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Legislazione Ue 17/04/2007

Legislazione europea
Auto Ue, immatricolazione più facile

(Comunicazione Commissione 2007/C 68/04 – 24.4.2007)

 

La Commissione europea ha emanato una comunicazione il cui scopo principale è quello di dare una panoramica completa ed aggiornata sui principi del diritto CE, che disciplinano l’immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro diverso da quello d’acquisto ed il trasferimento dell’immatricolazione da uno Stato membro ad un altro, alla luce dei recenti progressi della legislazione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Questa iniziativa è stata pubblicata sul sito internet della Gazzetta Ufficiale Europea il 24 marzo 2007 ed è indirizzata soprattutto agli enti che omologano e immatricolano autoveicoli negli Stati membri, anche perchè la Commissione ha in programma di pubblicare una guida per i consumatori sullo stesso argomento. In questo documento si evidenzia come, negli ultimi anni e grazie alle nuove normative, sia divenuto più semplice per i cittadini europei acquistare o trasferire un autoveicolo in un altro Paese comunitario. Questo avviene soprattutto perché in primo luogo è stato creato un sistema unico di omologazione per tipo di veicolo CE, valido sia per gli autoveicoli, sia per i motocicli. In secondo luogo il mercato comune ha reso i vari operatori molto più competitivi, apportando differenze di prezzo dei mezzi talora considerevoli tra l’uno e l’altro Stato, in virtù del regolamento di esenzione per categoria sull’applicazione delle regole di concorrenza alle vendite e alla manutenzione degli autoveicoli. In terzo luogo, ciò accade a causa dell’introduzione di una carta di circolazione armonizzata per gli autoveicoli a livello comunitario, che facilita la libera circolazione dei veicoli in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolati oltre che la reimmissione in circolazione dei veicoli in precedenza immatricolati in un altro Stato membro. Pure la Commissione sottolinea come cittadini ed imprese esitino ancora ad acquistare un autoveicolo in un altro Stato membro, spaventati dallo spettro di macchinose pratiche burocratiche e di costi aggiuntivi da sborsarsi nel loro Paese d’origine. Tra l’altro, tale organismo mette l’accento sul fatto che le operazioni di trasferimento tra Stati membri sia ancora fonte di reclami, a causa soprattutto di complicate procedure di omologazione e di immatricolazione presenti nei vari Paesi, in barba alla semplificazione delle regole prevista dalle normative.
Tra i principi affermati in tale comunicazione della Commissione spicca quello secondo cui tutte le autovetture di serie omologate dal 1996, i motocicli omologati dal maggio 2003 ed i trattori omologati dal 2005 sono soggetti all’omologazione CE per tipo, la quale certifica che un certo tipo di veicolo risponde a tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di protezione dell’ambiente, decisi a livello europeo. L’omologazione CE per tipo, data in uno Stato membro, è valida in tutti gli altri Stati europei. Inoltre, secondo le norme europee di concorrenza, i costruttori sono obbligati a rilasciare tempestivamente i certificati di conformità CE, indipendentemente dalla destinazione e/o dall’origine del veicolo, quindi prescindendo dal fatto che il veicolo sia venduto a un consumatore in un altro Stato membro od acquistato da un commerciante presso un distributore di un altro Stato membro. Sempre la legislazione comunitaria non prevede che questo certificato di conformità rimanga con il veicolo dopo l’immatricolazione, perciò a seguito di quest’ultima, nella maggior parte degli Stati membri, esso viene trattenuto dalle autorità.
La Commissione precisa pure che non c’è bisogno che i veicoli nuovi omologati CE per tipo, accompagnati da un certificato di conformità valido, subiscano un’altra omologazione, se importati in un altro Stato membro, purché non siano stati modificati dopo avere lasciato la fabbrica del costruttore. In tal senso sono “vietate normative nazionali, secondo cui autoveicoli, muniti di un certificato di omologazione CE valido, non possono essere immatricolati se privi di un certificato nazionale attestante la loro conformità a requisiti nazionali, come ad esempio le emissioni dei gas di scarico”. Circa i veicoli usati, poi, nel documento viene precisato che debbono essere effettuati controlli tecnici per verificare il suo effettivo buono stato di manutenzione al momento dell’immatricolazione. La Corte di giustizia europea prevede, a tale proposito, che gli Stati membri possano imporre ad autoveicoli già immatricolati nello stesso od in un altro Stato membro il controllo tecnico prima dell’immatricolazione, “purché tale ispezione sia sempre necessaria per trasferire la proprietà di autoveicoli simili o per sostituire il titolare della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l’autoveicolo sia stato immatricolato nello stesso o in un altro Stato membro”. Infine, meritano un cenno le precisazioni in merito alle procedure per la prima immatricolazione di un veicolo, in particolare riguardo all’IVA. Circa questo aspetto, la Commissione ritiene che all’atto dell’immatricolazione gli Stati membri possano controllare se l’IVA sia stata regolarmente pagata, anche perché, quando un commerciante professionista in un altro Stato membro vende un autoveicolo, è obbligato a rilasciare una fattura. Vediamo come si considerano gli autoveicoli ai fini dell’IVA. Si può ritenere “nuovo” un autoveicolo ceduto entro i 6 mesi successivi alla data della prima ammissione alla circolazione, oppure se ha percorso non più di 6 000 km. In tal caso l’IVA dovrà essere pagata solo allo Stato membro in cui il veicolo è trasferito. Sono da ritenersi “non nuovi”, al contrario, i veicoli acquistati da un privato in un altro Stato membro e trasportati altrove in ambito comunitario. In tal caso si paga l’imposta all’origine. Se un commerciante, poi, ha acquistato il veicolo da un acquirente che, in particolare, non ha dedotto l’IVA inclusa nel prezzo d’acquisto del veicolo, verrà applicato il regime particolare previsto per i beni di seconda mano. Inoltre, la Commissione raccomanda agli automobilisti, durante il trasferimento di un veicolo da uno Stato comunitario all’altro per l’immatricolazione, di avere sempre con sé la «carta verde», per attestare la minima copertura assicurativa, e di stipulare una polizza provvisoria rilasciata da un assicuratore autorizzato a operare nello Stato d’origine del veicolo, benché una nuova norma (che gli Stati comunitari dovranno recepire entro il prossimo 11 giugno) preveda che, “se un veicolo è spedito da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro in cui si colloca il rischio viene considerato, per 30 giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, Stato membro di destinazione anche se il veicolo in questione non è stato in esso formalmente immatricolato”. Questo significa che l’assicurazione andrà fatta nel Paese di destinazione e permetterà a chi ha acquistato di godere della copertura assicurativa nel suo Stato di residenza, anche se il veicolo avrà ancora temporaneamente una targa straniera. Da ultimo la Commissione si occupa dei ricorsi, precisando che, oltre alle possibilità formali di ricorso a livello nazionale, i cittadini e le imprese possono cercare una soluzione ai problemi di omologazione o di immatricolazione degli autoveicoli tramite il sistema SOLVIT, che per altro è gratuito, nonché denunciare uno Stato membro rivolgendosi direttamente alla Commissione europea. (13 aprile 2007)

