considerata l’esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame,
della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all’art. 17 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni
di richieste in un ristretto Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validità; Decreta Art. 1. Art. 2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
1. La carta
di qualificazione del conducente e’ rilasciata, senza obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze ai
sensi dell’art. 17 del decreto a) in
Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del
certificato di abilitazione professionale di tipo KD; b) in
Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della
patente di guida delle categorie C, C+E; c) in altri
Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma
dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in
Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della
patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E; d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E. 2. La
richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di
cui al comma 1, è presentata all’ufficio motorizzazione civile secondo le
seguenti scadenze: a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con
le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto; 3. Non può
più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del
presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Art. 3. Dati
riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla
carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i
seguenti dati, numerati come segue: Art. 4. Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione
1.Alla richiesta di rilascio della carta di
qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell’art. 1,
ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono Art. 5. Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti
1. Il
conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di
qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di
rilascio di duplicato di patente di guida. Art. 6. Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo 1. La
carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere
convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce
la residenza in Italia ovvero che lavora Art. 7. Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti
1. La
validita’ della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall’ufficio
motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede
l’autoscuola o l’ente che ha svolto il corso di cui all’art. 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto
ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del
conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola o l’ente
rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello
previsto all’allegato 8 e comunicano, tramite il sito
www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del
corso al competente ufficio motorizzazione civile, l’elenco di coloro che hanno
frequentato il corso. L’ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione dell’elenco, all’emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova
carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della carta di
qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di
smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonché alla presentazione di una domanda cui sono allegate le
attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del
Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di
qualificazione del conducente.
3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di
scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso
prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il
corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la
validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell’attestato di
fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone
può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da
parte del suo titolare. Art. 8. Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD 1.
L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di
qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008.
Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione
professionale di tipo KD.
2. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di
qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009.
Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione
professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in
vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di
qualificazione del conducente ai Il
presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. |
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