Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Sinistro e risarcimento al datore del danno da mancata prestazione lavorativa

(Tribunale Catania, sez. V civile, sentenza 10.04.2007 n° 1403)

Nel caso in cui un lavoratore dipendente venga ferito in un sinistro stradale (o in qualsiasi altro frangente) il suo datore di lavoro non può chiedere all’investitore/feritore il risarcimento del danno consistente nella perdita delle prestazioni lavorative del dipendente, trattandosi di danno solo mediato e indiretto rispetto alla lesione dell’integrità fisica del dipendente, non risarcibile, dunque, per la disposizione normativa di cui all’art. 1223 c.c.
Lo ha stabilito il Tributale di Catania, con la sentenza n. 1403 del 10 aprile 2007, rigettando la domanda avanzata dal Ministero della Difesa contro il responsabile di un sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla corresponsione “a vuoto” degli emolumenti del proprio dipendente assente dal servizio, poichè vittima del sinistro stesso.

(Altalex, 16 aprile 2007. Si ringrazia per la segnalazione il Dott. Felice Lima)

Tribunale di Catania
Sezione Quinta Civile
Sentenza 10 aprile 2007, n. 1403

In nome del Popolo Italiano
Il giudice Felice Lima
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7492/00 R.G.,

promossa da

Ministero della Difesa, nella persona del Ministro in carica, dom. in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappr. e dif. per legge; - Attore

contro

J. s.p.a., con sede in Roma, via Massimi n. 158, p.i. 00885741009, nella persona del legale rappr. dr Sabino Di Muro, dom. in Catania, via M.R. Imbriani n. 222, presso lo studio dell’avv. Salvatore Barresi, che la rappr. e dif. per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 29.6.2005, depositata il 19.9.2005;

Convenuta

e contro

PXXXXX Cxxx, nato a Noto il xxxxxxxxxxxx, res. in Floridia, via xxxxxxxxxxx, c.f. xxxxxxxx; - Convenuto contumace

posta in decisione all’esito dell’udienza del 20 dicembre 2006, sulle conclusioni precisate come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2 e il 5.12.2000, il Ministero della Difesa conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale PXXXXX Cxxx e la J. s.p.a., deducendo:

Fatto 

In data 23 marzo 1997, il tenente colonnello Fxxxx MXXXX, dipendente dell’Amministrazione Statale di cui in epigrafe, rimaneva vittima di un sinistro stradale causato dal sig. Cxxx PXXXXX, odierno convenuto.

Il suddetto sinistro, più in particolare, si verificava nei pressi di Necropoli Grotticelle – Siracusa: il sig. PXXXXX, infatti, alla guida della vettura Fiat Uno targata xxxxxxxx assicurata con la compagnia di assicurazioni J., investiva il tenente colonnello il quale camminava a piedi.

L’Amministrazione dello Stato, ovviamente, ha tentato di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla propria sfera giuridica in via extragiudiziaria (danni che, come si vedrà, sono piuttosto consistenti e derivano dalla corresponsione “a vuoto” degli emolumenti al dipendente assente dal servizio); tuttavia, nessun cenno di riscontro è pervenuto dalle controparti, con la conseguenza che l’Avvocatura dello Stato è oggi costretta a instaurare la presente azione giudiziaria, che si fonda sulle seguenti ragioni in

Diritto 

L’art. 2054 del codice civile pone, com’è ampiamente noto, la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo senza guida di rotaie.
Orbene, dato il suddetto disposto normativo, l’Amministrazione di cui in epigrafe si limita ad allegare a codesto giudice gli elementi che seguono.
Immediatamente dopo il sinistro di che trattasi, il tenente colonnello MXXXX veniva refertato presso l’ospedale generale Umberto I di Siracusa: la diagnosi formulata non lasciava certo spazio a equivoci di sorta in ordine alla gravità delle lesioni da questi subite. Le conclusioni del medico di guardia, infatti, indicavano quale esito dell’investimento un trauma cranico e diverse fratture, con la conseguenza che si rendeva necessario il ricovero ospedaliero.
Quanto sopra rendeva necessaria una consistente assenza dal servizio del dipendente sopra indicato (circa un anno), e la consequenziale corresponsione “a vuoto” degli emolumenti al lui dovuti per una somma lorda pari a £ 65.770.949 (come da prospetto allegato in atti)».
Sulla base di tali assunti chiedeva al Tribunale di «ritenere e dichiarare il sig. PXXXXX Cxxx responsabile del sinistro stradale di cui in oggetto e per l’effetto condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione attrice e quantificati i £ 65.770.949, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al saldo effettivo».

La J. s.p.a. si costituiva in giudizio, deducendo:

«La concludente, come sopra rappresentata, si costituisce in giudizio, contestando le domande attrici, delle quali chiede il rigetto, stante la loro infondatezza, e deduce che con l’atto introduttivo del presente procedimento, il Ministero della Difesa ha convenuto avanti questo Tribunale, sia essa concludente, che l’assicurato di quest’ultima, PXXXXX Cxxx, proponendo nei loro confronti, in via di rivalsa, una domanda giudiziale, con la quale ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal Ministero predetto, a causa delle lesioni riportate dal Ten. Col. Fxxxx MXXXX, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Siracusa – via Necropoli Grotticelle, il 23 marzo 1997, e che, secondo l’assunto attoreo si sarebbe verificato per colpa del PXXXXX Cxxx, che era alla guida dell’autovettura Fiat Uno targata XXXXXXXXX, coperta di garanzia assicurativa con la concludente.
L’indennizzo a tal titolo richiesto, è stato complessivamente determinato, nell’ammontare di £ 65.770.949, per stipendi corrispondi al MXXXX, durante il periodo di assenza dall’ufficio, dal 23.3.1997 al 29.12.1997; per indennità di aeronavigazione; per indennità integrativa speciale; per assegno pensionabile, nonché per quota parte della 13a e per contributo servizio sanitario.
Il tutto, quindi, nella formulazione della pretesa risarcitoria si riconduce, in ordine all’an debeatur all’asserta colpa esclusiva dell’assi-curato della concludente, nella causalità del sinistro “de quo”, e in ordine al quantum, all’accertamento – da svolgersi nel contraddittorio delle parti –, delle conseguenze delle lesioni riportate dal MXXXX, e ciò al fine di acquisire gli elementi di comparazione indispensabile, onde determinare i limiti di tempo nel cui ambito, va fissato il necessario ed effettivo periodo giustificativo dell’assenza dal servizio; assenza che, nella specie, va ritenuta eccessiva rispetto a quella necessaria.
Or poiché i presupposti dell’azione di rivalsa promossa dal Ministero della Difesa, con l’atto introduttivo del presente giudizio, sono gli stessi di quelli necessari per l’azione diretta del MXXXX, per il risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti, è evidente, in via preliminare, che il presente giudizio deve essere sospeso, fino alla definizione di quello promosso dal MXXXX medesimo, contro la concludente e contro l’assicurato di quest’ultima, avanti il Tribunale Civile di Siracusa, per il risarcimento dei danni pretesi dal MXXXX stesso (causa, iscritta al n. 1863/98 R.G. – giudice dr Guglielmino).
In subordine e senza recesso, ove tale sospensione non venga disposta, dovranno essere acquisiti, in questa sede gli elementi necessari per la decisione sia in ordine all’an che al quantum debeatur, e a tal fine è particolarmente necessario l’accertamento medico legale, relativo alle conseguenze delle lesioni riportate dal MXXXX e alla determinazione del periodo impeditivo del servizio prestato dal MXXXX stesso, e che va ovviamente limitato a quello necessario, ai fini terapeutici».
Sulla base di tali assunti chiedeva al Tribunale di «sospendere preliminarmente il presente procedimento, fino alla definizione di quello promosso dal MXXXX, avanti il Tribunale Civile di Siracusa, iscritto al n. 1863/98 R.G.. Nel merito, rigettare le domande attrici e condannare l’attore al pagamento delle spese e compensi del giudizio».
PXXXXX Cxxx non si costituiva.
Acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 ________

Va dichiarata la contumacia del convenuto PXXXXX Cxxx, che, come si è detto, benché ritualmente chiamato in giudizio, non ha provveduto a costituirvisi.

2 ________

L’Avvocatura dello Stato non si fa carico di indicare il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio.
Nel silenzio degli scritti difensivi di parte attrice, deve ritenersi che essa si fondi sull’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell’ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell’infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell’ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)» (Cass. Sez. Unite, 12 novembre 1988, n. 6132).
Pur con il dovuto rispetto per le pronunce della Corte Suprema, ancor più a Sezioni Unite, si tratta di un orientamento che appare errato e non condivisibile, fondato su tre evidenti paralogismi.
Le sentenze di legittimità in materia non sono molte e, per tutte, sembra adeguata e sufficiente una analisi della motivazione di quella delle Sezioni Unite testé citata.
In essa sono affrontate, infatti, tutte le tematiche rilevanti per la ricostruzione della disciplina della materia ed è riassunto il contrasto di giurisprudenza che le Sezioni Unite hanno inteso superare.

3 ________

Scrivono le Sezioni Unite:

«Il quesito posto dal ricorso attiene alla configurabilità e risarcibilità del danno lamentato dal datore di lavoro che a seguito dell’inva-lidità temporanea di un dipendente, determinata da fatto illecito del terzo, è tenuto per legge o per contrattazione collettiva a pagare la retribuzione ed a versare i contributi previdenziali senza ricevere la prestazione del dipendente infortunato.
Trattasi di un aspetto del più generale problema concernente la tutela aquiliana del diritto di credito, problema quest’ultimo che ha trovato positiva soluzione nella giurisprudenza di questa Corte affermatasi a partire dall’anno 1971. In particolare la sentenza delle Sezioni Unite 15 gennaio 1971, n. 174, abbandonando la tesi tradizionale che escludeva la risarcibilità dei danni conseguenti alla lesione di interessi non configurabili come diritti soggettivi assoluti, riconobbe per la prima volta la tutela aquiliana del credito affermando che è danno ingiusto, a norma dell’art. 2043 c.c., quello che leda una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento come diritto, sia questo un diritto assoluto o un diritto relativo.
Da allora il principio della risarcibilità della lesione arrecata da un terzo al diritto di credito è stata più volte confermata in relazione a fattispecie diverse (cfr tra le altre Sez. Unite 3 marzo 1972, n. 1008; 24 giugno 1972, n. 2135); non senza dire che già in passato era stata riconosciuta la risarcibilità del danno subito dai familiari per l’uccisione di chi provvedeva al loro mantenimento.
L’innovazione segnata dalla sentenza n. 174/1971, pur essendo di grande rilevanza per il principio generale enunciato, non ebbe per alcuni anni concreta incidenza sul problema specifico della risarcibilità del pregiudizio dedotto dal datore di lavoro in conseguenza della forzata inattività di un suo dipendente determinata dal fatto illecito del terzo. Ciò perché continuò a trovare applicazione l’altro principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di invalidità temporanea, al lavoratore compete l’intero risarcimento anche quando abbia continuato a percepire la retribuzione (cfr sent. 8 settembre 1970 n. 1359; 10 marzo 1972 n. 685; 25 marzo 1972, n. 944; 5 maggio 1972, n. 1439; 21 settembre 1973, n. 2413; 26 ottobre 1973, n. 2782; 13 novembre 1973, n. 2993; 10 giugno 1977, n. 2413).
Fu soltanto con la sentenza 11 luglio 1978 n. 3507 che questa Corte rilevò che nessun danno per invalidità temporanea può essere fatto valere dal lavoratore dipendente che durante tale invalidità (prodotta dall’illecito del terzo) abbia continuato a percepire la retribuzione; aggiunse testualmente: “la realtà è che, in simili casi, il vero danneggiato risulta essere il datore di lavoro costretto, per legge o per contratto, a continuare i pagamenti al lavoratore sebbene questi non sia in grado di eseguire la prestazione lavorativa, situazione producente la lesione del diritto di credito ad opera di un terzo anziché da parte del soggetto giuridicamente tenuto all’adempimento nei riguardi del creditore”.
L’esclusione di una immutazione pregiudizievole nella sfera economica dell’infortunato che, come dipendente pubblico o privato, continua a percepire i compensi dovutigli in forza del rapporto di lavoro non interrotto, veniva ribadita da numerose pronunce successive (cfr sent. n. 779/1979; 142/1980; 3850/1982; 1504/1983; 2920/1983; 2163/1984; 119/1986).
I due nuovi indirizzi giurisprudenziali (tutela aquiliana del credito e inconfigurabilità del danno del dipendente infortunato sotto il profilo del lucro cessante) hanno avuto l’effetto di rimuovere gli ostacoli preliminari al riconoscimento del danno del datore di lavoro e di creare le premesse per avviare a soluzione il relativo problema.
Una pronuncia ancora di segno negativo veniva emessa dalla III Sez. civile con sentenza 1 aprile 1980 n. 2105, mentre favorevole al datore di lavoro risultavano la decisione della stessa Sezione datata 8 novembre 1980 n. 6008 e quelle successiva distinte con i nn. 763/1982; 555/1984; 5562/1984; 4550/1985; 5699/986; 7229/1986; 531/1987).
Il netto contrasto tra le due decisioni del 1980, alcune difformità di impostazione del problema ed alcune incertezze sulla delimitazione del danno risarcibile hanno reso necessario l’intervento di queste Sezioni Unite.
Dopo avere sinteticamente riassunto il quadro giurisprudenziale progressivamente formatosi nella materia in esame, va anzitutto rilevato che gli indirizzi suindicati – che costituiscono base fondamentale dell’inquadramento del dibattuto problema – non sono stati messi in dubbio dalla successiva elaborazione giurisprudenziale né hanno suscitato significativi dissensi in sede dottrinale, di talché appare superfluo ripercorrere l’iter che ha condotto ai predetti enunciati. Muovendo da essi occorre sottoporre a verifica le ragioni addotte pro e contro le tesi risarcitoria al fine di dare al quesito inizialmente posto adeguata risposta.----------
La sentenza n. 2108/1980 della III Sez. Civ. ha negato il risarcimento reclamato dal datore di lavoro facendo leva su alcuni principi fissati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 174/1971 e affermando in particolare:

a) che il risarcimento può essere riconosciuto solo se la mancata prestazione lavorativa del dipendente infortunato per colpa del terzo abbia determinato la necessità di sostituire il lavoratore assente;
b) che il danno risarcibile è solo quello che risulti conseguenza immediata e diretta dell’illecito e non anche quello di riflesso o di rimbalzo;
c) che la corresponsione al dipendente assente costituisce adempimento di obbligo previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, di guisa che nel rapporto interno tra le parti del contratto di lavoro risulta irrilevante che l’assenza sia stata o meno provocata dal fatto illecito del terzo.

La operatività di siffatti principi è stata invece contestata dalla sentenza n. 6008/1980 la quale ha osservato:

a) che non è applicabile il principio della sostituibilità o meno della prestazione mancata perché il caso di invalidità temporanea è diverso da quello della morte del dipendente, esaminato nella sentenza 174/1971, in cui si era estinto il rapporto ed il creditore (nella specie società di calcio) reclamava le spese erogate ed i guadagni perduti per effetto della mancata prestazione del dipendente (calciatore);
b) che va riconosciuto il rapporto di causalità tra illecito e danno perché il fatto illecito determina l’invalidità temporanea e questa incide direttamente sul rapporto debitore – creditore, provocando la sospensione della prestazione del primo ma non di quella del datore di lavoro di pagare la retribuzione;
c) che il pagamento della retribuzione nonostante la mancata prestazione lavorativa costituisce danno, soprattutto considerando il rapporto di corrispettività che lega la retribuzione e l’attività continuativa del dipendente, integrando l’erogazione a vuoto di detta retribuzione una perdita patrimoniale;
d) che il terzo, alterando con la sua azione illecita l’equilibrio che caratterizza nel rapporto di lavoro le contrapposte obbligazioni, è tenuto a risarcire il danno che ne consegue, essendo irrilevante nei suoi confronti su quale dei due soggetti del rapporto finisce per incidere il rischio della mancata prestazione.