 

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle procedure per l’immatricolazione degli autoveicoli originari di un altro Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/C 68/04)

1. INTRODUZIONE

Acquistare, o trasferire, un autoveicolo in un altro Stato membro è oggi molto più facile di qualche anno fa, soprattutto grazie a tre importanti novità.

(a) I vari dispositivi nazionali di omologazione sono stati sostituiti dal Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE [1] (Whole Vehicle Type-Approval System — WVTA) che è obbligatorio applicare alla maggior parte degli autoveicoli e dei motocicli, rispettivamente da gennaio 1998 e da giugno 2003. Per essere commercializzati, i veicoli a motore appartenenti a queste categorie devono perciò conformarsi a tutte le direttive CE relative all’omologazione e gli Stati membri non possono vietare la vendita, l’immatricolazione o la circolazione di tali veicoli. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno attualmente studiando la proposta di una nuova "direttivaquadro" [2]. In seguito alla sua adozione, anche i veicoli commerciali (autobus e pullman, furgoni e autocarri) rientreranno nel Sistema generale di omologazione per tipo di veicolo CE. Un’omologazione CE per tipo, uniforme per l’intera Unione Europea, renderebbe più celeri e facili le immatricolazioni in tutti gli Stati membri.

(b) Il nuovo regolamento di esenzione [3] per categoria sull’applicazione delle regole di concorrenza alle vendite e alla manutenzione degli autoveicoli, ha ancora migliorato la possibilità dei consumatori europei di trarre beneficio dal mercato unico: ora essi possono approfittare delle differenze di prezzo tra i vari Stati membri. Per esempio, i consumatori possono ora ricorrere senza limiti ai servizi di intermediari o di appositi agenti per acquistare un autoveicolo dove convenga loro. I distributori possono operare al di fuori del loro territorio nazionale con maggior libertà e vendere veicoli a consumatori di altri Stati

membri ("vendite attive", diverse dalle "vendite passive" in cui sono i consumatori ad avvicinare il distributore).

(c) La Comunità europea (CE) ha introdotto una carta di circolazionearmonizzata per gli autoveicoli [4]. Essa è destinata a facilitare la libera circolazione dei veicoli in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolati nonché la reimmissione in circolazione dei veicoli in precedenza immatricolati in un altro Stato membro.

Ciononostante, cittadini e imprese continuano a esitare di fronte all’acquisto di un autoveicolo in un altro Stato membro perché temono di dover affrontare inutili pratiche burocratiche e costi supplementari nel loro paese d’origine. Inoltre, trasferire autoveicoli da uno Stato membro all’altro è ancora fonte di reclami, a causa soprattutto di complicate procedure di omologazione e di immatricolazione. Attualmente, quasi il 20 % dei casi d’infrazione in corso, nel campo degli articoli da 28 a 30 del trattato CE, e il 7 % dei casi SOLVIT riguardano l’immatricolazione di autoveicoli [5].

