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Circolari 19/04/2007

La nuova disciplina ha effetto dall’anno d’imposta 2007
Auto fringe benefit, più tasse ma non ora

(Agenzia delle entrate circ. 21/E/2007)

 

Maggiore tassazione per le auto in fringe benefit da non calcolare nelle ritenute d’acconto del 2007: è uno dei chiarimenti della circolare 21/E diffusa dall’Agenzia delle entrate il 17 aprile. La circolare approfondisce alcuni degli aspetti della tassazione delle auto aziendali concesse ai dipendenti sia per lavoro che per uso personale. Tra le novità più importanti il fatto che il sostituto d’imposta dovrà effettuare la ritenuta d’acconto nella misura prevista prima dell’aumento stabilito dalla finanziaria per il 2007. Come si ricorderà l’articolo 1, comma 324, della legge 296 del 2006 (appunto la finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento, deve essere applicato a partire dall’anno 2007. In seguito, con la circolare 1 del 2007 è stato chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la componente in natura derivante dalla concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo, deve essere calcolata prendendo in considerazione, per l’anno 2007, la nuova percentuale del 50 per cento, da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
In sostanza la 21/E chiarisce comunque che in relazione al definitivo trattamento del reddito da lavoro dipendente anche nel periodo di imposta in corso si applicherà la normativa più favorevole ai lavoratori che hanno goduto del fringe benefit, evitando una maggiore tassazione.
A questo proposito viene spiegato che, tra l’altro, la nuova disciplina, ha effetto dall’anno d’imposta 2007, e non deve essere applicata per i versamenti in acconto, contrariamente a quanto effettuato da molti sostituti d’imposta che hanno già calcolato i versamenti in base al nuovo regime di tassazione. (17 aprile 2007)

Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 21/E Roma, 17 aprile 2007

Oggetto: Reddito di lavoro dipendente, veicoli concessi in uso promiscuo - ritenute effettuate dal sostituto sulla base della disposizioni di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir

L’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito imponibile di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo).
In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella determinazione del reddito in natura del dipendente, si deve assumere non più il 30 per cento, come previsto dalla previgente formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir, bensì il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
Il decreto-legge n. 262 del 2006 ha stabilito, inoltre, che lo stesso valore costituisce il costo fiscalmente riconosciuto in sede di determinazione del reddito d’impresa.
L’art. 2, comma 72, del citato decreto n. 262 del 2006 aveva inizialmente previsto che le nuove disposizioni dovessero trovare applicazione già a partire dal periodo di imposta 2006.
Successivamente, l’articolo 1, comma 324, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l’aumento del coefficiente forfetario dal 30 al 50 per cento, deve essere applicato a partire dall’anno 2007.
Con la circolare n. 1 del 2007 è stato chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, la componente in natura derivante dalla concessione in uso promiscuo al dipendente di un veicolo, deve essere calcolata prendendo in considerazione, per l’anno 2007, la nuova percentuale del 50 per cento, da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine all’applicazione delle suddette norme, che tengono conto delle precisazioni contenute nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 marzo 2007.
Il citato articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262 ha stabilito che ai soli fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relative al 2006 e ai periodi d’imposta successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni più favorevoli. Tale previsione non ha subito modifiche ad opera delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.
La richiamata disposizione che consente il versamento degli acconti d’imposta secondo le regole previgenti al decreto-legge n. 262, si spiega con la volontà del legislatore, espressa nel corpo del medesimo articolo 2, comma 72, del decreto-legge n. 262, di modificare in senso favorevole ai contribuenti la disciplina fiscale dei veicoli, qualora l’Italia riceva da parte del Consiglio dell’Unione europea l’autorizzazione a fissare una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’IVA per gli acquisti dei beni di cui alla lettera c), del comma 1, dell’art. 19-bis1, del DPR n. 633 del 1972, e delle relative spese.
In particolare, la norma richiamata prevede che sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio UE, con regolamento ministeriale da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvederà alla modifica della misura recata dal comma 71 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.
In considerazione della ratio perseguita dal legislatore, si ritiene che la previsione agevolativa che consente di effettuare il versamento degli acconti considerando il coefficiente inferiore del 30 per cento, debba trovare applicazione anche nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.
Il termine "acconto", ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute applicate dal sostituto d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.
Pertanto, il sostituto d’imposta deve calcolare le ritenute relative all’anno 2007 considerando il precedente coefficiente del 30 per cento da applicare all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
Si evidenzia, inoltre, che tenuto conto dell’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale apportata dal d.lgs n. 314 del 1997, le medesime considerazioni sopra esposte debbano trovare applicazione anche nei confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale.
Conseguentemente, anche in sede di trattenute previdenziali, il sostituto d’imposta dovrà calcolare la base imponibile previdenziale del fringe benefit relativo all’utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento.
Le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50 per cento) possono essere recuperate nel corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno.
Per le medesime ragioni sopra esposte, anche con riferimento ai soggetti cessati in corso dell’anno 2007 ma prima che siano intervenute le suddette determinazioni, il sostituto d’imposta effettuerà il conguaglio utilizzando il coefficiente del 30 per cento.
Nelle annotazioni al CUD, dovranno essere riportati distintamente il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.


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Giovedì, 19 Aprile 2007
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