L’indagine, resa necessaria dalle divergenti argomentazioni testé riportate, si incentra essenzialmente nello stabilire se ed entro quali limiti il pregiudizio lamentato dal datore di lavoro sia configurabile come danno ingiusto e come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del terzo.
In linea generale l’ingiustizia del danno – intesa nella duplice eccezione di danno prodotto non iure (e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) e contra ius (in quanto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto) – non può essere negata stante la già affermata tutela dei diritti relativi.
In ordine agli elementi che condizionano il danno non risulta appropriato e convincente il riferimento al criterio della sostituibilità o meno della prestazione lavorativa venuta a mancare per il fatto illecito del terzo. Tale criterio è stato enunciato dalla giurisprudenza innanzi ricordata per l’ipotesi di perdita definitiva della prestazione di fare, causata dalla morte del dipendente, e quindi per una fattispecie caratterizzata dalla particolare natura della prestazione venuta meno e dalla estinzione del rapporto con liberazione del datore di lavoro dalla sua controprestazione. Peraltro la sentenza n. 174/1971 indicò la insostituibilità solo come criterio per stabilire se il creditore potesse o meno evitare il danno col procurarsi da altri, con uguale vantaggio economico, le prestazioni venutegli a mancare.
Nella fattispecie in esame si discute invece dell’invalidità temporanea del dipendente e del pregiudizio che il datore di lavoro assume di aver subito non già per procurarsi prestazioni uguali o equipollenti a quella definitivamente perduta, ma per l’esborso a vuoto della retribuzione e degli accessori. Esborso che si presenta come conseguenza inevitabile perché si ricollega alla disciplina normativa della mancanza incolpevole della prestazione del debitore, rispetto alla quale la sostituibilità o meno dello stesso debitore risulta irrilevante. Il problema della sostituzione del dipendente infortunato potrà acquistare importanza nell’ipotesi in cui il datore di lavoro lamenti specificamente una perdita per la impossibilità di ottenere una prestazione equivalente o per il caso in cui sia in discussione la maggiore spesa sopportata per la concreta sostituzione.
Ma circoscritto, in aderenza alla fattispecie, il danno in questione all’esborso della retribuzione e relativi accessori per il dipendente assente per malattia provocata dal terzo, l’indagine si focalizza nell’accertamento della derivazione immediata e diretta del pregiudizio dell’azione illecita del terzo e nella determinazione dell’entità del danno concretamente risarcibile.
Sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto. Il nesso immediato e diretto di cui all’art. 1223 c.c. non può essere aprioristicamente negato per il solo fatto che l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica. In tale ottica risulterebbe vanificato il principio della risarcibilità delle lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe la trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.. Si opererebbe peraltro – attraverso un’interpretazione estremamente rigorosa del criterio dell’imme-diatezza – un’arbitraria scissione tra l’elemento della mancanza della prestazione e quello del pagamento della retribuzione, nel senso di considerare il primo causato dal fatto del terzo e il secondo dalla legge del rapporto, la cui struttura va unitariamente considerata. Mette conto soprattutto rilevare che l’illecito del terzo priva contestualmente il debitore della sua integrità fisica e il creditore delle prestazioni lavorative che gli erano dovute. E se l’obbligo di corrispondere al lavoratore impedito per malattia la retribuzione è imposto dalla legge (art. 2110 c.c.), non può la previsione normativa qualificarsi fattore sopravvenuto determinante di per sé e in via autonoma il pregiudizio lamentato, trattandosi di un elemento peculiare che connota ab origine il rapporto di lavoro e denota la pluralità di effetti pregiudizievoli che l’azione del terzo direttamente cagiona, proprio per il fatto di incidere su di un rapporto a struttura complessa soggetto a particolare disciplina. Ciò che rileva ai fini del nesso di causalità è che fra l’antecedente e il dato conseguente intercorra una sequenza tale da far ritenere il secondo come effetto normale e regolare del primo. Mentre, con riguardo all’immediatezza delle conseguenze risarcibili (art. 1223 c.c.), va osservato che le stesse non si identificano nell’evento primo che individua e qualifica l’illecito, nella lesione cioè del bene immediatamente colpito (nel caso l’integrità fisica del dipendente), ma negli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono sempre che gli stessi siano legati da uno stretto e diretto nesso eziologico con la predetta azione illecita.
Nella logica del rischio d’impresa il legislatore ha ritenuto di porre a carico del datore di lavoro, entro determinati limiti, le conseguenze della malattia del dipendente, ma ciò vale solo nei rapporti interni fra le parti del rapporto di lavoro. Detto rischio non può essere egualmente addossato al datore di lavoro allorquando il mancato funzionamento del sinallagma tipico del rapporto di lavoro (attività lavorativa-retribuzione) sia determinato dall’illecito del terzo, estraneo a quel rapporto.
Il che è reso ancor più evidente ove si consideri la ragione di fondo della tutela aquiliana del diritto di credito e si tenga conto dell’osservazione già fatta da autorevole dottrina e già condivisa da questa Corte (Sez. Un. n. 1008/1972), secondo cui nella struttura del diritto del creditore è possibile distinguere il momento dinamico o lato interno del rapporto, da quello statico o esterno: il primo si caratterizza per il potere di esigere dal debitore la prestazione, il secondo per l’appartenenza dell’interesse del creditore alla sua sfera giuridica patrimoniale, sicché mentre da un lato si impone l’esigenza di protezione nei riguardi del soggetto obbligato in funzione della realizzazione dell’interesse, dall’altro la stessa esigenza si pone anche nei confronti dei terzi, in vista della garanzia di detto interesse come bene del patrimonio del creditore e delle condizioni necessarie per assicurare concretamente che l’interesse sia realizzato.
Ne consegue che il pagamento della retribuzione al lavoratore assente per malattia cessa di essere legittimo quando dipenda dal fatto illecito del terzo e quindi da una colposa alterazione del sinallagma contrattuale».