La presente comunicazione mira a fornire una panoramica completa e aggiornata sui principi del diritto CE che disciplinano l’immatricolazione dei veicoli a motore in uno Stato membro diverso da quello d’acquisto e il trasferimento dell’immatricolazione da uno Stato membro a un altro, alla luce dei recenti progressi della legislazione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Essa tuttavia non è un compendio dei 24.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 68/15 principi della legislazione comunitaria applicabile alle imposte di immatricolazione e di circolazione dei veicoli [6], attualmente disciplinate dagli articoli 25 o 90 del trattato CE [7].

La presente comunicazione sostituisce in tutti i suoi elementi la comunicazione della Commissione 96/C 143/04 [8]. Si noti tuttavia che la Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola ad avere l’autorità di pronunciarsi definitivamente sull’interpretazione del diritto comunitario.

La presente comunicazione riveste particolare interesse per gli enti che omologano e immatricolano autoveicoli negli Stati membri ed è destinata ad aiutarli ad applicare correttamente la legislazione comunitaria. La Commissione pubblicherà una guida per i consumatori che spiegherà le modalità di trasferimento e di immatricolazione dei veicoli all’interno dell’UE.

La Commissione, in ogni caso, continuerà a seguire con attenzione la corretta attuazione dei principi della normativa CE che disciplina l’immatricolazione e il trasferimento dei veicoli a motore.

2. TERMINOLOGIA

La presente comunicazione affronta la prima immatricolazione degli autoveicoli nonché quella degli autoveicoli nuovi o usati, già immatricolati in un altro Stato membro, ai fini della presente comunicazione:

Un "autoveicolo" è — qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, munito di almeno 4 ruote, capace di una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, e i suoi rimorchi, esclusi i veicoli che circolano su rotaie, i trattori agricoli e forestali, tutti i macchinarimobili e veicoli commerciali pesanti [9]; oppure — qualsiasi veicolo a motore a 2 o 3 ruote, gemellate o no, destinato a circolare su strada [10].

Un autoveicolo è "già immatricolato in un altro Stato membro" quando ha ottenuto l’autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

La presente comunicazione riguarda perciò sia gli autoveicoli soggetti a un’immatricolazione temporanea o di breve durata che quelli soggetti a un’immatricolazione professionale.

La durata del periodo durante il quale un veicolo è stato immatricolato in uno Stato membro, prima del suo trasferimento in un altro, è irrilevante.

3. IMMATRICOLAZIONE DI UN AUTOVEICOLO NELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA

3.1. Definizione di Stato membro di residenza ai fini dell’immatricolazione.

Secondo la Corte di giustizia, l’immatricolazione è il corollario naturale all’esercizio dei poteri fiscali nel campo degli autoveicoli. Essa agevola i controlli allo Stato membro di immatricolazione, e agli altri Stati membri, poiché prova il pagamento delle tasse sugli autoveicoli in tale Stato[11].

Ogni cittadino deve immatricolare il proprio veicolo nello Stato membro in cui risiede normalmente. L’articolo 7 della direttiva 83/182/CEE [12] e l’articolo 6 della direttiva 83/183/CEE [13] fissano regole precise per stabilire quale sia la residenza normale degli interessati che vivono in modo temporaneo o, rispettivamente, permanente in uno Stato membro diverso dal loro e in esso guidano. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia tuttavia, il criterio quantitativo cui si riferisce l’articolo (vivere più di 185 giorni l’anno in un determinato luogo) non è il criterio principale quando esistano altri fattori che modificano la situazione.

Secondo la Corte di giustizia, se una persona ha dei legami, personali e professionali in due Stati membri, la sua residenza normale, stabilita nell’ambito una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti, è quella in cui si trova il centro permanente degli interessi di tale persona; se la valutazione globale non permette tale individuazione, va data preminenza ai legamipersonali [14].

3.2. Le varie fasi dell’immatricolazione di un veicolo.

La legislazione nazionale attualmente in vigore negli Stati membri prevede 3 fasi (al massimo) per immatricolare un autoveicolo nello Stato membro ricevente:

— l’omologazione delle caratteristiche tecniche dell’autoveicolo, che in molti casi sarà l’omologazione CE per tipo. Alcuni tipi di autoveicoli sono però ancora soggetti a procedure d’omologazione nazionali.

— il controllo tecnico dei veicoli usati che, al fine di salvaguardare la salute e la vita delle persone, verifica se lo stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell’immatricolazione è effettivamente buono;

— l’immatricolazione dell’autoveicolo, cioè l’autorizzazione amministrativa a circolare su strada, comportante la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

3.3. L’omologazione delle caratteristiche tecniche dell’autoveicolo.

3.3.1. Omologazione CE per tipo

In genere, tutte le autovetture prodotte in serie omologate dal 1996, i motocicli omologati dal maggio 2003 e i trattori omologati dal 2005, sono soggetti all’omologazione CE per tipo. Con tale procedura uno Stato membro certifica che un certo tipo di veicolo risponde a tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di protezione dell’ambiente, decisi a livello europeo. L’omologazione CE per tipo è valida in tutti gli Stati membri.

