IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di
passeggeri;
Visto il capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
sull’attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l’art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,che estende la
disciplina dell’art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche
alla carta di qualificazione del conducente;
Visto che il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, estende la
disciplina dell’art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche al
certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
Decreta:
Art. 1. Cumulo del punteggio
1. La
disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni si applica alla carta di
qualificazione di conducenti residenti in Italia.
2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e dell’art. 23 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non si cumula, nel caso in cui un
conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione valida
per il trasporto di persone e di carta di qualificazione del conducente valida
per il trasporto di cose.
3. Il punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente sia
contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del
certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
4. L’applicazione dell’art. 126-bis del codice della strada alla carta di
qualificazione del conducente decorre dopo dodici mesi dall’avvio delle
procedure fissate con il decreto dirigenziale di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il rilascio della carta di
qualificazione in esenzione dall’esame.
Art. 2.
Esame di revisione in caso di azzeramento del punteggio
1. In
caso di perdita totale del punteggio, il titolare della carta di qualificazione
del conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa.
2. L’esame di revisione di cui al comma 1 si svolge sull’intero programma e
secondo le modalità previste per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente.
3. L’esito positivo dell’esame di revisione per la carta di qualificazione del
conducente non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente
di guida. Parimenti, l’esito positivo dell’esame di revisione per la patente di
guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di
qualificazione del conducente.
4. In caso di decurtazione dell’intero punteggio sia dalla carta di
qualificazione del conducente che dal certificato di abilitazione professionale
di tipo KB, il conducente sostiene l’esame di revisione
secondo il programma previsto per il conseguimento del titolo abilitativo
necessario per la guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le
infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il
conducente ha subito, alla guida di due veicoli diversi, la stessa decurtazione
di punteggio, l’esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per
il conseguimento del titolo abilitativo necessario per la guida del veicolo con
cui ha commesso l’ultima infrazione.
Art. 3.
Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti
1. I
corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e
per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle
autoscuole e dagli enti individuati dall’art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
2. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi
autorizzate.
Art. 4.
Programmi dei corsi per il recupero dei punti
1. I
corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione dei conducenti e dei
certificati di abilitazione professionale di tipo KB hanno durata di 20 ore e
consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti.
2. Il programma dei corsi di cui al comma 1 è il seguente:
a) segnaletica stradale (un’ora);
b) norme di comportamento sulla strada (quattro ore);
c) cause degli incidenti stradali (due ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di
alcool o droghe (due ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (un’ora);
f) disposizioni sanzionatorie (due ore);
g) responsabilità nel trasporto collettivo di persone(due ore);
h) responsabilità nel trasporto di cose (due ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale(due ore);
l) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (un’ora);
m) malattie professionali connesse all’attività dei conducenti (un’ora).
Art. 5.
Svolgimento dei corsi
1.
L’avvio del corso è comunicato al competente ufficio
motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In
tale comunicazione sono indicati:
a) i
giorni e gli orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l’elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
2. Eventuali variazioni dei calendari sono tempestivamente comunicate al
competente ufficio motorizzazione civile.
3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni
lezione non può avere durata superiore a tre ore giornaliere. Sono consentite
al massimo sei ore di assenza. L’allievo assente per un numero superiore di ore
ripete l’intero corso; l’allievo assente per un numero uguale o inferiore
ottiene l’attestato di frequenza solo dopo aver recuperato le ore non
frequentate.
Art. 6.
Frequenza dei corsi
1. Non è
consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Per ogni comunicazione di
decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.
2. L’iscrizione al corso è subordinata al ricevimento della comunicazione di
decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Detta comunicazione è ritirata al momento dell’iscrizione dall’autoscuola o
dall’ente che organizza il corso.
3. Non è possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per il recupero
dei punti della carta di qualificazione dei conducenti o del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB ed un corso per il recupero dei punti
della patente di guida.
Art. 7.
Iscrizione e registri dei corsi
1. Gli
allievi dei corsi di cui all’art. 1 sono iscritti nel «registro delle
iscrizioni» conforme al modello previsto all’allegato 1.
2. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata nel «registro di
frequenza» (conforme al modello previsto all’allegato 2), sul quale sono
altresì annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del
docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L’assenza di un allievo è
annotata sul registro entro quindici minuti dall’orario di inizio della
lezione.
3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente
vidimati dal competente ufficio motorizzazione civile e sono conservati per
almeno cinque anni.
Art. 8.
Attestazione di frequenza
1. Al
termine del corso di recupero dei punti, l’autoscuola o l’ente rilasciano al
conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all’allegato
3 e comunicano, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, per
l’aggiornamento del punteggio dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
Art. 9.
Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di
qualificazione del conducente
1. Al
fine di verificare la regolarità dei corsi, gli uffici motorizzazione civile o
gli organi di Polizia su richiesta dei medesimi effettuano visite ispettive, di
cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al
legale rappresentante dell’autoscuola o dell’ente.
2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi per il recupero dei punti,
l’ufficio motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT competente,
ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che, previa diffida,
adottano la sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente del nulla
osta ovvero dell’autorizzazione ad effettuare corsi per la formazione iniziale
e periodica relativi alla carta di qualificazione del conducente e conseguenti
corsi per il recupero dei punti.
3. Accertata la responsabilità dell’allievo, l’ufficio motorizzazione civile
competente per territorio dispone la cancellazione dell’allievo dal registro di
iscrizione.
4. Qualora le autoscuole o gli enti siano incorsi più volte nelle sanzioni di
cui ai commi 2 e 4, il SIIT competente o la Direzione generale per la
motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla
osta o dell’autorizzazione ad effettuare i corsi.
Art. 10.
Decorrenza del recupero del punteggio
1. Il
competente ufficio motorizzazione civile aggiorna l’anagrafe degli abilitati
alla guida a seguito della trasmissione dell’attestato di frequenza effettuata
dall’autoscuola o dell’ente entro tre giorni dalla data di fine corso.
2. Qualora dall’anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale
del punteggio della carta di qualificazione anteriormente alla data di rilascio
dell’attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma
sostiene l’esame di revisione, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 3,
del decreto legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del Dipartimento: Fumero
Allegato
1.a Allegato
1.b
Allegato 2.a
Allegato 2.b
Allegato 3
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