Giurisprudenza di legittimità Nessuna norma del
vigente Codice della Strada impone il rilascio di un preavviso di violazione né
risulta ingiustificata l’omessa contestazione immediata data l’assenza della
persona nei confronti della quale procedere in tal senso. ************************** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO V.M. ha impugnato, nei confronti del comune di Roma, con
ricorso notificato il 1° luglio 2005, la sentenza del Giudice di pace di Roma,
depositata il 27 gennaio 2005, che gli aveva rigettato l’opposizione al verbale
di contestazione dell’art. 7 c.d.s. (sosta vietata). MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i motivi si manifestano affetti da palese
inconsistenza, considerato che nessuna norma impone il rilascio di un preavviso
di violazione la cui mancanza, in ogni caso, non ha in alcun modo ostacolato il
diritto di difesa del ricorrente; che il Giudice di pace ha puntualmente
motivato in relazione all’impossibilità di contestazione immediata a persona
assente; che l’indicazione del luogo dell’infrazione (P.zza Adriana), come
rilevato dal giudice di merito, risulta dal verbale, ed irrilevante appare
l’omessa indicazione del numero civico ai fini della decisione, non avendo il
ricorrente eccepito la mancanza del divieto di sosta nel punto specifico della
piazza in cui sostava la sua vettura (Cass., 8939/2005, 7993/2005, 11616/2005,
972/1989, 8425/2004). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in
euro 600,00 di cui euro 500,00 per onorari. Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2007 |
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