Quando il costruttore dell’autoveicolo presenta, ai sensi della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE alla competente autorità di uno Stato membro, che la rilascerà se il veicolo soddisfa tutti i requisiti delle pertinenti direttive [15], l’autorità di omologazione di tale Stato membro invia alle autorità omonime degli altri Stati membri copia del certificato di omologazione del veicolo per ogni tipo di veicolo da essa omologato o la cui omologazione essa abbia rifiutato o ritirato.

Il costruttore, in quanto titolare dell’omologazione CE, rilascia un certificato di conformità CE indicante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato. Il certificato di conformità CE accompagnerà ogni nuovo veicolo munito dell’omologazione CE per tipo. Inoltre, secondo le norme europee di concorrenza, i costruttori devono rilasciare i certificati di conformità CE in modo tempestivo, non discriminatorio e indipendente dalla destinazione e/o dall’origine del veicolo (a prescindere cioè dal fatto che il veicolo sia venduto a un consumatore in un altro Stato membro o acquistato dal commerciante presso un distributore di un altro Stato membro).

Gli Stati membri possono immatricolare e permettere la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi muniti di omologazione CE per motivi attinenti alla loro fabbricazione e funzionamento, solo se accompagnati da un certificato di conformità CE valido.

La legislazione europea non richiede che il certificato di conformità rimanga con il veicolo dopo l’immatricolazione.

Una volta immatricolato il veicolo, nella maggior parte degli Stati membri, il certificato di conformità CE viene trattenuto dalle autorità.

Le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi muniti di omologazione CE per tipo, accompagnati da un certificato di conformità valido, non devono subire una nuova omologazione o soddisfare requisiti tecnici supplementari attinenti alla loro costruzione e funzionamento purché, ovviamente, non siano stati modificati dopo avere lasciato la fabbrica del costruttore. Sono perciò vietate normative nazionali, secondo cui autoveicoli, muniti di un certificato di omologazione CE valido, non possono essere immatricolati se privi di un certificato nazionale attestante la loro conformità a requisiti nazionali, come ad esempio leemissioni dei gas di scarico [16].

3.3.2. Omologazione nazionale

Secondo la vigente legislazione comunitaria, le seguenti categorie di autoveicoli sono prive dell’omologazione CE per tipo:

— veicoli commerciali (autobus, pullman, furgoni e autocarri) e loro rimorchi;

— veicoli fabbricati in piccola serie;

— veicoli omologati su base individuale.

Prima di essere immatricolato, un autoveicolo nuovo privo di omologazione CE può essere soggetto all’omologazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’omologazione nazionale darà luogo a un certificato di conformità nazionale che servirà, tra l’altro, all’immatricolazione dell’autoveicolo.

L’omologazione nazionale può essere per tipo o singola:

— l’omologazione nazionale per tipo, e per tipo in piccola serie, sono destinate a garantire la conformità del tipo di veicolo ai relativi requisiti tecnici nazionali. Essa dà luogo a un certificato nazionale di conformità del tipo, rilasciato dal costruttore, attestante che il veicolo è stato fabbricato conformemente al tipo di veicolo omologato.

— l’omologazione nazionale singola certifica la conformità di un particolare veicolo (unico o no) ai pertinenti requisiti nazionali. Questa procedura si applica soprattutto a veicoli importati singolarmente da paesi terzi, che non soddisfanno i requisiti d’omologazione europei, e a veicoli unici.

Le procedure di omologazione nazionale, per tipo e singola, per autoveicoli da usare o da immatricolare per la prima volta nell’UE, non rientrano normalmente nel campo d’applicazione della legislazione CE.

Le procedure d’omologazione nazionale per autoveicoli già muniti di omologazione nazionale di un altro Stato membro e per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, devono però rispettare gli articoli 28 e 30 del trattato CE. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’esistenza di siffatte procedure nazionali non è, in quanto tale, necessariamente contraria ai suddetti articoli.

Ma, queste omologazioni devono soddisfare almeno le seguenti condizioni procedurali per soddisfare gli articoli 28 e 30 del trattato CE [17]:

(a) Le procedure d’omologazione nazionale devono, in ogni caso, fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare che sia usata in modo arbitrario.

(b) Tali procedure non devono ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Le autorità nazionali non possono perciò chiedere prove tecniche quando siano state già effettuate in un altro Stato membro e i loro risultati siano noti alle autorità o possano essere messi a loro disposizione, appena ne facciano richiesta. Ciò richiede un approccio attivo da parte dell’ente nazionale cui viene inoltrata la domanda d’omologazione di un autoveicolo o di riconoscimento, in tale contesto, dell’equipollenza di un certificato d’omologazione rilasciato dall’ente omologante di un altro Stato membro. Anche quest’ultimo ente deve eventualmente adottare un approccio attivo e, in proposito, spetta agli Stati membri far sìche gli enti omologanti competenti collaborino tra loro [18] e snelliscano le procedure necessarie ad accedere al mercato nazionale dello Stato membro importatore.

