Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 26 febbraio 2007, n. 4387
CODICE DELLA STRADA – CICLOMOTORI
–CIRCOLAZIONE CON FOTOCOPIA DEL CONTRASSEGNO IN LUOGO DELL’ORIGINALE –
INAMMISSIBILITA’.
Va incontro a sanzione chi circola
per le strade alla guida di un ciclomotore che esponga in luogo del
contrassegno originale una semplice fotocopia.
Fatto e diritto
Con
ricorso depositato il 17.3.03 C. Giuseppe proponeva opposizione al verbale di
contestazione della violazione degli artt. 152, 97 e 80 C.d.S. elevato dalla
Polizia municipale di Milano in data 2 1.2.03, chiedendone l’annullamento. Il
Comune di Milano, costituitosi, ne chiedeva il rigetto sulla scorta della
documentazione esibita e della testimonianza resa dall’agente accertatore. Il
giudice di pace di Milano con sentenza n. 16298103, depositata il 20.5.03, rigettava
il ricorso, confermando il verbale di accertamento. Per la
tassazione della decisione ricorre l’opponente esponendo tre motivi: 1) omessa
e contraddittoria motivazione in ordine alla contestata violazione dell’ art.
152 C.d.S.; 2) contraddittorietà dei motivi in ordine alla violazione dell’art.
97 C.d. S.; 3) erronea applicazione degli art. 80 C.d.S. Resiste
con controricorso l’intimato Comune. Il
ricorso è infondato e
va pertanto rigettato. I primi due motivi possono essere esaminati
congiuntamente, essendo sostanzialmente connessi, in quanto attengono entrambi
alla motivazione della sentenza impugnata. Ben
vero, emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata che il
giudicante ha ritenuto sufficienti ai fini della decisione gli elementi
emergenti dalla documentazione esibita dal responsabile del Comune di Milano e i
chiarimenti forniti dallo stesso: ha ritenuto sussistente la violazione dell’art.
97 C.d.S., affermando che l’utente non ha la facoltà di circolare alla guida di
un ciclomotore applicando al veicolo la copia fotostatica del suo contrassegno;
ha confermato l’operato dell’agente in ordine alla contestazione del fatto che
l’opponente viaggiava alla guida del ciclomotore con i fari spenti. Vale, infatti,
osservare che la disposizione di cui all’art. 97 C.d.S. mira a garantire il
valore certificatorio del contrassegno di identificazione del veicolo, al fine
di scongiurare possibili manipolazioni dei dati ivi riparatati, e, a un tempo, consentire
agli addetti alla circolazione l’immediato riscontro dei dati di identificazione
del veicolo. Quanto
al secondo motivo, è sufficiente osservare che in dibattimento non sono emersi
elementi contrari al fatto indicato nel verbale di contestazione della
violazione. Coerente
con la realtà processuale è il rigetto del terzo motivo di opposizione,in quanto non
risulta prodotto il documento autorizzativo alla circolazione del motoveicolo
per il periodo andante dalla data della richiesta di revisione a quella fissata
per la revisione dello stesso. Ne
consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione,che liquida in complessivi euro 600,00,di cui euro 100.00 per spese. Così
deciso in Roma addì 16.1.07.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007 |