Come
era prevedibile, è arrivata la proroga del termine per la presentazione
dell’istanza per il rimborso dell’Iva non detratta nel periodo 2003-2006 per
gli acquisti di autoveicoli e spese accessorie.
Il Governo, per ora, ha solo differito il termine, dal 15 aprile al 20
settembre.
In questi mesi però con ogni probabilità arriveranno altre novità, sostanzialmente
per quanto attiene alle modalità di calcolo.
Non sono ancora ben chiare tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione di
questa normativa, pertanto ancora alcuni elementi andranno fissati con
successivi provvedimenti.
Se da un lato si recupera l’Iva, dall’altro occorre restituire le imposte
dirette detratte cumulando l’Iva al costo.
Si va verso una doppia forfettizzazione: dell’Iva rimborsabile e delle dirette
da restituire, da sottrarre all’Iva per arrivare a definire l’importo
rimborsabile.
Ci sono invece due anni per presentare le istanza analitiche, se non si
vorranno applicare le percentuali a forfait. (17 aprile
2007)
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2007 Differimento al 20
settembre 2007 del termine per la presentazione dell’istanza del rimborso
forfetario dell’IVA detraibile, relativa agli acquisti di autovetture e
motoveicoli, nonché di spese accessorie. GU n. 85 del 12-4-2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 12, comma 5, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di
tener conto delle esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli
adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base
allo stesso decreto; Visto l’art. 19-bis1, comma 1,
lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, in materia di detraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di
autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate, effettuati
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione; Visto il decreto-legge 15
settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006,
nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278; Visto, in particolare, l’art.1,
del citato decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, il quale prevede che, ai
fini dell’attuazione della citata sentenza della Corte di giustizia, i soggetti
interessati possono presentare istanza di rimborso, in via telematica, dell’IVA
non detratta ai sensi del citato art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del
decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972, entro il 15 aprile
2007; Visto il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, con il quale e’
stato approvato il modello da utilizzare per l’istanza di rimborso forfetario,
contenente l’indicazione dei dati e dei documenti da produrre a fondamento
dell’istanza medesima, nonché le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per
distinti settori di attività; Considerate le difficoltà,
rappresentate dai soggetti interessati alla presentazione dell’istanza, di
analisi e di calcolo dei dati necessari per la determinazione dell’ammontare
dell’imposta da chiedere in rimborso e da indicare a fondamento dell’istanza
stessa; Ritenuto, pertanto, opportuno
disporre un differimento del predetto termine per consentire ai soggetti
interessati di superare le rappresentate difficoltà al fine di una corretta
presentazione dell’istanza di rimborso; Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2006, concernente l’attribuzione all’on. prof.
Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell’economia e
delle finanze; Su proposta del Vice Ministro
dell’economia e delle finanze; Decreta:
Art. 1 Proroga
del termine
1. Il termine del 15 aprile 2007
indicato dall’art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 [1],
per la presentazione dell’istanza del rimborso forfetario dell’IVA detraibile
relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese
accessorie indicate nell’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nell’esercizio
dell’impresa, arte o professione, e’ prorogato al 20 settembre 2007.
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