(c) La procedura deve poter essere effettuata in modo spedito, deve potersi concludere in tempi ragionevoli e un suo eventuale esito negativo deve poter essere impugnato in tribunale. Essa deve essere esplicitamente prevista in un atto normativo generale, vincolante per le autorità nazionali. Una procedura di omologazione nazionale è inoltre contraria ai principi della libera circolazione dei beni se la sua durata ed eventuali costi sproporzionati trattengono il proprietario dell’autoveicolo dal chiedere l’omologazione di quest’ultimo.

I requisiti tecnici dello Stato membro ricevente non devono prescrivere modifiche superflue dell’autoveicolo.

Il fatto di essere già stato immatricolato in un altro Stato membro significa che, per le autorità competenti di quest’ultimo, l’autoveicolo risponde ai requisiti vigenti in tale Stato. Le autorità nazionali competenti possono rifiutare l’omologazione di un autoveicolo già omologato in un altro Stato membro, immatricolato o no che fosse, solo se l’autoveicolo rappresenta un pericolo effettivo per la sanità pubblica.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri devono attenersi, nell’esercizio dei loro poteri discrezionali a tutela della sanità pubblica, al principio di proporzionalità. A tal fine, essi si limiteranno a quanto effettivamente necessario per salvaguardare la sanità pubblica o per soddisfare esigenze inderogabili, per esempio, di sicurezza stradale, purché proporzionato all’obiettivo così perseguito, che non avrebbe potuto essere ottenuto da misure meno restrittive di commercio intracomunitario [19]. Poiché l’articolo 30 del trattato CE prevede un’eccezione alla regola della libera circolazione dei beni all’interno della Comunità, che va rigorosamenteinterpretata [20], spetta in ogni caso alle autorità nazionali, che la invocano, dimostrare la necessità di applicare norme proprie per tutelare efficacemente gli interessi di cui all’articolo 30 del trattato CE e, in particolare, il rischio reale, per la salute umana o la sicurezza stradale, che l’omologazione dell’autoveicolo in questione comporta.

Non è sufficiente sostenere che un veicolo, solo perché omologato secondo norme di un altro Stato membro e dotato forse (ma non necessariamente) di caratteristiche tecniche diverse da quelle prescritte dalla legge dello Stato membro di destinazione o da quelle dell’omologazione equivalente in tale Stato, costituisca un rischio serio per la vita e la salute umana o per l’ambiente.

In pratica, le autorità competenti dello Stato membro ricevente devono procedere nel modo che segue:

(a) innanzitutto, valutare, alla luce delle norme tecniche in vigore nello Stato membro ricevente, le caratteristiche tecniche dell’autoveicolo già omologato e immatricolato in un altro Stato membro. Ciò deve avvenire non in base alle norme in vigore al momento di tale valutazione, ma in base a quelle in vigore (nello Stato membro ricevente) al momento dell’omologazione nello Stato membro d’origine.

(b) devono tener conto delle prove e dei certificati [21] rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal costruttore. Si possono imporre prove supplementari solo se necessarie per fornire alle autorità competenti informazioni altrimenti irreperibili sui certificati.

(c) stabiliscono così sotto quale profilo il veicolo a motore non risponda alle norme tecniche applicabili nello Stato membro ricevente al momento della prima omologazione del veicolo nell’UE.

(d) applicano poi solo norme tecniche nazionali proporzionate, alla luce di uno dei motivi inderogabili riconosciuti dalla Corte come requisiti obbligatori o citate nell’articolo 30 del trattato CE. Si noti che l’applicazione al veicolo a motore specifico di norme tecniche nazionali sproporzionate viola il diritto comunitario che, in ogni caso, prevale sulla legislazione nazionale.

3.4. Controllo tecnico dei veicoli usati

L’obiettivo del controllo tecnico è quello di verificare l’effettivo buono stato di manutenzione di un determinato autoveicolo al momento dell’immatricolazione. Il fatto che un autoveicolo sia stato usato e abbia circolato dopo l’ultimo controllo tecnico può giustificare il controllo tecnico all’atto dell’immatricolazione in un altro Stato membro.

 

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [22], gli Stati membri possono perciò imporre ad autoveicoli già immatricolati nello stesso o in un altro Stato membro il controllo tecnico prima dell’immatricolazione, purché tale ispezione sia sempre necessaria per trasferire la proprietà di autoveicoli simili o per sostituire il titolare della carta di circolazione, indipendentemente dal fatto che l’autoveicolo sia stato immatricolato nello stesso o in un altro Stato membro. Il controllo tecnico prima dell’immatricolazione deve soddisfare almeno le stesse condizioni procedurali dell’omologazione delle caratteristiche tecniche dell’autoveicolo, e cioè:

(a) deve fondarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere la discrezionalità delle autorità nazionali e da evitare un suo uso arbitrario.

