IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al
trasporto di merci o di passeggeri; Decreta: Art. 1. Enti che svolgono corsi di formazione iniziale e periodica 1. I soggetti di cui all’art. 19, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida e’ richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli. Art. 2. Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte delle autoscuole 1. Possono svolgere corsi di qualificazione iniziale e
periodica di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286, previo rilascio di apposito nulla osta, le autoscuole di cui
all’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, ed i centri di istruzione automobilistica costituiti
da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le patenti, che dimostrino di avvalersi delle seguenti
figure professionali: a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni; b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli
ultimi cinque anni, per almeno tre anni; c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale o
medicina del lavoro; d) esperto in materia di organizzazione aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto che abbia maturato almeno
tre anni di esperienza in un’impresa di autotrasporto negli ultimi cinque anni
o che abbia pubblicato testi specifici sull’attività d1) gli
insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di
idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che
di cose; d2) soggetti che hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. 2. Per svolgere i corsi di cui al comma 1, le autoscuole
richiedono il nulla osta, al SIIT trasporti competente per territorio,
utilizzando lo schema di domanda di cui all’allegato 1. Il SIIT, Art. 3. Criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica da parte di soggetti diversi dalle autoscuole 1. Possono svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica,
previa autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente all’interno
delle associazioni di categoria, almeno tre anni di esperienza nel settore
della formazione in materia di autotrasporto e a) associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri
del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori; b) associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b). 2. Limitatamente alla formazione
periodica, possono svolgere corsi anche aziende esercenti servizi
automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale,
regionale o locale aventi un numero di ad-detti alla guida non inferiore a
ottanta unità. a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia svolto
attività, negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni; b) istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto attività, negli
ultimi cinque anni, per almeno tre anni; c) medico
specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro; d) esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto che abbia maturato almeno tre anni di esperienza in un’impresa di
autotrasporto negli ultimi cinque anni o che abbia pubblicato testi specifici
sull’attività d1) gli
insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano conseguito l’attestato di
idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che
di cose; 6. Gli enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non
hanno l’obbligo di avvalersi anche di un istruttore di guida. I corsi si
svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate. 7. L’ente comunica al SIIT trasporti territorialmente
competente, tre giorni prima dell’avvio di ogni corso, l’elenco degli allievi
ed il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i controlli di cui
all’art. 12.
Locali ed attrezzature 1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3, devono altresì
dimostrare di avere la disponibilità: a) di un’aula
di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano
disponibili almeno mq 1,50; dotata almeno di una cattedra od un tavolo per
l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla
disponibilità di superficie dell’aula. L’altezza minima dei locali è quella
prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i
locali; 2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche deve essere
costituito almeno da: a) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x
100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa; b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli
autoveicoli; c) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico; d) cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti gli interventi di primo soccorso; e) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci
pericolose e carichi sporgenti; f) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del
motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il
carburatore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la
struttura della carrozzeria degli g) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala
ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco,
l’impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione
sezionata; h) una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm 70x
100) raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il
servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali; i) una serie di cartelli murali (di
formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la
diversa classificazione di detti veicoli; l) elementi
frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio; m) pannelli con
fasce di ingombro. 3. Il materiale didattico di cui al comma 2, può essere
sostituito con supporti audiovisivi o multimediali. 4. I soggetti di cui all’art. 2 devono disporre dei seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprietà o in leasing: a) un autocarro con massa limite pari o superiore a 12.000
chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a
2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve
disporre di ABS, di un cambio dotato di b) un autoarticolato o un autocarro di cui alla lettera a)
combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due
casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 chili, la lunghezza
complessiva pari o superiore ai 14 metri e la c) un autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di
larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di
almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato del
cronotachigrafo; d) un autobus avente almeno le caratteristiche di cui al punto
c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250
chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare
una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri
presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva. 5. Gli enti di cui all’art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere a) e b), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di cose, ovvero devono disporre dei veicoli di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di doppi comandi, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta di qualificazione per il trasporto di persone. Art. 5. Finalità dei corsi 1. Nello svolgimento dei corsi di formazione iniziale e
periodica, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti con
riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli allievi Art. 6. Programma dei corsi di formazione iniziale 1. Il corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di
lezioni teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per la cui
guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si intende conseguire
