In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento dell’infrazione, ove la consegna del piego, per l’assenza del destinatario, sia stata fatta a persona di famiglia convivente a norma dell’art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il famigliare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto, senza che la mancata indicazione di convivente sull’avvisi di ricevimento sia sufficiente per desumerne la nullità della notifica. Tuttavia tale presunzione può essere superata dal giudice, nel caso concreto, ove risulti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare consegnatario della coppia ed il destinatario della notifica. (Fattispecie relativa a notificazione effettuata alla cognata, indicata come “convivente” nella relata, qualità che però – secondo gli accertamenti del giudice di merito – andava esclusa sulla base di alcune certificazioni storiche di residenza delle due persone fisiche interessate nella procedura notificatoria). | |
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