(b) Il controllo tecnico non deve ripetere controlli già effettuati nel contesto di altre procedure, nello stesso Stato membro o in un altro. Quando un veicolo ha subito il controllo tecnico in uno Stato membro, il principio d’equivalenza e di riconoscimento reciproco di cui all’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 96/96/CE del Consiglio [23]impone a tutti gli altri Stati membri di riconoscere il certificato rilasciato in tale occasione; essi possono però esigere le prove supplementari di solito effettuate per le immatricolazioni sul loro territorio, se non risultano dal suddettocertificato [24].

(c) La Commissione ritiene che la procedura del controllo tecnico deve poter essere effettuata in modo spedito e concludersi in tempi ragionevoli. Un controllo tecnico sui veicoli importati effettuato solo presso siti specifici, all’uopo separatamente designati, può costituire un ostacolo al commercio tra Stati membri.

3.5. L’immatricolazione dell’autoveicolo

Immatricolandolo, lo Stato membro ammette l’autoveicolo alla circolazione stradale, il che comporta la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione.

3.5.1. Prima immatricolazione degli autoveicoli

Per gli autoveicoli nuovi muniti di omologazione CE, acquistati in un altro Stato membro, lo Stato membro d’immatricolazione deve esigere, oltre ai dati personali specifici della persona o dell’ente che chiede l’immatricolazionenell’ambito del codice comunitario armonizzato C [25], il certificato diconformità CE [26].

Per i veicoli privi di omologazione CE, lo Stato membro può chiedere di esibire la pertinente omologazione nazionale o i singoli certificati nazionali di omologazione (v. sezione 3.3.2).

La Commissione ritiene che al momento dell’immatricolazione gli Stati membri possano controllare se l’IVA sia stata correttamente pagata.

Quando un commerciante professionista in un altro Stato membro vende un autoveicolo, deve rilasciare una fattura. Ai fini dell’IVA, esistono due possibilità:

(a) L’autoveicolo è "nuovo" se ceduto entro i 6 mesi successivi alla data della prima ammissione alla circolazione oppure se ha percorso non più di 6 000 km. L’IVA sarà dovuta nello Stato membro verso il quale il veicolo viene trasferito, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[27] ("Direttiva IVA"). La cessione di mezzi di trasporto nuovi è esente nello Stato membro d’origine in cui ha sede il commerciante (articolo 138, paragrafo 2, lettera a) della direttiva IVA). Secondo questa disposizione, per ottenere l’esenzione, si accerterà che il venditore o il cliente, o terzi in loro vece, spediscano o trasportino al cliente il nuovo mezzo di trasporto, a una destinazione fuori dello Stato membro d’origine ma all’interno della Comunità.

(b) L’autoveicolo non è "nuovo": se un privato acquista l’autoveicolo in un altro Stato membro e lo trasporta (o lo fa trasportare), l’acquisto avviene all’aliquota IVA dell’imposta al punto di vendita, cioè paga l’imposta all’origine. L’IVA sarà versata nello Stato membro in cui ha sede il commerciante. Se questi ha acquistato il veicolo da un acquirente che, in particolare, non ha dedotto l’IVA inclusa nel prezzo d’acquisto del veicolo, si applicherà il regime particolare per i beni di seconda mano ("regime del margine" — articolo 312 e succ. della direttiva IVA).

Se una persona fisica vende il suo autoveicolo, ai fini dell’IVA le possibilità sono:

(a) "veicolo nuovo" (per la definizione di veicolo nuovo, v. punto (a) precedente). In tal caso l’IVA sarà versata nello Stato membro verso cui viene trasferito il veicolo (articolo 2 della direttiva IVA). Per evitare le doppia tassazione, la persona fisica che ha venduto il "veicolo nuovo" può dedurre o essere rimborsato dell’IVA inclusa nel prezzo d’acquisto nello Stato membro d’origine, per un importo non superiore all’IVA che dovrebbe versare se la cessione fosse stata tassata nello Stato membro d’origine (articolo 172 della direttiva IVA).

(b) Veicolo "non nuovo". La transazione non rientra nel campo d’applicazione dell’IVA. L’IVA non va versata.

La Commissione ritiene che, al momento dell’immatricolazione, le autorità nazionali possano anche chiedere un attestato della copertura assicurativa.

3.5.2. Autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro

Per gli autoveicoli già immatricolati in un altro Stato membro, lo Stato membro di immatricolazione può solo chiedere la presentazione dei seguenti documenti:

(a) l’originale o una copia della carta di circolazione non armonizzata rilasciata in un altro Stato membro: molti veicoli immatricolati prima del 2004 sono ancora muniti della carta di circolazione non armonizzata.

Per il diritto comunitario non esiste l’obbligo di sottoporre alle autorità nazionali d’immatricolazione dello Stato membro di destinazione l’originale o la copia di tale certificato, rilasciato in un altro Stato membro. La Commissione ritiene invece che la legge nazionale, per evitare controlli amministrativi doppi o ridurre il traffico di veicoli rubati, può obbligare l’acquirente a presentare copia della carta di circolazione rilasciata nello Stato membro d’origine prima di immatricolare l’autoveicolo.

