Decreto 29 gennaio 2007 Recepimento
della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
28 settembre 2005 concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri, relative ai provvedimenti da prendere contro
l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori
ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro
l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione
comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto
destinati alla propulsione di veicoli
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ed IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto
l’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega
i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto
l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, e con il Ministro della salute, in materia di norme
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle
direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del
27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7
marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva
70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto
il decreto del Ministro de!e infrastrutture e dei trasporti 26 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004,
di recepimento della direttiva 2003/76/CE, che da ultimo ha modificato
la direttiva 70/220/CEE suddetta, relativa alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore; Visto
il decreto del Ministro dell’ambiente 5 giugno 1989, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE concernente le emissioni
dei gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli; Visto
il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002,
di recepimento della direttiva 2001/27/CE, che da ultimo ha modificato
la direttiva 88/77/CEE suddetta, relativa ai provvedimenti da
prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato
prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione
di veicoli e l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad
accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio
liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; Visto il
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio
2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri; Vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e
delConsiglio del 28 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L 275 del 20 ottobre 2005, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti
da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato
prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione
di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai
motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli;
Adotta il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a)
«veicolo», qualsiasi veicolo, come definito nell’art. 2 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ed azionato da
un motore ad accensione spontanea o a gas, ad eccezione dei veicoli
della categoria M1 aventi massa massima a carico tecnicamente
ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
b) «motore ad
accensione spontanea o a gas», la fonte di propulsione motrice di un
veicolo che puo’ essere omologata in quanto entita’ tecnica ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995;
c) « veicolo ecologico migliorato (EEV)», il
veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite
facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1
dell’allegato I al presente decreto.
Art. 2.
1.
Per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di
veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas, qualora
non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al
presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti
gassosi e di particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore non
siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di
cui al punto 6.2.1 dell’allegato I:
a) non e’ consentito il
rilascio dell’omologazione CE a norma dell’art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e’ rifiutata l’omologazione nazionale.
2.
Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all’esportazione in
paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di
inquinanti gassosi e di particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal
motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle
tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I:
a) non sono
considerati validi i certificati di conformita’ che accompagnano i
veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell’art. 7, comma
1, del decreto medesimo: e
b) non e’ consentita
l’immatricolazione, la vendita, l’immissione in circolazione o
l’utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione
spontanea o a gas e la vendita o l’utilizzazione di motori nuovi ad
accensione spontanea o a gas.
3. Fatti salvi i commi 1 e 2, a
decorrere dal 1° ottobre 2003 ed eccettuati i veicoli ed i motori
destinati ad essere esportati in paesi terzi nonche’ i motori di
sostituzione per veicoli in circolazione, per i tipi di motori a gas ed
i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, che non soddisfano i
requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto:
a)
non sono considerati validi i certificati di conformita’ che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell’art. 7, comma 1, del decreto medesimo; e
b) non e’
consentita l’immatricolazione, la vendita, l’immissione in circolazione
o l’utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l’utilizzazione dei
motori nuovi.
4. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui
agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto,
in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di
particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore siano conformi ai
valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite
facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1.
dell’allegato I, non e’ consentito, per motivi attinenti agli
inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all’opacita’
del fumo prodotto dal motore:
a) rifiutare il rilascio
dell’omologazione CE a norma dell’art. 4, comma 1, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 o di
rilasciare l’omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da
un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas;
b)
vietare l’immatricolazione, la vendita, l’immissione in circolazione o
l’utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione
spontanea o a gas;
c) rifiutare il rilascio dell’omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas; e
d) vietare la vendita o l’utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea o a gas.
5.
A decorrere dal 1° ottobre 2005, per i tipi di motori ad accensione
spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad
accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto ed
in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di
particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore non siano
conformi ai valori limite fissati nella riga Bl delle tabelle di cui al
punto 6.2.1 dell’allegato I:
a) non e’ consentito il rilascio
dell’omologazione CE a norma dell’art. 4, comma 1, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e’ rifiutata l’omologazione nazionale.
6.
A decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori
destinati all’esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione
per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al
presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti
gassosi e di particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore non
siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di
cui al punto 6.2.1 dell’allegato I:
a) non sono considerati
validi i certificati di conformita’ che accompagnano i veicoli nuovi o
i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto
medesimo: e
b) non e’ consentita l’immatricolazione, la vendita,
l’immissione in circolazione o l’utilizzazione dei veicoli nuovi
azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o
l’utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
7.
A decorrere dal 1° ottobre 2008, per i tipi di motori ad accensione
spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad
accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto ed in
particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato
e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori
limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1
dell’allegato I:
a) non e’ consentito il rilascio
dell’omologazione CE a norma dell’art. 4, comma 1, del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed
b) e’ rifiutata l’omologazione nazionale.
8.
A decorrere dal 1° ottobre 2009 ad eccezione dei veicoli e dei motori
destinati all esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione
per i veicoli in circolazione qualora non siano soddisfatti i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente
decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di
particolato e l’opacita’ del fumo prodotte dal motore non siano
conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al
punto 6.2.1 dell’allegato I:
a) non sono considerati validi i
certificati di conformita’ che accompagnano i veicoli nuovi o i motori
nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto
medesimo: e
b) non e’ consentita l’immatricolazione, la vendita,
l’immissione in circolazione o l’utilizzazione dei veicoli nuovi
azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o
l’utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
9. A norma del comma 4:
a)
il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al
presente decreto e rispetta, in particolare, i valori limite fissati
alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I e’
considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3;
b) il
motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al
presente decreto ed agli articoli 3 e 4 e rispetta in particolare i
valori limite fissati alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I e’ considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e da 5 a 8.
