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MINISTERO DEI TRASPORTI - Decreto 7 febbraio 2007
Rilascio della carta di qualificazione del conducente

(Gazzetta Ufficiale N. 80 del 5 Aprile 2007)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sull’attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che rinvia ad un decreto dirigenziale la fissazione delle modalità per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai conducenti esentati dall’obbligo di qualificazione iniziale;

Considerata l’esigenza di stabilire un calendario per il rilascio, senza esame, della carta di qualificazione del conducente ai soggetti di cui all’art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, al fine di evitare concentrazioni di richieste in un ristretto
periodo di tempo;

 Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per esame;

Considerata l’esigenza di stabilire criteri per il rilascio della carta di qualificazione del conducente ad ogni suo rinnovo di validità;

Decreta

Art. 1.
Autorità competente al rilascio della carta di qualificazione del conducente

1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata dagli uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.

Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione


1. La carta di qualificazione del conducente e’ rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:


a) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;

c) in altri Stati appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E;

d) in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.


2. La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente, nei casi di cui al comma 1, è presentata all’ufficio motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:

a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La validità delle carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo decorre dal 10 settembre 2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilita al trasporto di cose.


 

Art. 3.

 
Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente


1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di nascita del titolare;
4) a) data di rilascio;
b) data di scadenza;
c) denominazione dell’autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;
5) a) numero della patente di guida posseduta;
b) numero della carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;
10) la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie.
2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all’abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia
dell’abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.


 

Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione


1.Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell’art. 1, ovvero per rinnovo di validità o per duplicato per deterioramento, devono
essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
2.Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente con obbligo di esame, devono essere allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della
tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore della legge 1° dicembre 1986, n. 870), nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).
3.Alla richiesta di rilascio di duplicato della carta di qualificazione del conducente a seguito di smarrimento, furto o distruzione deve essere allegata l’attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.


 

Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di qualificazione per conducenti


 

1. Il conducente ha l’obbligo di richiedere anche il duplicato della carta di qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di guida.


Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di qualificazione per conducenti rilasciata da altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo


1. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere convertita in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora
alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia.
2. La carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano, ad un conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento, presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la carta di qualificazione del conducente da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.

 


Art. 7.
Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti


1. La validita’ della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall’ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede l’autoscuola o l’ente che ha svolto il corso di cui all’art. 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Al momento del rinnovo di validità, detto ufficio rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione del conducente, ritirando quella scaduta.

2. Al termine del corso di formazione periodica, l’autoscuola o l’ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all’allegato 8 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla fine del corso al competente ufficio motorizzazione civile, l’elenco di coloro che hanno frequentato il corso. L’ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco, all’emissione di una carta di qualificazione del conducente aggiornata. Il rilascio della nuova carta di qualificazione del conducente è subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa, nonché alla presentazione di una domanda cui sono allegate le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente.

3. La validità della nuova carta decorre dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente nel caso in cui il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della carta di qualificazione da rinnovare. Qualora il corso sia frequentato successivamente alla scadenza della carta di qualificazione del conducente, la validità della nuova carta decorre dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso.

4. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del suo titolare.

 


Art. 8.
Rilascio dei certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD


 

1. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di persone con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2008. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.

2. L’obbligo di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con la carta di qualificazione del conducente, quando occorre, decorre dal 10 settembre 2009. Da tale data non sono più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC.

3. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono ottenere il rilascio della carta di qualificazione del conducente ai
sensi dell’art. 2.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del Dipartimento: Fumero


© asaps.it
Mercoledì, 11 Aprile 2007
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