Integra
gli estremi della violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada,
che vieta la fermata e la sosta di veicoli «sui
passaggi e attraversamenti pedinali» (lett. g) e «sui
marciapiedi» (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su
cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati
della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la «striscia
bianca continua» parallela agli edifici, richiesta dall’art. 3, n. 36, del
codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette
strisce perpendicolari, indicando una «parte
delimitata» della strada «destinata ai pedoni», possono identificarsi con il
marciapiede (come definito dall’art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il
n. 36 cit.). |