10.
Per i motori ad accensione spontanea ed i motori a gas che, ai fini
dell’omologazione, devono rispettare i valori limite di cui al punto
6.2.1 dell’allegato I al presente decreto, in tutte le situazioni di
carico scelte casualmente all’interno di una determinata area di
controllo e con l’eccezione di condizioni specifiche di funzionamento
del motore non soggette a tale disposizioni, i valori delle emissioni,
rilevati durante un intervallo di soli 30 secondi, non devono superare
di piu’ del 100% i valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle
che figurano al punto 6.2.1 dell’allegato I. L’area di controllo alla
quale si applica la percentuale non superabile, le condizioni di
funzionamento del motore che ne sono escluse e le altre pertinenti
condizioni sono definite con successivo provvedimento del Ministro dei
trasporti, di recepimento della direttiva 2005/78/CE della Commissione
europea del 14 novembre 2005.
Art. 3.
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1°
ottobre 2006 per tutte le altre omologazioni, il costruttore deve
dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a
norma dei valori limite d’emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle
tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell’allegato I al presente
decreto, e’ conforme ai valori limite d’emissione per la vita utile
seguente:
a) 100.000 km oppure di cinque anni, a seconda della
condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al
montaggio su veicoli della categoria N1 e M2;
b) 200.000 km
oppure di sei anni, a secondo della condizione che si verifica per
prima, per i motori destinati al montaggio sui veicoli delle categorie
N2, N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 16
tonnellate e M3, categoria I, categoria II e categoria A, e categoria B
con massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5
tonnellate;
c) 500.000 km oppure sette anni, a seconda della
condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al
montaggio su veicoli delle categorie N3 con una massa totale
tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate e M3, categoria III
e categoria B con massa totale tecnicamente ammissibile superiore a 7,5
tonnellate.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi
ed a decorrere dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di
omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla
conferma della funzionalita’ dei dispositivi di controllo delle
emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni
di esercizio normale (conformita’ dei veicoli in circolazione
sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
3.
Le misure di attuazione del presente articolo sono adottate con
successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento
della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre
2005.
Art. 4.
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni di veicoli e
dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione
spontanea, omologato a norma dei limiti d’emissione di cui alla riga B1
o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell’allegato I al
presente decreto, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve
essere dotato di un sistema diagnostico di bordo (di seguito «OBD») che
segnali al conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati
i limiti OBD di cui alla riga Bl o C della tabella che figura al comma
3. Nel caso di sistemi di post-trattamento degli scarichi il sistema
OBD puo’ effettuare il monitoraggio al fine di individuare i seguenti
guasti importanti:
a) di un catalizzatore, montato come unita’
separata, che puo’ essere o meno parte di in sistema deNOx o di un
filtro del particolato diesel;
b) di un sistema deNOx, se in dotazione;
c) di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;
d) di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.
2.
A decorrere dal 1° ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal1°
ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione
spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d’emissione di cui alla
riga B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell’allegato I
al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve
essere dotato di un sistema OBD che segnali al conducente la presenza
di un guasto qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B2
o C della tabella che figura al comma 3. Il sistema OBD deve inoltre
includere un’interfaccia tra l’unita’ elettronica di controllo del
motore (di seguito «EECU») e qualsiasi altro sistema elettrico od
elettronico del motore o del veicolo che fornisce un input o riceve un
output dall’EECU e che influisce sul corretto funzionamento del sistema
di controllo delle emissioni (ad esempio l’interfaccia tra l’EECU e
un’unita’ elettronica della trasmissione).
3. I limiti massimi OBD sono i seguenti:
Motori ad accensione spontanea |
|
| Massa degli ossidi di azoto |
|
| Riga
| (NOx)
g/kWh | g/kWh | B1 (2005)
| 7,0
| 0,1
| B2 (2008
| 7,0
| 0,1
| C (EEV)
| 7,0
| 0,1
|
4.
E’ garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per
l’ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione,
coerentemente con le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE,
e successive modificazioni, e le disposizioni intese a garantire la
compatibilita’ dei pezzi di ricambio con i sistemi OBD.
5. Le
misure di attuazione dei commi 1. 2. e 3. sono adottate con successivo
provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento della
direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre 2005.
Art. 5.
1. Gli allegati da I a VIII al presente decreto ne costituisconoparte integrante.
Art. 6.
1.
A decorrere dal 9 novembre 2006, e fatti salvi gli obblighi relativi ai
termini d’attuazione e le date di applicazione, i seguenti decreti sono
abrogati:
a) decreto del Ministro dell’ambiente 5 giugno 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE;
b)
decreto del Ministro dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, di
recepimento della direttiva 91/542/CEE;
c) decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 27 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1977, di recepimento della
direttiva 96/1/CEE;
d) decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 25 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, di recepimento della
direttiva 1999/96/CE;
e) decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002, di recepimento della
2001/27/CE.
Art. 7.
1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 9 novembre 2006. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2007 Bianchi, Ministro dei trasporti Pecoraro Scanio, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Turco, Ministro della salute
Allegati
vedere testo da pag. 9 a pag. 100 del S.O vedere testo da pag. 101 a pag. 162 del S.O.
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