4 ________

Così ricostruita l’intera questione, vanno individuati i punti critici della motivazione delle Sezioni Unite.
Essi sono fondamentalmente tre.
Non è opportuno discutere in questa sede il tema della risarcibilità del danno da lesione del credito, che, per brevità, può essere – ai soli fini di questo giudizio, perché si tratta di tema assai complesso, che richiederebbe approfondimenti e precisazioni di non poco momento – dato per presupposto.
E’ decisivo, invece, il tema della applicazione delle disposizioni normative di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. con riferimento al fatto che gli unici danni risarcibili sono quelli che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell’inadempimento contrattuale (art. 1223 c.c.) e/o dell’illecito aquiliano (art. 2056 c.c.).
Sul punto, come si è visto, la Corte Suprema da atto espressamente che «l’indagine, resa necessaria dalle divergenti argomentazioni testé riportate, si incentra essenzialmente nello stabilire se ed entro quali limiti il pregiudizio lamentato dal datore di lavoro sia configurabile come danno ingiusto e come conseguenza immediata e diretta del fatto illecito del terzo» e che, «circoscritto, in aderenza alla fattispecie, il danno in questione all’esborso della retribuzione e relativi accessori per il dipendente assente per malattia provocata dal terzo, l’indagine si focalizza nell’accertamento della derivazione immediata e diretta del pregiudizio dell’azione illecita del terzo e nella determinazione dell’entità del danno concretamente risarcibile».
E ammette pure espressamente – benché incidentalmente – che in casi come quello qui in discussione «l’evento lesivo attinge il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica», id est in maniera mediata e indiretta.
Ma poi tenta di togliere rilievo a queste evidente sostenendo:

A) che «sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore, comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto»;
B) che «il nesso immediato e diretto di cui all’art. 1223 c.c. non può essere aprioristicamente negato per il solo fatto che l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica. In tale ottica risulterebbe vanificato il principio della risarcibilità delle lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe la trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.»;
C) e che «si opererebbe peraltro – attraverso un interpretazione estremamente rigorosa del criterio dell’immediatezza – un’arbitraria scissione tra l’elemento della mancanza della prestazione e quello del pagamento della retribuzione, nel senso di considerare il primo causato dal fatto del terzo e il secondo dalla legge del rapporto, la cui struttura va unitariamente considerata. Mette conto soprattutto rilevare che l’illecito del terzo priva contestualmente il debitore della sua integrità fisica e il creditore delle prestazioni lavorative che gli erano dovute. E se l’obbligo di corrispondere al lavoratore impedito per malattia la retribuzione è imposto dalla legge (art. 2110 c.c.), non può la previsione normativa qualificarsi fattore sopravvenuto determinante di per sé e in via autonoma il pregiudizio lamentato, trattandosi di un elemento peculiare che connota ab origine il rapporto di lavoro e denota la pluralità di effetti pregiudizievoli che l’azione del terzo direttamente cagiona, proprio per il fatto di incidere su di un rapporto a struttura complessa soggetto a particolare disciplina».

Ora appare evidente che le affermazioni sopra riportate sub A) e C) non hanno niente a che vedere con il tema della individuazione delle conseguenze «immediate e dirette» dell’illecito, operando una confusione fra questo tema e (sub A) quello del nesso di causalità e (sub C) quello (di cui si dirà appresso) del rilievo e della portata delle norme che impongono al datore di lavoro di pagare la retribuzione del lavoratore anche quando questo è impedito al lavoro da una malattia; mentre quelle sopra riportate sub B) costituiscono, come si è anticipato, un evidente e inaccettabile paralogismo.
L’affermazione secondo la quale «il nesso immediato e diretto di cui all’art. 1223 c.c. non può essere aprioristicamente negato per il solo fatto che l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica. In tale ottica risulterebbe vanificato il principio della risarcibilità delle lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe la trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.» è illogica, ai limiti dell’incom-prensibile.

Infatti:

1. per un verso, non c’è niente di «aprioristico» nel prendere atto del fatto che «l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica»; non si tratta, infatti, di alcun pre-giudizio, ma di un giudizio, che è necessario fare per rispettare il precetto di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.;
2. per altro verso, è di tutta evidenza che due e distinte sono la questione relativa al nesso di causalità e quella relativa all’essere o no il danno conseguenza immediata e diretta dell’illecito e, infine
3. nessuna riduzione dell’una questione all’altra è lecita (né sul piano logico né su quello giuridico), cosicché, per un verso, non è dato capire (e la sentenza qui in discussione non lo spiega per nulla) perché la constatazione – evidente – del fatto che «l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica» – e, dunque, in maniera certamente indiretta e mediata«opererebbe la trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.» (espressione che, francamente, appare priva di senso logico) e, per altro verso ed esattamente al contrario, non può che prendersi atto del fatto che è nel ragionamento delle Sezioni Unite che vi è un evidente tentativo – giuridicamente inaccettabile perché in violazione del più volte citato art. 1223 c.c. – di ridurre i due profili della questione in esame a quello solo del nesso causale, obliterando del tutto e inaccettabilmente la questione del rapporto – come si è detto mediato e indiretto – fra l’illecito e il danno.