(b) La carta di circolazione armonizzata: La carta di circolazione armonizzata rilasciata da uno Stato membro, deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione del veicolo in un altro Statomembro [28]. L’acquirente di un autoveicolo munito della carta di circolazione armonizzata, avrà ricevuto la parte I della precedente carta di circolazione e la parte II, se è stata rilasciata. La parte I della precedente carta di circolazione e la Parte II (se rilasciata) vanno trasmesse alle autorità d’immatricolazione dello Stato membro di destinazione affinché queste possano ritirare la/le parte/i della precedente carta di circolazione. Entro 2 mesi, esse informeranno del ritiro della carta le autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata. Esse restituiranno inoltre a tali autorità la carta che hanno ritirato se queste lo chiedono entro 6 mesi dal ritiro. Se la carta dicircolazione si compone delle parti I e II [29] ma manca la parte II, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono, in casi eccezionali, reimmatricolare il veicolo ma solo dopo aver ottenuto la conferma, scritta o elettronica, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in

precedenza, che il richiedente ha diritto a reimmatricolare il veicolo inun altro Stato membro [30].

(c) il certificato di conformità CE o nazionale:

— Le autorità nazionali non possono chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione precedente del veicolo è del tutto conforme al modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Secondo l’articolo 4 della direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro deve essere riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini della reimmatricolazione dell’autoveicolo in uno di tali Stati.

— Le autorità nazionali possono però chiedere il certificato di conformità CE per i veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, se la carta di circolazione non armonizzata dell’altro Stato membro non permette loro di identificare l’autoveicolo con sufficiente precisione.

— Se l’autoveicolo non è munito di nessun certificato di conformità CE, le autorità nazionali possono chiedere un certificato di conformità nazionale;

(d) l’attestato dell’avvenuto pagamento dell’IVA, se il veicolo è nuovo ai fini dell’IVA (v. sezione 3.5.1.);

(e) un certificato di assicurazione;

(f) un certificato dell’avvenuto controllo tecnico, se il controllo tecnico è obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni degli autoveicoli già immatricolati nello stesso o, rispettivamente, in un altro Stato membro.

4. TRASFERIMENTO DI UN AUTOVEICOLO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Un autoveicolo può ovviamente essere messo su un rimorchio o su un autocarro e trasportato in un altro Stato membro. In altri casi sarà il proprietario, o chi per lui, a guidarlo verso lo Stato membro di destinazione.

Come regola generale, per la maggior parte degli Stati membri, un autoveicolo non può circolare senza una targa con un numero di matricola. Normalmente, l’autoveicolo in circolazione ha le targhe dello Stato membro d’origine o quelle dello Stato membro di destinazione.

È inoltre obbligatorio coprire la responsabilità civile con un’assicurazione [31] ed è perciò consigliabile che gli automobilisti, quando usano il veicolo, abbiano con loro la "carta verde", cioè il certificatointernazionale di assicurazione [32]. In seguito alla firma dell’AccordoMultilaterale [33] da parte di tutti gli Stati membri (nonché di Andorra, Croazia, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera), la targa di immatricolazione del veicolo equivale comunque a un certificato d’assicurazione. Ciò permette gli autoveicoli muniti di una targa di immatricolazione di uno di questi paesi di circolare liberamente nell’area da essi coperta, senza la necessità di controllare alle frontiere la presenza dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore.

Esistono 2 modi legali di guidare un autoveicolo nello Stato membro di destinazione: si applica al veicolo o una targa d’immatricolazione professionale o una targa temporanea.

4.1. Applicazione di una targa d’immatricolazione professionale

Nella maggior parte degli Stati membri esistono regimi d’immatricolazione professionale per permettere ai rivenditori al dettaglio di far circolare autoveicoli sulle strade pubbliche per brevi periodi senza obbligarli a un’immatricolazione formale. I regimi d’immatricolazione professionale sono riservati a costruttori, assemblatori, distributori e commercianti per gli autoveicoli che possiedono.

La maggior parte degli Stati membri non rilascia carte di circolazione professionali in quanto tali, comprendenti l’identificazione dell’autoveicolo. Essi rilasciano di solito un altro tipo di documento che collega le targhe al loro titolare, e/o chiedono al titolare di tenere un registro dei viaggi effettuati con la targa.

L’articolo 35, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione di Vienna sullacircolazione stradale [34] precisa che le Parti contraenti non possono proibire il movimento di autoveicoli immatricolati da un’altra parte contraente, se il conducente è munito di una carta di circolazione. Le Parti contraenti devono anche riconoscere le carte di circolazione rilasciate da altre Parti contraenti conformemente alla convenzione. Non esistono comunque disposizioni della Convenzione che impongano, o permettano, alle Parti contraenti di proibire la libera circolazione dei veicoli non conformi alla convenzione.

