Non possono essere
impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione,
non applicandosi l’istituto del silenzio-assenso per ragioni attinenti alla
sicurezza della circolazione.
Svolgimento del processo
Con
ricorso depositato il 7.3.03 Attiva s.n.c. proponeva opposizione all’ordinanza
ingiunzione della sanzione pecuniaria notificata in data 26.2.03, per
violazione dell’art. 23, co. 7 e 11, C.d.S. (esposizione di cartelloni pubblicitari
senza la preventiva autorizzazione), in relazione al verbale di contestazione
n. 170403 D elevato dalla Polizia Stradale di Novara alle ore 11 dello stesso
giorno. Sosteneva
l’opponente di avere inoltrato regolare domanda alla Provincia di Novara e di
averne ricevuto riscontro via fax, ma, essendo il provvedimento negativo
intervenuto a distanza di 127 giorni dal ricevimento della relativa istanza, dovevasi
ritenere che il provvedimento autorizzativo era intervenuto in forza del
silenzio assenso formatosi sulla relativa richiesta ex art. 20 legge n. 241/90. L’Ufficio
Territoriale del Governo di Novara, costituitosi, si esprimeva per il rigetto
dell’opposizione perché infondata. Il
giudice di pace di Novara con sentenza n. 191/03 rigettava l’opposizione e
compensava le spese di lite, ritenendo inapplicabile alla fattispecie in
oggetto l’istituto del silenzio-assenso. Per la tassazione della decisione
ricorre Attiva s.n.c. esponendo tre motivi; nessuna difesa e stata svolta dall’Amministrazione
resistente.
Motivi della decisione
Con il
primo motivo di ricorso, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza
impugnata nel punto in cui ha, prima, escluso l’applicabilità dell’istituto del
silenzio-assenso e, poi, ritenuto “Ma, anche ritenendo applicabile l’istituto
del silenzio-assenso, resterebbe comunque da verificare la legittimità della
domanda”. Si
sostiene che il legislatore con la legge n. 241/90 ha inteso indicare un
termine entro cui l’Amministrazione deve rispondere alle istanze dei privati;
collegato D.P.R. 9 maggio 1994 n. 407 reca l’elenco delle attività sottoposte a
tale disciplina e al punto 81 di detto elenco fissa il termine di giorni
trenta, decorrente dal deposito della richiesta, trascorsi inutilmente i quali
la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di detta attività devesi
considerare accolta. Il
motivo è infondato. Ed
invero, l’istituto del silenzio-assenso, previsto dall’art. 20
legge n. 241 del 1990 come regola generale nei procedimenti ad istanza di parte
per il rilascio di provvedimenti amministrativi, non è di portata illimitata, bensì
contiene deroghe per atti e procedimenti indicati nel comma quarto dello stesso
articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono
alla pubblica sicurezza e all’incolumità pubblica. Orbene,
l’art. 23 codice della strada espressamente stabilisce, per ragioni attinenti
alla sicurezza della circolazione, che i cartelli pubblicitari, in ogni caso, non
possono essere apposti lungo le strade senza la dovuta autorizzazione. Con il
secondo motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art. 200 C.d.S. e omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura la sentenza
impugnata per avere omesso l’accertamento circa il numero dei cartelli
impiantati e il luogo ove sarebbero stati collocati. Si
sostiene che nel verbale oggetto del presente ricorso, la Polizia Stradale di
Romagnano Sesia avrebbe verbalizzato che l’infrazione sarebbe stata commessa al
km 145 dell’autostrada A/26; di contro successivamente era stata contestata la
collocazione di “un grosso cartello pubblicitario sulla SP 299 al Km 24+720”, di
modo che “quali siano i cartelli in oggetto ed ove siano collocati non risulta assolutamente
certo”. Il
motivo è inammissibile,
perché incontra il vizio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato
riprodotto in ricorso il contenuto della parte del verbale cui si fa
riferimento né specificato in quale parte dell’atto di apposizione sarebbe
stata sollevata la relativa questione. Vale
comunque considerare che emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza
impugnata che il posizionamento del cartellone pubblicitario è stato evidenziato nella
documentazione grafica e fotografica depositata dallo stesso opponente ed ha
formato oggetto di verifica da parte dello stesso giudicante con l’accesso in
loco. Con il
terzo motivo, deducendo violazione del decreto legislativo 15.11.93, n. 507 si
censura la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante, ai fini della
decisione, la ricevuta di versamento della tassa di pubblicità pagata all’impianto,
in quanto non proveniente dal Comune, bensì dalla concessionaria Duomo GPH srl
. Si
sostiene che il predetto decreto legislativo disciplina la materia del pagamento
delle imposte sulla pubblicità e che a tale tassazione sono sottoposti anche i
cartelli collocati su terreni privati, come quelli in oggetto; conseguentemente
risulterebbe provato che il Comune di Romagnano Sesia aveva considerato regolare
il cartello in questione e, quindi, soggetto a versamento della relativa
imposta. In
assenza della prova che la tassa di pubblicità sia stata versata su richiesta
del Comune interessato, devesi condividere il giudizio di irrilevanza della
stessa ricevuta ai fini decisionali. Ne consegue il rigetto del ricorso, senza obbligo di
statuizione sulle spese di giudizio, stante che l’intimato non ha svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 5.12.06 Depositato in Cancelleria il 1° marzo 2007
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