5 ________

Conseguenza di questo – logicamente primo e più grave – paralogismo è il secondo paralogismo, consistente nell’affermazione secondo la quale «in linea generale l’ingiustizia del danno – intesa nella duplice eccezione di danno prodotto non iure (e cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) e contra ius (in quanto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto) – non può essere negata stante la già affermata tutela dei diritti relativi».
L’equivoco nasce qui dal perdere di vista il fatto di tutta evidenza che non è affatto vero che l’affermazione generale e astratta di una tutela per i diritti relativi comporti necessariamente l’ingiustizia di una lesione indiretta e mediata degli stessi.
Si perde di vista che, pur dando per scontata la tutelabilità astratta dei diritti relativi, la condotta dell’investitore che arrota il lavoratore dipendente non lede direttamente il credito del datore di lavoro, ma lede il diritto del pedone alla sua incolumità fisica – questo sì certamente un danno ingiusto –, mentre il danno che ne deriva al datore di lavoro consiste nel fatto che egli paga uno stipendio a una persona che, perché ferita, non lavora.
Ora, anche con riferimento a questo aspetto del problema, sembra di tutta evidenza che un conto è attentare direttamente a un credito – si ipotizzi, a mero titolo di esempio, la condotta di chi, in combutta con il debitore, compia atti illeciti diretti immediatamente a ledere il credito della controparte, per esempio distruggendone le prove – e altra cosa diversa è ledere diritti del debitore che, in maniera indiretta e mediata, rendano impossibile a quest’ultimo l’adempimento di una sua obbligazione.
Non c’è dubbio che nell’attentato diretto al credito la lesione di questo è ingiusta. Mentre è proprio l’oggetto dell’odierno contendere – e non può, quindi, per nulla ritenersi già certo in re ipsa – accertare se possa dirsi ingiusta anche la lesione indiretta del credito, conseguente in maniera mediata e indiretta alla lesione ingiusta di altro diritto di terzi.

6 ________

E si arriva, così, al terzo paralogismo, consistente nell’affermare che, disattendendo l’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite, «si opererebbe peraltro – attraverso un’interpretazione estremamente rigorosa del criterio dell’immediatezza – un’arbitraria scissione tra l’elemento della mancanza della prestazione e quello del pagamento della retribuzione, nel senso di considerare il primo causato dal fatto del terzo e il secondo dalla legge del rapporto, la cui struttura va unitariamente considerata».
Ma:

1. quella che qui si difende in contrasto con la sentenza delle Sezioni Unite non è in alcun modo un’interpretazione «estremamente rigorosa» del criterio dell’immediatezza, ma l’unica, la più semplice e naturale (e, per di più, logicamente ineludibile) interpretazione possibile. Né d’altra parte, la motivazione della sentenza che qui si critica chiarisce in alcun modo né perché l’interpretazione qui proposta sarebbe «estremamente rigorosa» né quale potrebbe essere una interpretazione meno rigorosa. E ciò senza dire che neppure si capisce né perché l’attributo di «particolarmente rigorosa» dovrebbe essere una qualificazione negativa e addirittura illegittima di una interpretazione né dove si fondi l’assunto che le interpretazioni dei precetti legislativi (quale certamente è quello di cui all’art. 1223 c.c.) per essere legittime dovrebbero essere «non» particolarmente rigorose;
2. sembra ovvia e molto rilevante – tanto da essere, sotto il profilo qui in esame, addirittura decisiva – la considerazione che il dovere posto a carico del datore di lavoro di pagare le retribuzioni anche al lavoratore malato prescinde del tutto dalle cause di quella malattia. Anche in questo caso non si comprende francamente su cosa si fondi la pretesa della sentenza che qui si critica di prescindere dall’osservazione che, appunto, come si è testé detto, l’obbligo del datore di lavoro qui in discussione ha l’ampiezza appena illustrata;
3. con riferimento a quest’ultimo aspetto del problema, va osservato che l’indifferenza delle ragioni causative della malattia sulla disciplina della retribuzione del lavoratore ammalato è talmente ampia che, addirittura, il datore di lavoro non può utilmente contestare neppure direttamente al dipendente (e ci si immagini al terzo estraneo!) di avere dato causa colposamente alla malattia che gli impedisce di lavorare (discorso diverso è ovviamente quello della precostituzione dolosa di un impedimento al lavoro che costituirebbe palese inadempimento dei doveri del lavoratore). Il datore di lavoro, insomma, non può non pagare il lavoratore raffreddato adducendo che il raffreddore egli se l’è procurato ballando fino a tarda notte mentre era sudato o facendosi un bagno al mare in pieno inverno. Né potrebbe non pagare il lavoratore a letto con la gamba fratturata adducendo che la frattura è stata causata da manovre spericolate e addirittura criminali a bordo di una motocicletta. Ma, seguendo le Sezioni Unite, se la gamba si fosse fratturata per una spinta accidentale di un parente o di un amico durante una scampagnata, al lavoratore – debitore della prestazione lavorativa – non si potrebbe chiedere nulla, mentre il parente o l’amico feritore – debitori debitoris – dovrebbe risarcire il danno patito dal datore di lavoro.
Sicché, corollario del terzo paralogismo nel quale incorre la Corte Suprema è che per la lesione di un credito per la quale non si potrebbe chiedere il risarcimento al debitore, quel risarcimento potrebbe essere chiesto al terzo debitor debitoris.
In sostanza, il debitor debitoris finirebbe con l’avere nei confronti del creditore obblighi risarcitori maggiori di quelli del debitore principale, dando luogo a un autentico e sorprendente paradosso (logico e giuridico).

