Nel
caso in cui un lavoratore dipendente venga ferito in un sinistro stradale (o in
qualsiasi altro frangente) il suo datore di lavoro non può chiedere
all’investitore/feritore il risarcimento del danno consistente nella perdita
delle prestazioni lavorative del dipendente, trattandosi di danno solo mediato
e indiretto rispetto alla lesione dell’integrità fisica del dipendente, non
risarcibile, dunque, per la disposizione normativa di cui all’art. 1223 c.c. (Altalex,
16 aprile 2007. Si ringrazia per la segnalazione il Dott. Felice Lima) Tribunale di Catania In
nome del Popolo Italiano Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente SENTENZA nella
causa civile iscritta al n. 7492/00 R.G., promossa
da Ministero
della Difesa, nella persona del Ministro in carica, dom. in Catania, via
Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato, che lo rappr. e dif. per legge; - Attore contro J.
s.p.a., con sede in Roma, via Massimi n. 158, p.i. 00885741009, nella persona
del legale rappr. dr Sabino Di Muro, dom. in Catania, via M.R. Imbriani n. 222,
presso lo studio dell’avv. Salvatore Barresi, che la rappr. e dif. per mandato
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 29.6.2005,
depositata il 19.9.2005; Convenuta e
contro PXXXXX
Cxxx, nato a Noto il xxxxxxxxxxxx, res. in Floridia, via xxxxxxxxxxx, c.f.
xxxxxxxx; - Convenuto contumace posta
in decisione all’esito dell’udienza del 20 dicembre 2006, sulle conclusioni
precisate come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con
atto di citazione notificato il 2 e il 5.12.2000, il Ministero della Difesa
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale PXXXXX Cxxx e la J. s.p.a.,
deducendo: Fatto In data 23 marzo 1997, il tenente colonnello Fxxxx MXXXX, dipendente
dell’Amministrazione Statale di cui in epigrafe, rimaneva vittima di un
sinistro stradale causato dal sig. Cxxx PXXXXX, odierno convenuto. Il suddetto sinistro, più in particolare, si verificava nei pressi di
Necropoli Grotticelle – Siracusa: il sig. PXXXXX, infatti, alla guida della
vettura Fiat Uno targata xxxxxxxx assicurata con la compagnia di assicurazioni
J., investiva il tenente colonnello il quale camminava a piedi. L’Amministrazione dello Stato, ovviamente, ha tentato di ottenere il
risarcimento dei danni cagionati alla propria sfera giuridica in via
extragiudiziaria (danni che, come si vedrà, sono piuttosto consistenti e
derivano dalla corresponsione “a vuoto” degli emolumenti al dipendente assente
dal servizio); tuttavia, nessun cenno di riscontro è pervenuto dalle
controparti, con la conseguenza che l’Avvocatura dello Stato è oggi costretta a
instaurare la presente azione giudiziaria, che si fonda sulle seguenti ragioni
in Diritto L’art. 2054 del codice civile pone, com’è ampiamente noto, la
presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo senza guida di
rotaie. La
J. s.p.a. si costituiva in giudizio, deducendo: «La concludente, come sopra rappresentata, si costituisce in giudizio,
contestando le domande attrici, delle quali chiede il rigetto, stante la loro
infondatezza, e deduce che con l’atto introduttivo del presente procedimento,
il Ministero della Difesa ha convenuto avanti questo Tribunale, sia essa
concludente, che l’assicurato di quest’ultima, PXXXXX Cxxx, proponendo nei loro
confronti, in via di rivalsa, una domanda giudiziale, con la quale ha chiesto
il risarcimento dei danni subiti dal Ministero predetto, a causa delle lesioni
riportate dal Ten. Col. Fxxxx MXXXX, in conseguenza del sinistro stradale
verificatosi in Siracusa – via Necropoli Grotticelle, il 23 marzo 1997, e che,
secondo l’assunto attoreo si sarebbe verificato per colpa del PXXXXX Cxxx, che
era alla guida dell’autovettura Fiat Uno targata XXXXXXXXX, coperta di garanzia
assicurativa con la concludente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1
________ Va
dichiarata la contumacia del convenuto PXXXXX Cxxx, che, come si è detto,
benché ritualmente chiamato in giudizio, non ha provveduto a costituirvisi. 2
________ L’Avvocatura
dello Stato non si fa carico di indicare il fondamento giuridico della pretesa
risarcitoria dedotta in giudizio. 3
________ Scrivono
le Sezioni Unite: La operatività di siffatti principi è stata invece contestata dalla
sentenza n. 6008/1980 la quale ha osservato: a) che non è applicabile il principio della sostituibilità o meno
della prestazione mancata perché il caso di invalidità temporanea è diverso da
quello della morte del dipendente, esaminato nella sentenza 174/1971, in cui si
era estinto il rapporto ed il creditore (nella specie società di calcio) reclamava
le spese erogate ed i guadagni perduti per effetto della mancata prestazione
del dipendente (calciatore); L’indagine, resa necessaria dalle divergenti argomentazioni testé
riportate, si incentra essenzialmente nello stabilire se ed entro quali limiti
il pregiudizio lamentato dal datore di lavoro sia configurabile come danno
ingiusto e come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del terzo. 4
________ Così
ricostruita l’intera questione, vanno individuati i punti critici della motivazione
delle Sezioni Unite. A)
che «sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la
ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo,
determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore, comporta per il
datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa
lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto,
che viene così pagata a vuoto»; Ora
appare evidente che le affermazioni sopra riportate sub A) e C) non hanno
niente a che vedere con il tema della individuazione delle conseguenze «immediate
e dirette» dell’illecito, operando una confusione fra questo tema e (sub A)
quello del nesso di causalità e (sub C) quello (di cui si dirà appresso) del
rilievo e della portata delle norme che impongono al datore di lavoro di pagare
la retribuzione del lavoratore anche quando questo è impedito al lavoro da una
malattia; mentre quelle sopra riportate sub B) costituiscono, come si è
anticipato, un evidente e inaccettabile paralogismo. Infatti:
1.