Data la libertà di transito dei beni all’interno della Comunità [35], il movimento intracomunitario di autoveicoli muniti di un numero di targa professionale rilasciato in un altro Stato membro è disciplinato dal trattatoCE [36], in particolare dall’articolo 28. Le possibili restrizioni devono essere giustificate ai sensi dell’articolo 30 CE o con uno dei requisiti obbligatori accettati dalla Corte di Giustizia.

Ai veicoli muniti di targhe professionali si applica di solito anche il principio che ogni Stato membro deve far sì che la responsabilità civile per i veicoli normalmente stazionati nel suo territorio sia coperta da assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono stabiliti dalle misure a tal fine adottate. Gli Stati membri possono però escludere da tale obbligo i veicoli muniti di targhe professionali (derogare cioè dalla suddetta disposizione), se le targhe rientrano in un elenco stilato dallo Stato membro interessato e inviato agli altri Stati membri e alla Commissione. In tal caso, gli altri Stati membri hanno il diritto di chiedere che la persona responsabile del veicolo in questione sia munita di una carta verde valida o stipuli un contratto assicurativo alla frontiera tale da soddisfare i requisiti delloStato membro interessato [37]. Tuttavia, una nuova modifica apportata alla direttiva 72/166/CEE dalla 5a direttiva "assicurazione autoveicoli"2005/14/CE [38] afferma che i veicoli esenti dall’obbligo assicurativo per la targa speciale di cui sono muniti vanno trattati come veicoli non assicurati. Le vittime di infortuni causati da tali veicoli possono chiedere di essere risarcite all’organismo di indennizzo del paese in cui è avvenuto l’infortunio. Tale organismo dovrà poi rivalersi sul fondo di garanzia del paese in cui il veicolo è di solito stazionato.

4.2. Autoveicoli muniti di una targa temporanea

Molti Stati membri si sono dotati di un sistema d’immatricolazione temporanea che permette la circolazione dell’autoveicolo per un breve periodo prima di ottenere l’immatricolazione definitiva o prima di lasciare il territorio. L’immatricolazione temporanea avviene di solito nello Stato membro d’origine del veicolo. La Commissione ritiene tuttavia che, in base al principio generale della libertà di transito dei beni e alla direttiva sui documenti d’immatricolazione dei veicoli, lo Stato membro d’origine debba anche accettare l’uso — sul proprio territorio — di targhe e di certificati temporanei rilasciati dallo Stato membro di destinazione.

Per l’immatricolazione temporanea:

— Gli Stati membri possono rilasciare una carta di circolazione temporanea che non differisca o si discosti poco dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. In tal caso, se il conducente è munito della parte I della carta di circolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [39], gli altri Stati membri devono riconoscere la carta di circolazione temporanea rilasciata da uno Stato membro per l’identificazione del veicolo nel traffico internazionale.

— Altrimenti, la carta di circolazione temporanea può essere sostanzialmente diversa dal modello di cui alla direttiva 1999/37/CE. Gli altri Stati membri sono tenuti in generale a riconoscere tale carta ai sensi degli articoli 28 e 30 del trattato CE.

La libera circolazione dell’autoveicolo, munito di targa e di carta di circolazione temporanei, può essere vietata solo per ragioni di sicurezza stradale (come: capacità di guida del conducente, sua conformità alle norme locali del codice della strada o conformità dei veicolo al controllo tecnico), per il fondato sospetto che il veicolo sia stato rubato o per ragionevoli dubbi delle autorità di controllo sulla validità del documento.

Si raccomanda inoltre agli automobilisti di portare con sé la "carta verde" che conferma la copertura assicurativa almeno al livello minimo obbligatorio imposto dalle leggi del paese visitato. Durante il viaggio, e fino alla sua immatricolazione definitiva nello Stato membro di destinazione, il veicolo deve essere coperto da una polizza d’assicurazione rilasciata da un assicuratore autorizzato a operare nello Stato d’origine del veicolo. Tuttavia, una nuovanorma [40], che gli Stati membri dovranno recepire entro l’11 giugno 2007, precisa che, se un veicolo è spedito da uno Stato membro a un altro, lo Stato membro in cui si colloca il rischio viene considerato, per 30 giorni dall’accettazione della consegna da parte dell’acquirente, Stato membro di destinazione anche se il veicolo in questione non è stato in esso formalmente immatricolato. Ciò consente all’acquirente del veicolo di ottenere la copertura assicurativa nel suo Stato membro di residenza anche se il veicolo è ancora munito di targa straniera (targa temporanea del paese d’origine). In pratica, ciò significa che l’assicurazione va stipulata nel paese di destinazione. Tale assicurazione può essere offerta da imprese d’assicurazione, stabilite nello Stato membro di destinazione o in altri Stati membri, che forniscano servizi nello Stato membro di destinazione grazie alla libera prestazione di servizi o alla libertà di stabilimento.

5. RICORSI

Qualsiasi decisione delle autorità nazionali che rifiuti l’omologazione per tipo dell’autoveicolo o la sua immatric

Martedì, 17 Aprile 2007
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