7 ________

D’altra parte, benché sia vero che addurre inconvenienti non è un buon argomento e, soprattutto, non è un modo elegante di motivare i propri giudizi, non ci si può esimere dall’osservare che, se fosse vero ciò che affermano le Sezioni Unite e se il loro indirizzo potesse essere condiviso, si dovrebbero ritenere logicamente inevitabili i seguenti paradossi:-----
1. Che il lavoratore che colposamente si metta in condizioni tali da patire un malanno e/o una lesione dovrebbe rispondere al datore di lavoro di ciò e non riceverne la retribuzione.
2. Che ogni volta che un dipendente resti a casa per malattia, il datore di lavoro avrebbe diritto di indagare le cause della malattia stessa e fare causa all’eventuale responsabile di essa. Sicché, se un lavoratore resterà a casa per una enterocolite, il datore di lavoro potrà fare causa alla moglie che abbia causato la malattia cucinando mitili di provenienza non adeguatamente sicura, così come quella causa potrà farla, se del caso, agli amici di famiglia o alla trattoria ove il malcapitato avesse cenato e si fosse procurata l’enterocolite. Così come, infine (ma gli esempi paradossali potrebbero moltiplicarsi a dismisura), se una maestra si fratturasse una gamba e, non potendo andare a scuola, le venisse nominata una supplente, l’istituto scolastico potrebbe voler sapere come ella si è procurata la frattura e, scoprendo che ciò è accaduto nella scampagnata alla quale si è già fatto riferimento, ad opera di una cognata maldestra che ha fatto uno sgambetto, potrebbe chiedere a questa cognata il risarcimento della danno causato dallo stipendio dato invano alla maestra assente o, in alternativa, dallo stipendio dato alla supplente (con ciò, per inciso, sottolineandosi come del tutto priva di pregio logico e giuridico sia la distinzione – alla quale molto rilievo si dà in altra giurisprudenza della Corte Suprema e giustamente se ne nega nella sentenza sopra riportata – alla asserita differenza che vi sarebbe fra i casi nei quali il lavoratore infortunato viene sostituito e quelli in cui ciò non avviene).
3. Chi investisse, uccidendola o anche solo ferendola in modo tale da non consentirgli di lavorare ancora, una persone indebitata, oltre a tutti gli altri risarcimenti dovuti in casi del genere, dovrebbe anche pagare tutti i debiti assistiti solo da garanzia personale dell’ucciso o del ferito che non vengano assunti da eredi in ipotesi inesistenti o rinuncianti: si pensi, a mero titolo di esempio, a tutti i debiti garantiti con cessioni di parte di uno stipendio che non sarà più percepito per morte o sopravvenuta grave inabilità del lavoratore. Così l’uccisione e il ferimento di taluno saranno nuovi e ulteriori modi di succedere a taluno nei suoi debiti.
Benché possa sembrare eccessivo (ma in realtà non lo è affatto, trattandosi considerazione logicamente ineludibile), non ci si può esimere neppure dall’osservare che presso popoli molto antichi la lesione causata all’incolumità fisica dello schiavo veniva ritenuta una lesione del patrimonio del padrone, ma che nel moderno diritto del lavoro i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore sono ispirati, invece, a principi del tutto diversi. Sicché stupisce non poco che la lesione dell’incolumità fisica del lavoratore possa tornare a essere ritenuta un attentato ai diritti del datore di lavoro.
E, più in generale, sempre presso quegli stessi popoli antichi il creditore vantava diritti sul corpo del debitore. Stupisce, francamente, che si possa tornare a un diritto nel quale le lesioni al corpo del debitore vengano qualificate come lesioni al diritto del creditore.
E tornando all’esempio testé fatto dell’investitore che sarebbe chiamato ad assumere tutti i debiti garantiti dalla persona dell’investito, sembra logicamente ineludibile la considerazione che l’unico modo di sottrarsi a un paradosso del genere sarebbe quello di osservare che il mancato pagamento dei debiti dell’investito sarebbe conseguenza solo indiretta e mediata della lesione dell’incolumità fisica del debitore, sicché diventa ancora decisivo prendere posizione sulla fondatezza o meno dell’assunto delle Sezioni Unite secondo il quale «il nesso immediato e diretto di cui all’art. 1223 c.c. non può essere aprioristicamente negato per il solo fatto che l’evento lesivo attinga il diritto del creditore per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica. In tale ottica risulterebbe vanificato il principio della risarcibilità delle lesione del credito da parte del terzo e si opererebbe la trasposizione del problema della causalità sul diverso piano dell’esistenza di una situazione soggettiva tutelabile ex art. 2043 c.c.».
Né si potrebbe sostenere che in casi come quello qui ipotizzato il rapporto causale fra investimento e inadempimento del debito sarebbe diverso da quello esaminato dalle Sezioni Unite, perché anche in questo caso, come in quello, si potrebbe affermare, come fa la Suprema Corte nella motivazione della sentenza sopra testualmente riportata, che «sul piano della causalità non può fondatamente contestarsi la ricorrenza del necessario nesso eziologico posto che l’azione del terzo, determinando la malattia e quindi l’assenza del lavoratore [nel nostro esempio, la sua impossibilità di onorare i propri debiti], comporta per il datore di lavoro l’impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa lasciando senza corrispettivo la retribuzione dovuta per legge o per contratto, che viene così pagata a vuoto». Nel caso del debitore ferito o ucciso non c’è dubbio che «l’azione del terzo, determinando la malattia» o la morte comporterebbe per il creditore del ferito/ucciso l’impossibilità di ottenere da lui il pagamento del debito privo di garanzie reali, patendo così una lesione del proprio credito esattamente identica – sotto il profilo dello schema logico/giuridico della vicenda – a quella che la Corte Suprema ipotizza per il datore di lavoro, che, infatti, qualifica come creditore della prestazione lavorativa..