per un verso, non c’è niente di «aprioristico» nel prendere atto del
fatto che «l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite
della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica»; non
si tratta, infatti, di alcun pre-giudizio, ma di un giudizio, che è
necessario fare per rispettare il precetto di cui al combinato disposto degli
artt. 1223 e 2056 c.c.; 5
________ Conseguenza
di questo – logicamente primo e più grave – paralogismo è il secondo
paralogismo, consistente nell’affermazione secondo la quale «in linea
generale l’ingiustizia del danno – intesa nella duplice eccezione di danno
prodotto non iure (e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso)
e contra ius (in quanto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come
diritto) – non può essere negata stante la già affermata tutela dei diritti
relativi». 6
________ E
si arriva, così, al terzo paralogismo, consistente nell’affermare che,
disattendendo l’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, «si opererebbe
peraltro – attraverso un’interpretazione estremamente rigorosa del criterio
dell’immediatezza – un’arbitraria scissione tra l’elemento della mancanza della
prestazione e quello del pagamento della retribuzione, nel senso di considerare
il primo causato dal fatto del terzo e il secondo dalla legge del rapporto, la
cui struttura va unitariamente considerata». 1.
quella che qui si difende in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite non
è in alcun modo un’interpretazione «estremamente rigorosa» del criterio
dell’immediatezza, ma l’unica, la più semplice e naturale (e, per di più,
logicamente ineludibile) interpretazione possibile. Né d’altra parte, la
motivazione della sentenza che qui si critica chiarisce in alcun modo né perché
l’interpretazione qui proposta sarebbe «estremamente rigorosa» né quale
potrebbe essere una interpretazione meno rigorosa. E ciò senza dire che neppure
si capisce né perché l’attributo di «particolarmente rigorosa» dovrebbe
essere una qualificazione negativa e addirittura illegittima di una
interpretazione né dove si fondi l’assunto che le interpretazioni dei precetti
legislativi (quale certamente è quello di cui all’art. 1223 c.c.) per essere
legittime dovrebbero essere «non» particolarmente rigorose; 7
________ D’altra
parte, benché sia vero che addurre inconvenienti non è un buon argomento e,
soprattutto, non è un modo elegante di motivare i propri giudizi, non ci si può
esimere dall’osservare che, se fosse vero ciò che affermano le Sezioni Unite e
se il loro indirizzo potesse essere condiviso, si dovrebbero ritenere
logicamente inevitabili i seguenti paradossi:----- 8
________ Nella
sentenza delle Sezioni Unite si fa riferimento, come esempio di risarcimento
della lesione del credito per l’uccisione del debitore, al fatto che «già in
passato era stata riconosciuta la risarcibilità del danno subito dai familiari
per l’uccisione di chi provvedeva al loro mantenimento». 9
________ In
definitiva, è evidente che, come espressamente e paradossalmente ammesso nella
stessa sentenza delle Sezioni Unite sopra riportata, in casi come quello qui in
discussione, «l’evento lesivo attinge il diritto del creditore [solo]
per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità
fisica» e, dunque, in maniera solo indiretta e mediata. 9
________ Va
sottolineato, poi, come, per un verso, l’art. 1223 c.c. sia particolarmente
incisivo nel porre il limite in questione all’estensione del
risarcimento dovuto. Il legislatore ha sentito il bisogno, infatti, di
ricorrere a una endiadi – «immediato e diretto» – evidentemente perché
restasse chiaro e indubitabile che si voleva porre un limite forte. 10
________ L’ineludibile
applicazione del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. al caso di
specie comporta il rigetto delle domande proposte dal Ministero odierno attore.
11
________ Mercoledì, 18 Aprile 2007 email
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