la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, ovvero su
un veicolo per la cui guida è necessaria la patente delle categorie D ovvero
D+E se si intende conseguire la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone. Nell’ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore
possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi
comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto 2. Il programma
del corso teorico e’ il seguente: a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D
e MOD.1) forze
agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in
funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione
dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale,
posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello
sbalzo (docente: insegnante di teoria) - (15 ore); MOD.2)
peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell’utilizzo di
freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del
miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all’inerzia del
veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta
in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore); MOD.3) curve di
coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del
contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
Ottimizzazione del consumo di carburante (docente: insegnante di teoria) - (10
ore); MOD.4) durata
massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e
conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto sociale dell’autotrasporto: diritti e doveri MOD.5)
tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche
sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti,
perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: medico
specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20
ore); MOD.6)
prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni
generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria
verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori
(docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore); MOD.7) capacità
di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a
rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale
(docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina
del lavoro) - (15 ore); MOD.8)
consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale: principi di
un’alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell’alcool, dei farmaci e di
tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti
dell’affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base
attività MOD.9) capacità
di valutare le situazioni d’emergenza: condotta in situazione di emergenza:
valutare la situazione, evitare di aggravare l’incidente, chiamare soccorsi,
prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell’autobus, MOD.10)
capacità di comportarsi in modo da valorizzare l’immagine dell’azienda:
condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della
prestazione del conducente per l’impresa, pluralità dei ruoli e degli
interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del
lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario
(docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore); b) per i candidati al conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose: b.1) calcolo
del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume
totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale,
stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.
Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e
di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di
stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio
delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) - (20 ore); b.2) licenze
per l’esercizio dell’attività, obblighi previsti dai contratti standard per il
trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di
trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla
convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su
strada b.3) conoscenza
del contesto economico dell’autotrasporto di merci e dell’organizzazione del
mercato: l’autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza,
spedizionieri), diverse attività connesse all’autotrasporto (trasporti per
conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione
dei c) per i candidati al conseguimento della carta di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone: c.1) uso
d’infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate),
gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre
funzioni del c.3) conoscenza
del contesto economico dell’autotrasporto di persone e dell’organizzazione del
mercato: l’autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto
di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse
all’autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto 2. Il programma del corso pratico è il seguente: a) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D
eD+E: a.1) guida in
autostrada; a.2) guida
notturna; b.1) esercizi
di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il
carico e scarico della merce; b.2)
perfezionamento nell’uso del cambio di velocità; b.4) uso degli
estintori; c) per i
candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone: c.1) uso degli
estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite
di sicurezza, stacca batterie, ecc.); Art. 7. Svolgimento dei corsi di formazione iniziale 1. I corsi di formazione iniziale sono svolti presso le sedi
autorizzate dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3. Le lezioni giornaliere
devono avere durata non inferiore a quattro ore e non Art. 8. Corsi di qualificazione iniziale frequentati da conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo 1. I conducenti residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che prestano la propria attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di qualificazione iniziale previa esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità. Art. 9. Esame per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente 1. L’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, consiste in due prove svolte tramite questionario. Il
candidato risponde ai quesiti barrando la lettera «V» o «F» a seconda che
considerino quella proposizione vera o falsa. Art. 10. Questionari d’esame 1. I quesiti sono contenuti in un database predisposto dalla
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei trasporti, e sono
combinati secondo un metodo di casualità. Art. 11. Corsi di formazione periodica 1. I corsi di formazione periodica di cui all’art. 20 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e
dagli enti ai sensi dell’art. 3. a)programma
comune: a.1) conoscenza
dei dispositivi del veicolo e condotta di guida a.3) conoscenza
dei rischi professionali. Condizioni psicofisiche dei conducenti (docente:
medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro; b.1) carico e
scarico delle merci e compiti del conducente (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto); c.1) compiti
del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri (docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto); c.2)
disposizioni normative sul trasporto di persone (docente: esperto in materia di
organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto). 3. Il corso di formazione periodica può essere effettuato a
partire dai sei mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di
qualificazione del conducente; nel caso la carta sia |