8 ________

Nella sentenza delle Sezioni Unite si fa riferimento, come esempio di risarcimento della lesione del credito per l’uccisione del debitore, al fatto che «già in passato era stata riconosciuta la risarcibilità del danno subito dai familiari per l’uccisione di chi provvedeva al loro mantenimento».
Ma va osservato che questa del risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un congiunto è una materia che ha sempre sofferto di una difficoltà di inquadramento formale e che, molto opportunamente, la nota – perché decisiva con riferimento al tema del risarcimento dei danni non patrimoniali – Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, ha ricostruito in modo nuovo e diverso la materia in questione, affermando, fra l’altro, che «il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subìto in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost.».
E’ vero che in quella stessa sentenza, che, come si è detto, si occupa principalmente del tema dei danni non patrimoniali, si afferma che «trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c.».
Ma i principi ivi affermati consentono di ricostruire anche il diritto al risarcimento degli aspetti patrimoniali del danno non già agganciandolo al tema della morte di un debitore qualunque, ma alle conseguenze patrimoniali della lesione diretta di un bene di rilievo costituzionale come la famiglia.
D’altra parte, sembra evidente la differenza che c’è tra la fattispecie cui dà luogo l’uccisione del coniuge di taluno e quella cui dà luogo l’uccisione dell’inquilino di taluno, che era in debito di due canoni mensili della locazione (perché, ovviamente, se si accede alla tesi delle Sezioni Unite, l’investitore di un pedone dovrà anche risarcire al padrone di casa i canoni di locazione che il defunto non pagherà più).

9 ________

In definitiva, è evidente che, come espressamente e paradossalmente ammesso nella stessa sentenza delle Sezioni Unite sopra riportata, in casi come quello qui in discussione, «l’evento lesivo attinge il diritto del creditore [solo] per il tramite della lesione del diritto del debitore alla propria integrità fisica» e, dunque, in maniera solo indiretta e mediata.
Sicché la stessa sentenza delle Sezioni Unite viola, nei suoi esiti, le disposizioni normative di cui al combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. con riferimento al fatto che i danni che vanno risarciti sono solo quelli che siano «conseguenza immediata e diretta» dell’inadem-pimento contrattuale e/o dell’illecito aquiliano.

9 ________

Va sottolineato, poi, come, per un verso, l’art. 1223 c.c. sia particolarmente incisivo nel porre il limite in questione all’estensione del risarcimento dovuto. Il legislatore ha sentito il bisogno, infatti, di ricorrere a una endiadi – «immediato e diretto» – evidentemente perché restasse chiaro e indubitabile che si voleva porre un limite forte.
Mentre, per altro verso, il limite in questione è di grandissima rilevanza con riferimento alle scelte politiche del legislatore sull’assetto da dare al sistema del risarcimento dei danni.
Insomma, sembra di tutta evidenza che lo scardinamento del limite posto dall’art. 1223 c.c. è operazione insieme illegittima e arbitraria e gravida di conseguenze estremamente rilevanti su tutto il sistema dei rapporti giuridici contrattuali ed extracontrattuali.
Indirizzi giurisprudenziali come quello fin qui criticato sembrano fondati (e nella motivazione delle Sezioni Unite sopra riportata ve ne è traccia) sull’intento dei giudici di risolvere una qualche apparente iniquità che esercita una forte suggestione emotiva: nel caso si specie, essa viene indicata nella individuazione di quello che viene definito come il «vero danneggiato» (il datore di lavoro), in alternativa a quello che dovrebbe essere ritenuto, dunque, un «falso danneggiato» o magari solo un «danneggiato apparente» (l’investito)!
Ma fare equità (peraltro, spesso solo apparente) in danno del diritto per un verso non è consentito dalla legge e, per altro verso, è assai pericoloso, per le ricadute, spesso paradossali e incontrollabili, che lo stravolgimento di principi fondamentali del diritto ha poi sui mille casi della vita sottoposti al giudizio dei tribunali.
Se singole fattispecie richiedono un assetto giuridico speciale (nel senso tecnico, di diverso da quello ordinario), è compito del legislatore, se lo ritiene, darglielo.

10 ________

L’ineludibile applicazione del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c. al caso di specie comporta il rigetto delle domande proposte dal Ministero odierno attore.

11 ________

Mercoledì, 18 Aprile 2007

stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK